Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

(B.U. 18 dicembre 1979, suppl. al n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
All. A., B., C.

Titolo I. L'IMPIEGO REGIONALE

Capo I. Ordinamento e livelli professionali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del contratto nazionale per i dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1976-1978 e disciplina, in conformita', il rapporto di impiego e lo Statuto del proprio personale.

Art. 2.
(Livelli funzionali e ruolo organico)

Il personale regionale e' inquadrato in un unico ruolo in 8 livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.
L'art. 4 della L.R. 1-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Art. 3.
(Primo livello funzionale)

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attivita' di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.
Per l'accesso al livello e' richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.

Art. 4.
(Secondo livello funzionale)

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
L'esecuzione di compiti e' svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.
Il livello e' caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici, nonche' della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazioni di fascicoli e oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.
Per l'accesso al livello e' richiesto il compimento della scuola dell'obbligo.

Art. 5.
(Terzo livello funzionale)

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello e' caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonche' di compiti amministrativi semplici.
Per l'accesso al livello e' richiesto il conseguimento della scuola media dell'obbligo e, qualificazione professionale se richiesta.
Possono altresi' accedere al livello 3° i dipendenti regionali purche' abbiano conseguito la scuola dell'obbligo con una anzianita' di servizio di 5 anni complessivamente maturati nei livelli 2° e l° o di 3 anni nel livello 2°.

Art. 6.
(Quarto livello funzionale)

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilita' dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacita' di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.
Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonche' a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attivita' di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono un'unica posizione dl lavoro.
Per l'accesso al livello e' richiesto il conseguimento della licenza della scuola media dell'obbligo, e qualificazione professionale se richiesta.
Possono altresi' accedere al livello 4° i dipendenti regionali purche' abbiano conseguito la licenza di scuola media dell'obbligo con un'anzianita' di servizio di 5 anni maturata complessivamente nei livelli 3° e 2° o di 3 anni maturata nel livello 3°.

Art. 7.
(Quinto livello funzionale)

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessarie per l'accesso al livello.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilita' professionale dei propri compiti: puo' comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unita' operative a carattere esecutivo, una responsabilita' di organizzazione. Il risultato del lavoro e' soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalita' dell'unita' organizzativa in cui e' inserito.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attivita' di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalita' prevista dai piani di insegnamento.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito della funzione docente;
- responsabilita' professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, piu' in generale, del centro di formazione.
Per l'accesso al livello e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di 2° grado e/o diploma professionale, se richiesto.
Possono altresi' accedere al livello 5° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di l° grado oltre ad un'anzianita' di almeno 5 anni maturata nel livello 4°.

Art. 8.
(Sesto livello funzionale)

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unita' organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro puo' comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilita' professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalita' dell'unita' organica in cui e' inserito.
Comporta responsabilita':
- delle attivita' istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
L'attivita' e' soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attivita' di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite da analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalita' piu' in generale per l'accesso al livello.
Per l'accesso al livello e' richiesto il possesso di un diploma di laurea.
Possono altresi' accedere al livello 6° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con un'anzianita' di almeno 5 anni maturata nel livello 5°.

Art. 9.
(Settimo livello funzionale)

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione e' tenuto a collaborare nell'ambito di una unita' organica complessa.
La posizione di lavoro puo' comportare anche la responsabilita' organizzativa di una unita' di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unita' organica complessa, con compiti di indirizzo delle attivita' degli addetti.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unita' organizzativa o a gruppi di lavoro, nonche' per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazioni affidate; l'autonomia e' comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorita';
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalita' dell'unita' organica complessa alla quale appartiene.
Comporta la responsabilita':
- delle attivita' direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attivita' di indirizzo della eventuale unita' di lavoro;
- delle attuazioni dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.
L'attivita' e' soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Per l'accesso al livello e' richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti.
Possono altresi' accedere al livello 7° i dipendenti regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianita' di almeno cinque anni maturata nel livello 6°.

