Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67.

Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980.

(B.U. 11 dicembre 1979, n. 50)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto a rimanere nel proprio contesto abitativo e sociale dispone, a favore dei Comuni, contributi finanziari volti ad evitare un ulteriore degrado delle condizioni di vita dei singoli o di nuclei familiari in disagiate condizioni economiche.
I contributi di cui al precedente comma devono, in via prioritaria, essere utilizzati per concorrere al pagamento degli aumenti del combustibile per riscaldamento o per integrare altri interventi economici, di natura non previdenziale, atti ad assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla presente legge i cittadini singoli od i nuclei familiari, residenti in Piemonte, che hanno diritto all'assistenza economica secondo i criteri stabiliti o da stabilirsi dai Comuni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
L'ammontare del contributo non deve, comunque, essere inferiore alle 100.000 lire ne' superiore alle 150.000 lire per singolo intervento.

Art. 3.
(Esclusioni)

Non beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, ancorche' sussistano le condizioni soggettive ed oggettive, i cittadini ricoverati presso istituzioni pubbliche o private.
Le comunita' alloggio, i gruppi famiglia e i gruppi appartamenti sono considerati, ai fini dell'assegnazione dei contributi, nuclei familiari di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.
(Criteri di ripartizione)

I fondi di cui alla presente legge vengono ripartiti, con provvedimento della Giunta Regionale, in base agli indirizzi stabiliti dalla competente Commissione consiliare, fra le Unita' locali dei servizi secondo il criterio della popolazione e sulla base dei programmi di intervento di cui ai successivi commi.
I programmi di intervento devono pervenire alla Regione entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta Regionale provvede ad assegnare e contestualmente ad erogare le quote di riparto alle Unita' locali dei servizi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
Il Consorzio dei Comuni costituito ai sensi della legge regionale 8-8-1977, n. 39 e il Comune capofila dell'Unita' locale dei servizi nell'ipotesi di consorzi non ancora costituiti, provvederanno a ripartire per l'erogazione la quota spettante ai singoli Comuni delle Unita' locali sulla base del programma di intervento delle singole zone.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi straordinari di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 3.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 1979 sara' conseguentemente istituito, ai sensi di successiva legge di variazione del Bilancio medesimo, nel cui ambito sara' assicurato il finanziamento della spesa stessa, il capitolo n. 10375, denominato "Interventi straordinari a favore dei cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 1979-1980", e con lo stanziamento di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.