Legge regionale 18 dicembre 1979, n. 77. Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59: Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve. (B.U. 20 dicembre 1979, n. 52) Il primo comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 maggio di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi Organi deliberativi, dell'attivita' svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero della neve nella stagione invernale trascorsa".