Art. 10.
(Ottavo livello funzionale)

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessita' diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro puo' anche comportare la responsabilita' organizzativa dell' "unita' organica complessa" di cui indirizza l'attivita' verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
Il livello e' caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unita' organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unita' e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'Amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalita' dell'unita' organica complessa, alla quale appartiene o della quale e' responsabile, in rapporto alla intera organizzazione regionale.
Comporta la responsabilita':
- delle attivita' direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.
Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalita' piu' elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.
Per l'accesso al livello e' richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti.
Compatibilmente con i posti messi a concorso possono altresi' accedere al livello 8° i dipendenti regionali in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni nel livello 7°.

Art. 11.
(Funzione di coordinamento)

La funzione di coordinamento e' disciplinata dall'art. 23 della L.R. 20-2-1979, n. 6 "Ordinamento degli uffici regionali".
L'incarico di coordinatore e' conferito al personale che riveste il livello funzionale ottavo.
Il numero dei coordinatori non puo' superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Art. 12.
(Accesso ai livelli del ruolo regionale e nomina)

La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il concorso e' indetto con deliberazione della Giunta Regionale.
Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneita' attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalita' e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso e, comunque, rapportati alla professionalita' richiesta per il posto messo a concorso.
Di ogni concorso e' data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la trasmissione del bando al Commissario del Governo, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni della Regione e, con ogni altra forma di pubblicita' ritenuta opportuna.
Il numero di posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato dalla Giunta Regionale nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando.
Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, utilizzando, secondo l'ordine la graduatoria medesima.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori la Giunta Regionale ha facolta' di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.
Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati puo' essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.
I dipendenti regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purche' provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianita' di servizio di almeno cinque anni nel livello di appartenenza.
Ai concorsi per posti del 3° e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianita' complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore .
Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, e' riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti commi 10° e 11°.
La riserva non opera se il posto a concorso e' uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiori, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui all'ultimo comma degli artt. dal 3° al 10° della presente legge.
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.
La nomina degli impiegati regionali e' disposta dalla Giunta Regionale.
Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data indicata nella relativa deliberazione; quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
La destinazione del personale ai Servizi e sedi viene effettuata con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'Assessore da Lui delegato.
Le destinazioni di personale agli uffici del Consiglio Regionale vengono disposte su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o, nel caso di proposte della Giunta, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.
Gli artt. 14, 16 e 18 della L.R. 12-8-74, n. 22, sono soppressi.

Art. 13.
(Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi)

I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:
a) la cittadinanza italiana;
b) l'eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;
c) l'idoneita' fisica all'impiego;
d) il possesso dei diritti civili e politici;
e) il possesso del prescritto titolo di studio;
f) buona condotta.
I predetti limiti di eta' non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
L'art. 15 della L.R. 12-8-74, n. 22, e' soppresso.

Art. 14.
(Disposizione per assunzioni previste dalla L.R. 1281974, n. 22.)

Il secondo comma dell'art. 13 della L.R. 12-8-74, n. 22, e' sostituito dal seguente:
- al personale come sopra assunto verra' corrisposto, per la durata del contratto il trattamento economico iniziale previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo dello stesso livello, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto; la malattia non interrompe il rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 12-8-74, n. 22, e' sostituito dal seguente:
- i segretari particolari del Presidente della Giunta, del Vice Presidente della Giunta, degli Assessori, nonche' del Presidente del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, possono essere scelti tra i dipendenti regionali di livello funzionale non superiore al settimo. Ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'Amministrazione Regionale spetta, per la durata dell'incarico, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del livello retributivo al quale l'interessato puo' accedere in relazione al titolo di studio posseduto; la malattia non interrompe il rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Titolo II. STATO GIURIDICO

Capo I. Doveri e diritti connessi all'esercizio delle funzioni

Art. 15.
(Orario di lavoro)

