Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1.

Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.

(B.U. 9 gennaio 1980, n. 2)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Titolo I. Finalita' e norme generali

Art. 1.
(Settore di intervento)

Questa legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.
La gestione degli interventi finanziari e' affidata all'Autorita' di gestione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate alla stessa e disciplinate dalla L.R. 22 agosto 1977, n. 44.

Art. 2.
(Finalita' degli interventi)

Le Autorita' di gestione amministrano i contributi regionali secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di:
- organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del Piano regionale e dei Piani comprensoriali dei Trasporti;
- assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali;
- consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonche' la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica.

Art. 3.
(Tipi di intervento)

E'disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi:
a) al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi;
b) alle spese di esercizio di autoservizi di linea:
- per i minori ricavi derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali;
- sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature nonche' sulle quote di accantonamento delle indennita' di anzianita';
- per i servizi non remunerativi in attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti;
c) al subentro di Enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto.

Art. 4.
(Informazione e documentazione per la gestione degli interventi)

Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli Enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire all'Autorita' di gestione il programma di esercizio ed il bilancio preventivo annuale, redatti in coerenza con le indicazioni della stessa Autorita' e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
Il bilancio preventivo e consuntivo annuali sono formati sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale. Le aziende che esercitano anche attivita' non di competenza regionale sono tenute inoltre a fornire il rendiconto separato delle dette attivita'.
La Giunta Regionale e' autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.

Art. 5.
(Esclusioni)

Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli Enti e le aziende che:
- non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'Autorita' di gestione, i contratti di lavoro e le leggi sociali;
- non applicano le tariffe stabilite per i servizi di competenza regionale;
- variano il programma e le modalita' di esercizio, nonche' gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una autolinea senza la preventiva autorizzazione;
- non assicurano la regolarita' e la normale efficienza dei servizi.
Sono inoltre esclusi dai contributi gli Enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorita' di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.

Art. 6.
(Accertamento ed erogazione dei contributi)

La ripartizione degli interventi finanziari, previsti da questa legge, fra le Autorita' di gestione e' determinata annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del bilancio preventivo dei consorzi, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali rispondenti ai requisiti previsti all'art. 16, lettera e), della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, approvati dall'Autorita' di gestione e finalizzati all'attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti.
La Giunta Regionale e' autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma.
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento, alle spese correnti di esercizio e agli oneri per il subentro.
Il trasferimento alle Autorita' di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro viene deliberato dalla Giunta Regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.
Il trasferimento alle Autorita' di gestione delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
Allo scopo di perseguire le finalita' degli interventi, la Giunta Regionale determina annualmente:
- il ricavo per passeggero/Km minimo, di cui all'art. 11, che dovra' essere assegnato alle aziende;
- le percentuali minime di copertura delle quote annuali di ammortamento e di accantonamento per indennita' di anzianita' di cui all'art. 12.
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli Enti e delle aziende i cui servizi sono di competenza di piu' Autorita' di gestione sono concordati tra le stesse Autorita' od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta Regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli Enti e alle aziende beneficiari, le Autorita' di gestione definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la loro quota parte dell'onere contributivo di competenza.
Le Autorita' di gestione erogano i contributi agli Enti ed alle aziende in rate trimestrali a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun Ente od azienda interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.

Titolo II. Contributi per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizi0 e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi

Art. 7.
(Misura del contributo)

Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi la Regione concede alle Autorita' di gestione, nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo pari al 50% del costo degli investimenti effettuati da Enti e da aziende, secondo i criteri e le modalita' stabiliti all'art. 9.
Il contributo di cui al primo comma puo' essere elevato sino alla misura massima complessiva del 75%, tenuto conto del tipo di investimento effettuato o di particolari esigenze connesse con il processo di potenziamento e di riorganizzazione tecnico-produttiva.
Quando e' fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo, di cui ai commi precedenti, e' commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi, quali praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Per le finalita' previste dal presente articolo l'Autorita' di gestione eroga inoltre il contributo previsto al terzo comma dell'art. 13.

Art. 8.
(Amministrazione e disciplina del contributo)

Il contributo erogato agli Enti ed alle aziende e' dalle stesse posto in evidenza tra le passivita' della situazione patrimoniale in conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.
Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui al 1° comma, devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il 2° esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessita' di nuovi investimenti.
E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dodici anni i beni oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, anche in attuazione delle leggi regionali abrogate con la presente legge, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.

Art. 9.
(Competenze della Giunta Regionale)

La Giunta Regionale definisce:
- l'ammontare del contributo aggiuntivo di cui al secondo comma dell'art. 7;
- i criteri cui dovra' attenersi l'autorita' di controllo nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo;
- le modalita' di erogazione.

