Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73.

Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale.

(B.U. 18 dicembre 1979, suppl. al n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A., B., C., D., E., F., G., H., I.

Art. 1.
(Finalita')

La presente legge definisce le attribuzioni dei servizi del Consiglio Regionale, dei servizi della Giunta e del Presidente, dei servizi dell'Organo Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, dai servizi dei Comitati Comprensoriali nonche' determina la dotazione organica complessiva e per livelli funzionali del personale regionale.

Art. 2.
(Servizi del Consiglio Regionale)

La struttura del Consiglio Regionale e' organizzata nei servizi indicati con le relative attribuzioni nell'allegato 1).

Art. 3.
(Servizi funzionali per materia di cui si avvale la Giunta)

La Giunta Regionale si avvale dei servizi funzionali, per materia, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 2).

Art. 4.
(Servizi di settore della Giunta)

La Giunta Regionale si avvale dei servizi di settore, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 3).

Art. 5.
(Servizi funzionali del Presidente e della Giunta)

Il Presidente e la Giunta Regionale si avvalgono dei servizi funzionali, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 4).

Art. 6.
(Servizi Affari Generali)

Le attribuzioni dei servizi Affari generali di cui all'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 6, sono descritte nell'allegato 5).

Art. 7.
(Servizi Regionali decentrati)

La Giunta Regionale si avvale dei servizi regionali decentrati, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 6).
In attesa delle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833, inerente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, le unita' organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria, di cui all'art. 15 della L.R. 28-2-1979, n.6, continuano a svolgere le funzioni espletate al momento dell'entrata in vigore della presente legge con la dotazione organica secondo l'attuale consistenza numerica, risultante dalla tabella di seguito indicata.
@Consistenza numerica del personale dei servizi di Medicina
D.S. C.S. I. C.U. S. O.P. O. C. Posiz.Divers. TOT.
5 1 2 7 8 4 2 29
Consistenza numerica del personale dei servizi di Veterinaria
D.S. C.S. I. C.U. S. O.P. O. C. Posiz.Divers. TOT.
5 1 2 7 8 4 2 29 @.

Art. 8.
(Servizi del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate)

Il Comitato Regionale di Controllo e le sue sezioni decentrate si avvalgono dei servizi, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 7).

Art. 9.
(Servizi dei Comitati Comprensoriali)

I Comitati Comprensoriali si avvalgono dei servizi indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 8).

Art. 10.
(Dotazione organica del personale della Regione)

La dotazione organica del personale della Regione e' complessivamente di 3.255 unita' cosi' suddivise nei livelli funzionali retributivi, di cui all'allegato 9):
@1 - livello ---
2 - livello n. 80
3 - livello n. 50
4 - livello n. 700
5 - livello n. 1.080
6 - livello n. 570
7 - livello n. 430
8 - livello n. 345
-----------
3255@.
Gli artt. 2 e 3 della L.R. 12-8-74, n. 22, sono soppressi.

Art. 11.
(Oneri finanziari)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 625 milioni per l'anno finanziario 1979 e in
3.750 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede:
- per l'anno finanziario 1979 utilizzando, nella rispettiva misura di 500 milioni e di 125 milioni, le disponibilita' esistenti ai capitoli n 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno;
- per gli anni finanziari 1980 e 1981 utilizzando le disponibilita' iscritte, nel bilancio pluriennale 1979-1981, ai corrispondenti capitoli dei relativi esercizi finanziari.

Art. 12.
(Pubblicazione e dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A.

Allegato 1: Servizi del Consiglio Regionale
OMISSIS

Allegato B.

Allegato 2: Servizi Funzionali della Giunta Regionale
OMISSIS

Allegato C.

Allegato 3: Servizi di settore della Giunta Regionale

I Dipartimento: Produzione e Lavoro
II Dipartimento: Organizzazione e Gestione del Territorio
III Dipartimento: Servizi Sociali
OMISSIS

Allegato D.

Allegato 4: Servizi funzionali del Presidente e della Giunta Regionale
OMISSIS

Allegato E.

Allegato 5: Servizi Affari Generali
OMISSIS

Allegato F.

Allegato 6: Servizi Regionali Decentrati
OMISSIS

Allegato G.

Allegato 7: Servizi del Comitato di Controllo e delle sue sezioni decentrate
OMISSIS

Allegato H.

Allegato 8: Servizi dei Comitati Comprensoriali
OMISSIS

Allegato I.

Allegato 9: Livelli funzionali retributivi
OMISSIS