In attesa che la materia di che trattasi venga diversamente disciplinata, l'orario di lavoro e' di 37 ore e 1/2 settimanali divise in cinque giorni.
La ripartizione dell'orario nella giornata e' stabilita, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, con deliberazione della Giunta Regionale.
Con le stesse procedure vengono individuati gli uffici regionali e le posizioni di lavoro per le quali esigenze funzionali richiedono l'articolazione dell'orario di servizio in sei giorni settimanali anziche' cinque.
Ogni periodo di servizio continuativo, cui sono addetti particolari posizioni di lavoro (custodi, centralinisti, turnisti) non puo' eccedere, anche in deroga dell'orario di servizio complessivo, di norma le sei ore lavorative.
L'Amministrazione accerta anche con sistemi meccanici o elettronici il rispetto dell'orario di lavoro; l'accertamento deve riguardare i dipendenti di tutti i livelli funzionali.
I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o non lavorativo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
L'art. 23 della L.R. 12-8-74, n. 22, e' soppresso.

Art. 16.
(Prestazioni di lavoro straordinario)

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'Amministrazione, e' tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.
La Giunta Regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca di intesa sui criteri, tramite opportuno confronto con le Organizzazioni Sindacali, puo' disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 9, nonche' gli ultimi commi degli artt. 10, 11, 12 della L.R. 12-8-1974, n. 22.

Art. 17.
(Congedo ordinario)

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate; in tale congedo sono ricomprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita' di cui alla Legge 23-12-1977, n. 937.
Al dipendente sono attribuite, altresi', quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta Legge n. 937/1977.
La ricorrenza del Santo Patrono della citta' in cui ha sede l'ufficio viene riconosciuta giornata festiva.
Il congedo ordinario deve essere usufruito entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per almeno 15 giorni, in un unico periodo continuativo.
Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio gia' compiuti.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il 1° semestre dell'anno successivo.
L'art. 24 della L.R. 12-8-1974, n. 22 e la legge 15-5-78, n. 25, sono soppressi.

Art. 18.
(Congedi straordinari retribuiti)

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:
a) per contrarre matrimonio: nella misura di 15 giorni continuativi compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreche' della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;
c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;
f) per cure ai figli inferiori ai 3 anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalita' previste dalle Leggi vigenti;
i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'Istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale per ciascun anno scolastico.
L'Amministrazione, inoltre, agevola la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e qualificazione organizzati da Universita', Ministeri, Regioni, Enti pubblici, Istituti ed Enti mutualistici.
Gli artt. 25, 26, 27, 30 e 34 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 19.
(Congedi straordinari non retribuiti.)

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo e' computato nell'anzianita' di servizio esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilita'.
Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previsti, dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.
Al dipendente possono, altresi', essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e' utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
L'art. 31 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Art. 20.
(Assenza dal servizio per malattia)

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- nei primi tredici mesi: intero;
- nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.
Il tempo durante il quale il dipendente e' assente per malattia, e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Per motivi di particolare gravita' l'Amministrazione puo' consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'Amministrazione, indicando il proprio recapito.
Qualora lo stato di malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresi' trasmettere all'Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.
L'Amministrazione puo' disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'Amministrazione.
I predetti organi si avvarranno, successivamente, delle strutture dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
Qualora l'esistenza o l'entita' della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza e' considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Gli artt. 28, 29 e 33 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 21.
(Cumulo periodi di assenza)

Due o piu' periodi di assenza per malattia si cumulano, agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.
Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 22.
(Patrocinio legale)

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.
Nell'esame dei singoli casi, si avra' riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
Una particolare attenzione verra' data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Art. 23.
(Inidoneita' fisica)

Al 2° comma dell'art. 53 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' aggiunto il seguente:
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore.
In quest'ultimo caso il dipendente avra' diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 24.
(Equo indennizzo)

La Regione, per infermita' riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita.
Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e negli altri artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

Art. 25.
(Commissione giudicatrice dei concorsi)

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed e' costituita come segue:
1) - Dal Presidente della Giunta o da un Assessore da Lui delegato, che presiede;
2) - Da un Consigliere regionale designato dall'Ufficio di Presidenza;
3) - Da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno puo' essere un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore a quelle messe a concorso;
4) - Da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Assiste in qualita' di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
Gli articoli 17, 5 e 6 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Capo II. Diritti sindacali e politici