Titolo III. Contributi per minori ricavi derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali

Art. 10.
(Ambito di applicazione)

Agli Enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, e' accordato un contributo per i minori ricavi, finalizzato alla compensazione degli oneri, derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali approvate dalla Regione.
Le Autorita' di gestione che applicano riduzioni alle tariffe regionali, ordinarie o preferenziali, sono tenute al rimborso della differenza agli Enti ed alle aziende, con mezzi diversi da quelli forniti dalla Regione.

Art. 11.
(Criteri di determinazione del contributo)

Il contributo per i minori ricavi, amministrato dalle Autorita' di gestione, e' determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) il ricavo per passeggero/Km relativo alle tariffe preferenziali, deve risultare, con l'erogazione del contributo, uguale per tutte le aziende interessate;
b) le aziende che raggiungono con i ricavi diretti (vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale) un ricavo per passeggero/Km superiore a quello risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a) sono escluse dal contributo;
c) per i documenti di viaggio a vista, o a corse multiple con validita' inferiore ad un anno, il calcolo dei passeggeri/Km viene effettuato sulla base di un numero di corse di riferimento stabilito dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle caratteristiche del documento stesso. Sono esclusi dal calcolo i documenti di viaggio che non siano nominativi e rilasciati per un percorso definito e i documenti che non siano contabilizzati e controllati con procedure approvate dalla Giunta Regionale.

Titolo IV. Contributi sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature e sulle quote di accantonamento delle indennita' di anzianita'

Art. 12.
(Criteri di determinazione del contributo)

Agli Enti ed alle aziende che effettuano trasporto pubblico di persone e' riconosciuto, limitatamente ai servizi di competenza regionale, un contributo - amministrato dalle Autorita' di gestione - proporzionale ai seguenti costi di esercizio:
a) quote annuali di ammortamento calcolate sul minimo fiscalmente ammesso, con esclusione delle quote di cui al primo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 13 e all'art. 17;
b) quote annuali di accantonamento per indennita' di anzianita', di competenza dell'esercizio, calcolate sulla base del debito effettivo nei confronti del personale dipendente, con esclusione delle quote di anzianita' pregresse che non siano ammesse dalla Giunta Regionale sulla base di un eventuale programma di ricostituzione finanziaria del fondo indennita' di anzianita'.
Sino a quando le indennita' di anzianita' effettivamente erogate dalle aziende non sono coperte da adeguati accantonamenti, il contributo deve essere destinato in via prioritaria alla copertura dell'onere per la quota parte maturata fino al 31 dicembre 1979 e relativa alla quota riconosciuta ai fini della integrazione prevista dall'applicazione del protocollo di intesa 6 ottobre 1975 e del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori, lavoratori delle autolinee private (Testo Unico) del 4 giugno 1976.
In caso di cessazione di attivita' per effetto di procedura concorsuale o di liquidazione, prima che sia avvenuta la ricostituzione finanziaria del fondo, il contributo puo' essere integrato sino alla copertura dell'intero debito verso il personale per indennita' di anzianita'.
Nelle dichiarazioni presentate dalle aziende ai fini fiscali devono risultare quote di ammortamento e di accantonamento per indennita' di anzianita' non inferiori alla parte di contributo, previsto alle lettere a) e b) del primo comma. Le eventuali differenze in meno saranno detratte dai contributi erogati nell'esercizio successivo.

Art. 13.
(Limiti di erogazione del contributo)

Il contributo di cui all'art. 12 e' erogato dalle Autorita' di gestione nei limiti del deficit di esercizio relativo ai servizi di competenza regionale delle singole aziende quale risulta dalla documentazione di cui all'art. 4.
Per le aziende a conduzione familiare il costo del lavoro imprenditoriale e' valutato sulla base del contratto nazionale di categoria, per il numero di ore lavorative che risultano non essere coperte dal personale dipendente.
L'eventuale quota di contributo eccedente il limite fissato al primo comma e' erogato quale intervento aggiuntivo da accantonare in apposito conto del passivo per essere reinvestito in beni ammortizzabili destinati a servizi di competenza regionale, sempre che sussista la necessita' di nuovi investimenti entro il 2° esercizio successivo. Dal momento del reinvestimento e fino al completo utilizzo del fondo, il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per l'investimento effettuato. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo di ammortamento.
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.

