Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 80.

Provvedimenti in ordine all'attuazione di un esperimento tariffario regionale in alcuni Comprensori della Regione; nonche' in ordine alla gestione economico-finanziaria dei servizi da parte dei Consorzi di Gestione Trasporti.

(B.U. 2 gennaio 1980, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Ai fini della valutazione dei risultati dell'esperimento tariffario attuato nei Comprensori di Biella-Vercelli e Borgosesia per la realizzazione della riforma del sistema tariffario regionale, le aziende interessate all'esperimento sono tenute a fornire alla Regione, Servizio Trasporti, la seguente documentazione:
1) Prospetto dei ricavi mensili conseguiti dall'azienda nel periodo 1° ottobre 1978-30 settembre 1979 distinti per documenti di viaggio.
2) Prospetto dei ricavi mensili derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria conseguiti dall'azienda nel corso dell'esperimento.
3) Turni dei servizi svolti dall'azienda nel periodo 1° ottobre 1978-30 settembre 1979 e nel corso dell'esperimento, secondo i modelli forniti dalla Regione, Servizio Trasporti.
4) Altri dati informativi e statistici ritenuti necessari dalla Regione - Servizio Trasporti, tra i quali anche quelli relativi ad eventuali oneri derivanti da modifiche della struttura amministrativa ed organizzativa dell'azienda.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad organizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al sistema tariffario sperimentale introducendo, anche nel corso dell'esperimento, le modifiche che si rendono necessarie e significative per una estensione del sistema sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

Gli eventuali maggiori oneri e gli eventuali minori ricavi del traffico derivanti alle aziende a seguito dell'introduzione dell'esperimento tariffario sono coperti dalla Regione, su richiesta delle aziende stesse e sulla base di accertata e valida documentazione.
Nel caso in cui venga accertata, anche nel corso dell'esperimento, una contrazione del volume dei ricavi conseguiti dalle aziende interessate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, la Giunta Regionale e' autorizzata ad adeguare il livello tariffario nell'area di sperimentazione.
Le variazioni tariffarie interessanti l'intero territorio regionale sono comunque applicate nell'area sperimentale.
Le disposizioni di cui alla presente legge si intendono estese ad eventuali altre aree di sperimentazione del nuovo sistema tariffario attuate entro il 1980.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli vengono estese ai Consorzi di gestione trasporti degli altri Comprensori gia' costituiti al fine di garantire per il 1979 la funzionalita' economica-finanziaria della gestione dei servizi in attesa dell'estensione del nuovo sistema tariffario.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'onere derivante dall'art. 1 con gli stanziamenti di competenza del capitolo 5810 del bilancio 1980;
- per l'onere derivante dagli artt. 2 e 3 con gli stanziamenti di competenza del capitolo 5860 del bilancio 1980.