Art. 26.
(Diritti sindacali)

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta' personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attivita' sindacale e del diritto di sciopero.
Il 2° comma dell'art. 36 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Art. 27.
(Assemblea)

I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresi' riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.
Le riunioni che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti Organi regionali.
Le modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali interessate.
Il 4° comma dell'art. 36 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Art. 28.
(Aspettative e permessi sindacali)

I dipendenti regionali, a domanda - da presentare per il tramite della competente organizzazione - sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative e' fissato in rapporto ad una unita' ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il coordinamento fra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverra' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le Organizzazioni Sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.
In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e' collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; tale monte ore cosi' calcolato viene maggiorato del 5%.
Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d'intesa con le Rappresentanze sindacali del personale regionale.
Il 7° e 8° comma dell'art. 36 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 29.
(Contributi sindacali)

I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.
La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni secondo le modalita' indicate dalle organizzazioni.

Art. 30.
(Locali per le Rappresentanze Sindacali)

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilita' di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
La Regione pone altresi', di volta in volta, a disposizione delle Rappresentanze Sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.
Qualora il numero dei dipendenti di una unita', sede o altra entita' organizzativa sia superiore a 10, le Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
All'interno delle unita', sedi o altre entita' organizzative, le Rappresentanze Sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 31.
(Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali)

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.
Il 3° comma dell'art. 36 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Art. 32.
(Mandato Politico o Amministrativo)

Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato - prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative - non potra' eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta Regionale, in accordo con le locali Associazioni ANCI e UPI procedera', con atto separato, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entita' degli incarichi svolti.
Con lo stesso atto sara' indicata la documentazione necessaria.
L'art. 32 della L.R. 12-8-1974, n. 22, e' soppresso.

Capo III. Mobilita'

Art. 33.
(Criteri per la mobilita' territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente)

La "mobilita' esterna" disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove e' situata la sede di provenienza.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le Organizzazioni Sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, eta', anzianita' di servizio, necessita' di studio.
Qualora il settore di attivita' di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovra' comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.
Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuita' dei servizi, l'Amministrazione puo' derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 34.
(Mobilita' territoriale: condizioni di svolgimento)

In relazione alle esigenze di mobilita' derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo' essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvedera' a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia' sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli Enti pubblici che hanno accesso al servizio.
E' impegno di ciascuna Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilita' - nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio - che favoriscano le possibilita' dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre localita' di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'Ente di appartenenza.

Art. 35.
(Mobilita' tra Enti)

Il personale regionale puo' essere comandato a prestare servizio presso gli Enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilita'.
E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli Enti Locali, per comprovate esigenze connesse e specifiche professionalita' e per consentire l'interscambio di esperienza, formazione e aggiornamento professionale.
I commi 1°, 2°, 3°, 4°, dell'art. 40 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Titolo III. STATO ECONOMICO

Capo I. Trattamento economico

Art. 36.
(Onnicomprensivita' del trattamento economico)

In attuazione del principio dell'onnicomprensivita' e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennita' di missione e di trasferimento e dell'indennita' per la funzione di coordinamento .
Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale e la tredicesima mensilita', con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione Regionale a partecipare a commissioni e a consigli di Amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri Enti, sono versati dagli Enti medesimi alla Tesoreria della Regione.
I commi 2°, 10°, 11°, dell'art. 55 della L.R. 12-8-1974, n. 22, sono soppressi.

Art. 37.
(Trattamento economico di livello)

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato a livello di appartenenza, di cui all'allegata tabella A).
Il 1° comma dell'art. 55 della L R. 12-8-74, n. 22, e' soppresso.

Art. 38.
(Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.)

La progressione economica di ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalita' appresso indicate:
a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi e' del 16% costante sull'iniziale del livello;
b) attribuzione di scatti del 2,50% sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio con scadenza al compimento del 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17° e 19° anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.
Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita dei figli.
I commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° dell'art. 55 della L.R. 12-8-74, n. 22, sono soppressi.

Art. 39.
(Lavoro ordinario notturno e festivo)

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali, salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.
Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 400 orarie.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
I compensi previsti dal presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 40.
(Retribuzione del lavoro straordinario)

La retribuzione oraria del lavoro straordinario e' determinata secondo la seguente formula:
retribuzione iniziale di livello + rateo della 13° mensilita' maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione e' maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione e' maggiorata del 50%.
Le misure cosi' ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175° dell'indennita' integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 31-12-1979. Dall'1-1-1980 si adotteranno le nuove tariffe previste dal presente articolo.
Il lavoro straordinario puo' essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.
L'art. 59 della L.R. 12-8-1974, n. 22 e la L.R. 28-8-1978, n. 56, sono soppressi.

Art. 41.
(Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione.)

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, e' disciplinato dalla L.R. 5-12-1978, n. 74 e successive modifiche in conformita' alle indicazioni della legge n. 417 del 16-7-1978 e del D.P.R. 26-1-1978, n. 513.
Le misure dell'indennita' giornaliera di missione previste per le qualifiche regionali dalla tabella A) allegata alla L.R. sopracitata sono cosi' modificate per i livelli regionali:
8°, 7°, 6°, 5° livello L. 19.100
4°, 3°, 2°, 1° livello L. 14.000
Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.
Al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 5-12-1978, n. 74 ed al 2° comma dell'articolo unico della L.R. 5-12-1978, n. 75, vengono sostituiti alle qualifiche regionali i livelli regionali corrispondenti.

Art. 42.
(Indennita' per la funzione di coordinamento)

Ai dipendenti incaricati della funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 6 del 20-2-1979, sull'"Ordinamento degli uffici regionali" spetta per la durata dell'incarico, un compenso, non pensionabile, stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello 8°, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

Titolo IV. NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

Capo I. Inquadramento giuridico

Art. 43.
(Criteri generali di inquadramento)

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato B) e relative note, nonche' dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 44.
(Inquadramento nel 7° livello)

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 78 appartenente alla qualifica funzionale di Istruttore di cui all'art. 4 della L.R. 12-8-74, n. 22, e che in base alla tabella B risulti inquadrabile nel livello funzionale 6°, viene inquadrato, a decorrere dal 1° ottobre 78, nel livello funzionale 7° se in possesso di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni. Il restante personale appartenente alla qualifica funzionale di Istruttore, in servizio alla data del 30 settembre 78, sara' inquadrato nel livello funzionale 7° al compimento della predetta anzianita'; nel frattempo e' inquadrato nel livello funzionale 6°.

Art. 45.
(Inquadramento del personale docente)

I docenti che operano nel settore della Formazione Professionale i quali, a norma della tabella B) allegata, dovrebbero essere inquadrati al 5° livello vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale e' richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso.
A questi dipendenti non si applica il disposto di cui all'articolo precedente.

Art. 46.
(Concorso interno per titoli ed esami)

La Giunta Regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce - per la copertura massima dell'80% dei posti complessivamente disponibili in organico e nel limite della dotazione organica di ogni singolo livello messo a concorso - concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale del ruolo regionale alla data dell'1-10-1978, inquadrato nei livelli di cui al precedente art. 2, in possesso alla data dell'1-10-1978 dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei livelli regionali 4°, 5°, 6° e 8°:
a) appartenenza al livello regionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso, unitamente al titolo di studio richiesto per l'accesso al livello di appartenenza;
b) ovvero appartenenza al livello regionale immediatamente sottostante quello indicato al punto a) unitamente al titolo di studio richiesto per l'accesso al livello messo a concorso.
Oltre ai requisiti di cui sopra i candidati dovranno possedere un'anzianita' di servizio di almeno 1 anno.
In ogni caso, per l'applicazione del presente articolo le anzianita' richieste si intendono maturate nelle qualifiche regionali di provenienza.
Per l'attribuzione del livello 5° e' comunque richiesto la provenienza almeno dalla qualifica regionale di Operatore Specializzato.
Le prove d'esame, graduate a seconda dei livelli regionali da attribuire, consisteranno in prove scritte e orali oppure in prove orali e pratiche attitudinali.
Le modalita' di valutazione dei titoli e le prove d'esame sono determinate nel bando di concorso.
Ai fini della valutazione dei titoli, l'eventuale svolgimento di funzioni superiori e' riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, sulla scorta degli atti d'ufficio.
Il numero dei posti da mettere a concorso per ogni livello viene individuato con il provvedimento di Giunta che indice il bando.
Le domande devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di esecutivita' delle deliberazioni di indizione dei concorsi interni; le domande sono sottoposte per l'ammissibilita' alla Giunta Regionale.
L'inquadramento nei livelli superiori viene disposto con deliberazione di Giunta ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento.
Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, i dipendenti che partecipano ai concorsi per l'attribuzione al livello superiore di cui al successivo art. 48.