Titolo V. Contributi per servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti

Art. 14.
(Ambito di applicazione)

Il contributo per i servizi non remunerativi in attuazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti e' assegnato agli Enti ed alle aziende sulla base del deficit di esercizio che risulta dalla documentazione prevista all'art. 4 dopo aver assegnato i contributi previsti agli articoli precedenti.
L'ammontare del contributo deve anche tener conto della effettiva attuazione dei piani di riorganizzazione concordati e finalizzati alla realizzazione dei Piani comprensoriali dei Trasporti.
Gli elementi conoscitivi di dati necessari per la gestione del contributo, con particolare riferimento ai ricavi ed ai costi di produzione dei servizi, ai livelli di servizio offerti e agli indici di efficienza e produttivita' aziendale, sono attinti dal sistema informativo regionale.

Titolo VI. Contributi per il subentro di enti o di Aziende pubbliche nei servizi di trasporto

Art. 15.
(Ambito di applicazione)

Agli Enti ed alle aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte ad aziende private ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unita' territoriali, e' concesso un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entita' aziendali.

Art. 16.
(Misura del contributo)

Il contributo e' stabilito nella misura del 65% dell'investimento previsto all'art. 15, elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti.

Art. 17.
(Amministrazione e disciplina del contributo)

Il contributo erogato agli Enti ed alle aziende e' dalle stesse posto in evidenza tra le passivita' della situazione patrimoniale, in un conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

Titolo VII. Norme transitorie e finali

Art. 18.
(Regime transitorio della delega)

L'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione che questa legge assegna alle Autorita' di gestione, e' subordinato alla costituzione dei consorzi facoltativi di cui all'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 e successiva modificazione.

Art. 19.
(Regime transitorio per i contributi di esercizio)

Nell'esercizio dell'anno 1980 per i periodi di tempo o per i documenti di viaggio per i quali non sono disponibili le informazioni necessarie per l'erogazione del contributo per i minori ricavi, il contributo stesso e' erogato in applicazione della legge regionale 20-8-1973, n. 23, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, determinata in modo da non svantaggiare le aziende che mettono a disposizione dell'autorita' di controllo le informazioni necessarie secondo le modalita' e i criteri previsti all'art. 11.
In ogni caso i contributi di competenza dell'esercizio del 1° anno di applicazione di questa legge - ad eccezione di quelli previsti ai titoli II e VI - non possono risultare inferiori a quelli di competenza dell'esercizio precedente.

Art. 20.
(Regolamento attuativo)

Il regolamento attuativo, predisposto dalla Giunta Regionale, e' sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
Fino all'approvazione del Regolamento sono applicabili le, norme di contenuto regolamentare dettate dalle precedenti leggi regionali che non siano incompatibili con la normativa di questa legge.

Art. 21.
(Abrogazione di leggi regionali)

Le leggi regionali sotto elencate, di intervento finanziario nel settore del trasporto pubblico di persone, emanate fino alla entrata in vigore di questa legge, sono abrogate:
- L.R. 6 maggio 1974, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 6 maggio 1974, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 20 agosto 1973, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 24 novembre 1975, n. 56;
- L.R. 14 dicembre 1977, n. 61;
- L.R. 26 giugno 1979, n. 34;
- L.R. 20 agosto 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 20 marzo 1975, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 6 maggio 1974, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
I provvedimenti finanziari previsti dalla Legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono sostituiti dall'entrata in vigore di questa legge.

Titolo VIII. Norme finanziarie

Art. 22.

Ai fini dell'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa complessiva di L. 42.429 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di complessivo pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 5615, n. 5620, n. 5630, n. 5860, n. 5870, n. 5880, n. 5890, n. 5910 e n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, nella rispettiva misura di 3.029 milioni, 1.000 milioni, 6.000 milioni, 14.500 milioni, 5.100 milioni, 800 milioni, 6.000 milioni, 5.000 milioni e 1.000 milioni; nello stato di previsione della spesa per tale anno saranno conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:
- "Contributi in capitale per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile degli impianti e delle attrezzature di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 10.029 milioni in termini di competenza e di cassa.
- "Contributi in capitale sulle quote annuali di ammortamento del materiale rotabile di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi nelle spese d'esercizio di autoservizi di linea", con lo stanziamento di 31.400 milioni in termini di competenza e di cassa.
I capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti nei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi con stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci medesimi.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1980 e nei bilanci per ciascuno degli anni finanziari successivi sara' altresi' istituito apposito capitolo, in sostituzione del capitolo n. 5920 che sara' conseguentemente soppresso, con la denominazione:
"Contributi ad Enti ed Aziende Pubbliche che subentrano in tutto o in parte in aziende private di trasporto e con lo stanziamento indicato "per memoria".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.