Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 dicembre 1979, n. 68.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Il 4° comma, punto 1), sub. a), dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e' cosi' sostituito:
"a) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:1000 e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m. 2".
Il 4° comma, punto 3), sub b), dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e' cosi' sostituito:
"b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto che sara' indicato dalla Giunta Regionale e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m. 5".

Art. 2.

Il 2° comma, dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre l979, n. 57, e' cosi' sostituito:
"L'autorizzazione e' subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione e al versamento di una cauzione di L. 1.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente e' tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si deroga quando la trasformazione:
a) e' finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
b) e' prevista da specifici piani di settore o dal Piano territoriale;
c) e' prevista o finanziata da leggi dello Stato o della Regione;
d) riguarda opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilita'.
Non sono soggette all'obbligo del rimboschimento o del pagamento del corrispettivo del rimboschimento stesso gli interventi di trasformazione che costituiscono mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti".

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale.