Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61.

Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.

(B.U. 23 ottobre 1979, n. 43)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte con la presente legge:
- provvede a stabilire le norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", operando un raccordo con la legge regionale 27 aprile 1978, n. 20;
- si propone il recupero delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate ai fini produttivi ed anche ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, secondo gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e le indicazioni dei piani agricoli zonali e dei piani delle Comunita' Montane.

Art. 2.
(Determinazione zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)

L'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte individua le zone che risultano caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
L'E.S.A.P. a tale scopo puo' avvalersi:
- della collaborazione degli Enti locali;
- dell'opera di tecnici previsti dall'articolo 7 della L.R. 27 aprile 1978, n. 20;
- dell'opera di Enti ed Istituzioni specializzate;
- dell'opera dei giovani della legge 1-6-1977, n. 285.
I Comitati Comprensoriali e le Comunita' Montane per le zone montane, su proposta dell'E.S.A.P., provvedono a determinare tali zone. L'elenco delle stesse viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio dei Comuni interessati. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni ai Comitati Comprensoriali e alle Comunita' Montane competenti i quali decidono entro i successivi 90 giorni.

Art. 3.
(Censimento)

Il censimento delle terre incolte o abbandonate viene effettuato dall'E.S.A.P. che puo' avvalersi:
- della collaborazione degli Enti locali;
- dell'opera dei tecnici previsti dall'articolo 7 della L.R. 27 aprile 1978, n. 20;
- dell'opera di Enti ed Istituzioni specializzate;
- dell'opera dei giovani della legge 1-6-1977, n. 285.
Il censimento e' adottato dai Comitati Comprensoriali e dalle Comunita' Montane per le zone montane.
Gli elenchi, distinti per Comune e raggruppati per piano zonale, vengono pubblicati sul B.U. della Regione ed affissi, a cura dei Comuni, nell'Albo pretorio per 60 giorni.
L'inclusione dei terreni negli elenchi comunali viene notificato, a cura dei Comuni, ai proprietari ed agli aventi diritto .
Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto, previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilita' o di rifiuto i Comuni si attengono alle norme di cui al titolo 6° - sezione IV del libro 1° del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. I proprietari interessati e gli aventi diritto possono presentare al Comune le proprie osservazioni entro 90 giorni dalla notifica.
Il Comune trasmette al Comitato Comprensoriale o alle Comunita' Montane le osservazioni pervenute, con un proprio parere in merito, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni.
Il Comitato Comprensoriale o le Comunita' Montane, entro i successivi 60 giorni adottano in via definitiva gli elenchi delle terre decidendo sulle osservazioni.
Gli elenchi distinti per Comuni e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati sul B.U. della Regione ed affissi, a cura dei Comuni, nell'Albo pretorio per 60 giorni. Annualmente, viene provveduto agli aggiornamenti necessari adottando le stesse procedure indicate per il censimento.

Art. 4.
(Utilizzazione delle terre)

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per i seguenti fini ed in ordine di priorita':
1 - agricoli;
2 - silvo-pastorali;
3 - forestali anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.
I piani zonali di sviluppo agricolo, previsti all'articolo 3) della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, devono contenere indicazioni sulla utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.
I piani di cui al successivo articolo 5) presentati dai proprietari e dagli aventi diritto oppure presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono essere in armonia con le indicazioni dei piani zonali agricoli e con i piani socio-economici delle Comunita' Montane ed in loro assenza con le indicazioni della Giunta Regionale.

Art. 5.
(Metodologia)

La Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15, stabilisce le metodologie per la:
a) individuazione delle terre incolte o abbandonate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440;
b) redazione di piani di sviluppo aziendali od interaziendali, osservando, in quanto applicabili, i principi di cui alla legge regionale 22-2-1977, n. 15;
c) predisposizione dei piani riguardanti le utilizzazioni indicate al precedente art. 4, punti 2, 3.
La Giunta Regionale puo' avvalersi per tali scopi anche dell'E.S.A.P., di Istituti specializzati, pubblici o privati e liberi professionisti.

Art. 6.
(Assegnazione delle terre ex art. 5, L. 481978, n. 440)

L'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate, puo' essere effettuata indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione come previsto all'art. 5 della legge 4-8-1978, n. 440, seguendo le norme indicate nella presente legge.