Art. 47.
(Commissione giudicatrice dei concorsi interni)

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso interno previsto dal precedente articolo e' composta come segue:
- dal Presidente della Giunta o da un Assessore da Lui delegato che la presiede;
- da due Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- da tre esperti nelle materie oggetto d'esame;
- da un rappresentante del personale scelto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.

Art. 48.
(Concorsi per soli titoli per l'accesso al livello superiore)

La Giunta Regionale bandisce, altresi', entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi interni per soli titoli, riservati al personale regionale in possesso di una anzianita' effettiva di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.
L'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante e' consentito nei seguenti casi:
a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);
c) dal V livello (167) al VI livello (178).
I posti messi a concorso ai sensi del comma precedente non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.
L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento cosi' come stabilito nel successivo articolo.
E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso a livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del 1° comma del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del D.P.R. n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Capo II. Inquadramento economico

Art. 49.
(Posizione giuridica ed economica nel livello)

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento e' determinata sommando i seguenti elementi:
a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;
b) eventuali assegni personali pensionabili;
c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo 50.
La posizione giuridica nel livello d'inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
Al dipendente viene, altresi', riconosciuto il "maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;
b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dallo scatto e dalla classe o secondo parametro retributivo immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilita' virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.
Se il dipendente, nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;
c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lett. a) e b) - sommati alla posizione economico individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lett. c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il "maturato in itinere", sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilita' il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilita'.
e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita' corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilita'.
Qualora la posizione economica individuale maggiorata del "maturato in itinere" risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 50.
(Aggiunzioni senza titolo)

Ai dipendenti regionali sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili comprensivi dell'acconto di L. 25.000 mensili concesso con L.R. 12-4-1977, n. 23:
- L. 55.000 mensili per i dipendenti gia' rivestenti le qualifiche regionali di Custode, Operatore, Operatore Specializzato, Segretario;
- L. 47.000 mensili per i dipendenti gia' rivestenti le qualifiche regionali di Capo Ufficio, Istruttore;
- L. 43.000 mensili per i dipendenti gia' rivestenti la qualifica regionale di Capo Servizio;
- L. 40.000 mensili per i dipendenti gia' rivestenti la qualifica regionale di Dirigente di Settore.

Art. 51.
(Valutazione servizi)

Ai soli fini dell'inquadramento della nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30-9-1978, secondo le procedure e le modalita' stabilite dall'art. 49 della presente legge, il servizio non di ruolo di cui agli artt. 66 e 71 della L.R. 12-8-1974, n. 22 e successive modifiche ed art. 2 della L.R. 27-12-1977, n. 63, viene valutato come il servizio di ruolo.

Art. 52.
(Assegni personali riassorbibili)

Per i dipendenti regionali provenienti dagli ex Consorzi di bonifica Montana in servizio presso la Regione al 30-9-1978, l'inquadramento economico nei nuovi livelli si effettua sulla base dell'art. 49, 1° comma, punti a) e c).
L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale, viene ridotto per la parte eccedente l'importo dal beneficio spettante ai sensi dell'art. 50, e l'eventuale ulteriore differenza sara' riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo ivi compresi quelli derivanti dal maturato in itinere.

