Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 81.

Modifica ed aumento degli stanziamenti delle leggi regionali 22/73 e 15/75 sui contributi alle autolinee.

(B.U. 2 gennaio 1980, n. 1)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Per consentire alle aziende esercenti trasporti pubblici nel Piemonte di far fronte agli oneri derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, la Regione Piemonte concede un contributo di 26 L./Km. in aumento di quello gia' previsto dalla legge 20-8-1973, n. 22.
Conseguentemente, il 2° comma dell'art. 1 della legge 20-8-1973, n. 22, e' cosi' modificato:
"Il contributo e' concesso a fronte di oneri effettivamente sostenuti per il rinnovo, l'ammodernamento tecnico e la conservazione in efficienza del materiale rotabile fino ad un massimo di:
a) L. 66 per autobus/Km. alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua non superiore ai 400.000 autobus/Km. elevabile a L. 76 per autobus/Km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
b) L. 76 per autobus/Km. alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua superiore ai 400.000 autobus/Km. elevabile a L. 86 per autobus/Km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
c) L. 86 per autobus/Km. alle aziende speciali di cui al T.U. approvato con R.D. 15-10-1925, n. 2578, ed alle Societa' Pubbliche ed a prevalente partecipazione pubblica, elevabile a L. 96 per autobus/Km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane ".
La rivalutazione del contributo chilometrico di cui al 1° comma e successivi del presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Art. 2.

La percentuale di contributo di cui all'art. 5 - 2° comma - della legge regionale n. 15 del 21-3-1975, riservata al rinnovo del materiale rotabile e investimenti, viene ridotta al 25%.

Art. 3.

Gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 1980 saranno finanziati a carico del cap. 5910 del bilancio per lo stesso anno e per gli anni successivi.