Art. 7.
(Norme e procedure per l'assegnazione delle terre)

La domanda di assegnazione va presentata all'Unita' organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel cui territorio ricade, in tutto o per la maggior parte il terreno.
Alla domanda il richiedente tra l'altro deve allegare:
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4 comma 1°, punto 1° della presente legge;
b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma 1°, punti 2, 3 della presente legge.
Entro 15 giorni dai ricevimento della domanda, l'ufficio competente provvede:
- a notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda del richiedente;
- a trasmettere le domande di assegnazione alla Commissione provinciale di cui all'articolo 3) della legge 4 agosto 1978, n. 440.
La Commissione provinciale prevista all'articolo 3) della legge 4-8-1978, n. 440, dovra' emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 8 oppure all'articolo 9 della presente legge secondo le ipotesi ivi contemplate.
La Commissione dovra' pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilita' o meno del piano nonche' sui tempi di realizzazione.
Alla assegnazione delle terre o al rigetto della domanda provvede il Presidente della Giunta Regionale, in conformita' al parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere. Nel caso di assegnazione delle terre, alla definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi entro i successivi trenta giorni, provvede:
a) l'Unita' organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati al punto 1) comma 1° del precedente art. 4;
b) l'Unita' organizzativa regionale decentrata per la forestazione nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati ai punti 2, 3 comma 1° del precedente articolo 4.
La vigilanza sulla realizzazione del piano viene effettuata dalle Unita' organizzative secondo la competenza indicata al precedente comma.
Qualora venga accertata la mancata realizzazione del piano, viene applicata la revoca da parte del Presidente della Giunta Regionale, prevista all'art. 5, ultimo comma della legge 4-8-1978, n. 440, in conformita' al parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440.
In attesa dell'attuazione di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 20-2-1979, n. 6, i compiti assegnati dalla presente legge alle Unita' organizzative regionali decentrate per l'agricoltura nonche' alle Unita' organizzative regionali decentrate per la forestazione, vengono esercitati rispettivamente dagli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli ex Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

Art. 8.
(Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto diversi da quelli indicati all'art. 9)

Il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano utilizzare direttamente i terreni, devono darne comunicazione alle Unita' organizzative regionali decentrate per l'agricoltura a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla notificazione, allegando tra l'altro:
a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma 1° punto 1, della presente legge;
b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma 1°, punti 2, 3, della presente legge.
La Commissione provinciale prevista all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, dovra' emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La Commissione, dovra' pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilita' o meno del piano nonche' sui relativi tempi di realizzazione.
L'accettabilita' o meno del piano presentato dal proprietario o dagli aventi diritto e la determinazione dei tempi di realizzazione ed il conseguente rigetto od accoglimento della domanda di assegnazione del richiedente viene effettuato dal Presidente della Giunta Regionale, in conformita' del parere della Commissione di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere.
Si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 7 per quanto riguarda la definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi nonche' la vigilanza sulla realizzazione del piano.
Qualora il proprietario o gli aventi diritto non realizzino il piano entro i tempi stabiliti, l'iter per l'assegnazione delle terre ai richiedenti prosegue secondo le fasi indicate al precedente art. 7.

Art. 9.
(Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati e piccoli proprietari)

Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero, nonche' per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle terre e' sospeso di due anni dalla data di notifica.
Comunque, entro 60 giorni dalla scadenza dei due anni, deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. L'iter prosegue secondo le fasi indicate al precedente articolo 8.

Art. 10.
(Destinatari delle terre)

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:
1) per i fini di cui all'art. 4, comma 1°, punto 1, in ordine di priorita':
a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, societa' semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole;
b) imprenditori agricoli singoli ed associati.
2) Per i fini di cui all'art. 4, comma 1°, punto 2, in ordine di priorita':
a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comunita' Montane, Comuni e loro consorzi, societa' semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole;
b) imprenditori agricoli singoli ed associati;
c) Enti pubblici, Istituti specializzati.
3) Per i fini di cui all'art. 4, comma 1°, punto 3, in ordine di priorita':
a) Comunita' Montane;
b) Comuni e loro consorzi;
c) Enti pubblici;
d ) Istituti specializzati.

Art. 11.
(Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte)

L'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte puo' concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonche' assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e dei piani di utilizzazione.

Art. 12.
(Corresponsione aiuti)

Il contributo di avviamento previsto all'art. 37 della L.R. 12-10-1978, n. 63 e' esteso agli assegnatari delle terre di cui al precedente art. 10 con precedenza alle cooperative agricole previste all'art. 18 della legge 1-6-1977, n. 825. Nelle zone montane il contributo di cui sopra puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.

Art. 13.
(Rimando alla legge 481978, n. 440)

Per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 4-8-1978, n. 440.