Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 dicembre 1979, n. 70.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e integrazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 24 aprile 1974.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Art. 1, 2

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e' iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).
Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e' iscritto all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
Per i dipendenti dell'E.S.A.P., con in atto diverso trattamento di previdenza e quiescenza, e' fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di previdenza e di quiescenza gia' in essere.
L'opzione puo' essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 21 della Legge Regionale 24-4-74, n. 12, e' cosi' integrato:
Il personale, a domanda, viene posto a disposizione della Regione.
Le modalita' di inquadramento nei ruoli regionali sono stabilite con leggi regionali.