Capo III. Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione e di personale assunto ai sensi della L.R. 27-12-1977, n. 63

Art. 53.
(Inquadramento nel ruolo regionale del personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1281974, n. 22, ovvero distaccato ai sensi dell'art. 8, L.R. 461975, n. 41)

Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12-8-1974, n. 22, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4-6-1975, n. 41, alla data del 30-9-1978 ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della L.R. "Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale".
L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegato C).
La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento e' determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.
La posizione giuridica nel livello di inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.
Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17-8-1974, n. 386 e dell'art. 6 della legge n. 349/77.

Art. 54.
(Inquadramento di personale assunto in base ai concorsi di cui all'art. 2 della L.R. 27121977, n.63)

Il personale assunto in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 82-901 del 26-11-1975, come disposto dall'art. 2 della L.R. 27-12-1977, n. 63, purche' in servizio presso gli uffici regionali da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, puo', a domanda, essere inquadrato nel ruolo regionale nel livello corrispondente alla qualifica regionale di assunzione.
Si applicano a tal fine le norme di cui all'art. 4 della L.R. 27-12-1977, n. 63.
Gli inquadramenti effettuati, ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.
Si estendono al personale cosi' inquadrato i commi 7° e 9° dell'art. 2 della L.R. 27-12-1977, n. 63.

Titolo V. NORME FINALI

Art. 55.
(Efficacia della legge)

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge, e' fissata al 1° ottobre 1978.
Il periodo di validita' del contratto triennale e' venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

Art. 56.
(Concorsi pubblici in via di espletamento)

I concorsi di ammissione all'impiego regionale, in corso di svolgimento per i quali ha gia' avuto inizio l'iter per l'espletamento delle prove di esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati con l'osservanza delle norme previste dalla L.R. 12-8-74, n. 22.
I vincitori degli stessi saranno immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:
II livello = custode
III livello = operatore
IV livello = operatore specializzato
V livello = segretario
Per i livelli VI e VII si tiene conto delle figure professionali secondo i criteri esposti nelle note esplicative della tabella B).

Art. 57.
(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con esse compatibili.
Le parole "qualifica funzionale" s'intendono sostituite con le parole "livello funzionale" nelle leggi regionali 12-8-1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 63, nonche' nelle leggi regionali 5-12-1978, n. 74 e 75 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresi' soppressi gli artt. 41 e 54 della L.R. 12-8-74, n. 22.

Art. 58.
(Principio della contrattazione)

Per tutti i problemi inerenti l'organizzazione del lavoro ed i suoi riflessi sul personale, si da' attuazione al principio della contrattazione sindacale.

Art. 59.
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e dell'articolo 40 della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutati rispettivamente in 660 milioni e in 10 milioni, si provvede mediante una riduzione di 670 milioni in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:
N. 201 - "Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento delle retribuzioni al nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978 - 31 dicembre 1978", con lo stanziamento di 495 milioni in termini di competenza e di cassa;
N. 221 - "Oneri riflessi a carico della Regione per il personale, relativamente al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1978, in applicazione del nuovo contratto nazionale", con lo stanziamento di 165 milioni in termini di competenza e di cassa;
N. 261 - "Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento dei compensi per il lavoro straordinario in applicazione del nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978 - 31 dicembre 1978" e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56 e dell'articolo 40 de]la presente legge per l'anno finanziario 1979, valutati rispettivamente in 2.635 milioni e in 35 milioni, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'iscrizione, in termini di competenza e di cassa, delle somme di 2.110 milioni, di 525 milioni e di 35 milioni, rispettivamente ai capitoli n. 200, n. 220 e n. 260 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi le somme di cui al precedente comma saranno iscritte in aumento agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60.
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente Legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A.

Tabella A: Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale
OMISSIS

Allegato B.

Tabella B: Tabella di corrispondenza fra le qualifiche regionali di cui alla L.R. 12-8-1974, n. 22, ed i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 36 della presente legge
OMISSIS

Allegato C.

Tabella C: Tabella di corrispondenza tra i livelli regionali e quelli di altri Enti o Amministrazioni pubbliche
OMISSIS