Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69.

Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616).

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Titolo I. Attivita' di programmazione

Art. 1.
(Piano di razionalizzazione della rete distributiva)

La Regione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e delle direttive del Governo, in collaborazione con gli Enti locali e sentite le categorie interessate, provvede alla predisposizione e alla approvazione di un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti tendente al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico e produttivo del territorio regionale, tenuto conto della necessita' di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e recupero dei valori dei centri storici e di non intralcio della circolazione;
b) sufficiente redditivita' degli impianti, da realizzare anche attraverso la graduale chiusura degli impianti marginali; in ogni caso deve essere garantita la presenza di impianti di distribuzione nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale;
c) miglioramento del servizio, da attuarsi prevedendo caratteristiche strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza e degli operatori.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli seguenti dovra' essere finalizzato, in via prioritaria, all'attuazione del detto piano.

Titolo II. Attivita' amministrativa

Art. 2.
(Funzioni amministrative)

Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 24-7-77, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative relative ai distributori di carburante, salvo quelle subdelegate ai Comuni ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Funzioni amministrative subdelegate ai Comuni)

Sono subdelegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del D.P.R. 24-7-77, n. 616, le funzioni amministrative relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione per modifiche trasferimenti, concentrazioni degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
b) al rilascio dell'autorizzazione per sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sopra sulla base delle direttive del Governo e delle direttive specificatamente predisposte dalla Regione.

Art. 4.
(Modifiche, trasferimenti, concentrazioni)

La domanda di autorizzazione per modifiche, trasferimenti e concentrazioni va presentata in carta bollata, piu' quattro copie in carta semplice, dal concessionario al Comune nel cui territorio e' installato o viene trasferito l'impianto e deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269.
Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti in cinque copie:
a) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avra' l'impianto dopo la modifica, il trasferimento o la concentrazione richiesti;
b) la relazione tecnica indicante le caratteristiche strutturali, dimensionali e tipologiche che avra' l'impianto;
c) copia di tutti i decreti di concessione o autorizzazione relativi all'impianto o agli impianti oggetto della richiesta;
d) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilita' dei terreni sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento.
Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, accertato che nulla osta all'accoglimento delle domande sotto l'aspetto della viabilita', delle norme di polizia urbana e di tutte le disposizioni urbanistiche vigenti, nonche' secondo quanto previsto dalle direttive del Governo e della Regione di cui al precedente articolo 3, chiede il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competente per territorio, e, ove occorra, della sovraintendenza ai monumenti. Qualora l'impianto oggetto della richiesta risulti ubicato su strada provinciale o statale, deve altresi' chiedere rispettivamente il parere della Provincia o dell'A.N.A.S.
In caso di trasferimento da un Comune ad un altro, deve chiedere inoltre il nulla osta al Comune di provenienza e il parere della Regione.
In caso di concentrazione di due o piu' impianti ubicati in Comuni diversi, deve parimenti chiedere il nulla osta al Comune, o ai Comuni, di provenienza. In tal caso, qualora per effetto della concentrazione si venga a creare un impianto in una nuova posizione deve essere altresi' richiesto il parere della Regione.

Art. 5.
(Ultimazione lavori)

Nel provvedimento di autorizzazione per modifiche, trasferimenti o concentrazioni deve essere indicato il termine entro cui vanno eseguiti i relativi lavori.
Ad ultimazione dei lavori, il Comune accerta che questi siano stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato allegato alla domanda. In caso di trasferimento o concentrazione deve inoltre accertare che siano stati smantellati i preesistenti impianti.

Art. 6.
(Collaudo)

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269, gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla Commissione istituita dalla Regione per ognuna delle Province. La domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'Assessorato Regionale competente.

Art. 7.
(Sospensione dell'attivita')

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 27-10-1971, n. 1269, non puo' essere sospeso l'esercizio degli impianti senza apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio e' installato l'impianto, dietro domanda, su carta bollata, del concessionario. La sospensione puo' essere richiesta dal concessionario a seguito, tra l'altro, di formale domanda del gestore dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata soltanto per motivi che determinano una oggettiva impossibilita' di esercizio e per periodi di tempo ben determinati.
Secondo quanto previsto dall'art. 19, lettera b) - del D.P.R. 27-10-1971, ,n. 1269, e' fatto salvo il diritto di chiusura degli impianti per il periodo di ferie.

Art. 8.
(Comunicazione alla Regione)

Ai fini statistici, i Comuni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.

Titolo III. Disposizioni generali

Art. 9.
(Vigilanza)

Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumita' pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dell'U.T.I.F. e del Comando dei Vigili del Fuoco.
La vigilanza amministrativa e' effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni. E' pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti, nonche' di fornire alle Amministrazioni regionali e comunali le informazioni richieste.

Art. 10.
(Commissione Consultiva Regionale)

E' costituita presso la Regione una Commissione Consultiva presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente e composta da:
- un rappresentante degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione;
- un rappresentante dei Vigili del Fuoco;
- un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- un rappresentante dell'E.N.I.;
- un rappresentante dell'Unione Petrolifera;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Commercio Petroli;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Industria Chimica;
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori stradali G.P.L.
- un rappresentante della Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di Metano;
- un rappresentante delegato dalle Compagnie Petrolifere non aderenti ad alcuna organizzazione;
-un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori presente nella Regione;
- un rappresentante dell'A.C.I.;
- un rappresentante dell'A.N.C.I..
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti del settore petrolifero.
La Commissione e' nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Essa resta in carica per il periodo della legislatura e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato Regionale competente.
La Commissione viene consultata per la predisposizione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, delle direttive da impartire ai Comuni di cui all'art. 3, nonche' per il rilascio del parere previsto dagli ultimi due commi dell'art. 4.
Puo' inoltre essere consultata su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.
Ai componenti della Commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni.

Art. 11.
(Spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate)

Le spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12.
(Disposizioni statali vigenti)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione statale intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato la Regione e i Comuni per le rispettive competenze.