Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72.

Contributi alle Comunita' Montane per attivita' divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

La Regione Piemonte, esercitando la propria azione per agevolare lo sviluppo sociale delle popolazioni montane e favorirne l'informazione e l'effettiva partecipazione all'attivita' socio-politica regionale e nazionale, assicura lo sviluppo dei mezzi e strumenti connessi alla diffusione delle emissioni radiotelevisive nazionali nelle zone del territorio piemontese non servite da impianti ripetitori della concessionaria RAI.
Per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente, e' autorizzata la concessione di appositi contributi alle Comunita' Montane per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi le Comunita' Montane debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le domande debbono essere corredate da:
- relazione illustrativa dell'intervento proposto;
- copia della deliberazione dell'organo dell'ente;
- preventivo della spesa.
Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo art. 3, la Giunta Regionale, sentita l'UNCEM, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.
L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale nella seguente misura:
l) con acconti fino alla concorrenza del 75% all'atto della presentazione della domanda.
2) fino alla concorrenza del residuale 25% del contributo al documentato compimento dei lavori.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dal fondo speciale di cui al titolo n. 12.600 dello stanziamento di previsione della spesa per l'anno finanziario l979 e mediante l'istituzione nello stanziamento di previsione medesima del capitolo n. 1825 con la denominazione "Contributi alle Comunita' Montane per attivita' divulgative della cultura e dell'informazione televisiva" e con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1980-81 saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.