Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.

Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(B.U. 23 ottobre 1979, n. 43)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalita' della legge)

La Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, tutela la fauna selvatica quale patrimonio naturale per la salvaguardia dell'ambiente, disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:
1) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
2) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone;
3) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
4) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
5) disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attivita' venatoria finalizzando l'impegno dei cacciatori e le riserve economiche agli scopi della presente legge.

Art. 2.
(Definizione di fauna selvatica)

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio regionale.
La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.
(Regime patrimoniale della fauna selvatica)

Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 4.
(Specie particolarmente protette)

Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, rapaci diurni e notturni, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi e stambecchi.

Art. 5.
(Promozione regionale di cultura faunistica)

La Regione, avvalendosi della collaborazione della Scuola, delle Universita', di Organizzazioni sociali, di Associazioni agricole, naturalistiche, venatorie, nonche' di Associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

Titolo II. PIANIFICAZIONE REGIONALE FAUNISTICA E ZONE SPECIALI

Art. 6.
(Piano regionale faunistico)

Il piano regionale faunistico e' costituito da:
1) la carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale, ivi compresa la zona delle Alpi delimitata secondo le procedure previste nel successivo art. 61, deliberata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentiti le Province, i Comprensori, le Comunita' Montane, la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
2) gli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, ivi comprese le percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone faunistiche;
3) le norme deliberate dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della fauna selvatica, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura;
4) i piani territoriali provinciali faunistici deliberati dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e approvati dal Consiglio Regionale. Tali piani sono proposti dalle Province, sentiti i Comprensori, le Comunita' Montane, i Comuni interessati e la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia ed in essi sono previsti, individuati e delimitati:
a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di produzione di selvaggina;
d) centri privati di produzione di selvaggina;
e) zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia;
f) zone faunistiche omogenee di gestione sociale;
g) zone di osservazione faunistica.
Le zone di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere complessivamente inferiori a un sesto ne' superiori a un quarto del territorio agro-forestale di ogni Provincia.
5) I programmi provinciali di incentivi per la produzione di selvaggina o per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente.
Il piano regionale ha durata quadriennale e puo' essere rivisto nel corso della sua efficacia.

Art. 7.
(Zona delle Alpi e comparti alpini)

La zona delle Alpi e gli ambiti territoriali dei comparti alpini sono individuati in conformita' a quanto disposto nel titolo XI - Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi.

Art. 8.
(Oasi di protezione)

Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica.
L'istituzione delle oasi e' deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici approvati a norma dell'art. 6.
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.
Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione alla Provincia, entro 60 giorni dalla notificazione.
Decorso il termine, la Provincia, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.
La Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione.

Art. 9.
(Rifugi faunistici)

Sono rifugi faunistici le aree destinate, per periodi determinati non superiori a tre anni, e prorogabili, a:
- favorire la sosta della selvaggina stanziale e migratoria;
- favorire l'irradiamento della selvaggina stanziale nei territori circostanti;
- favorire la salvaguardia della selvaggina durante l'esercizio venatorio.
L'istituzione dei rifugi e' deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica.
Detti rifugi devono avere una estensione non inferiore a ettari 150 e non superiore a ettari 300.

Art. 10.
(Zone di ripopolamento e cattura)

Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate a:
- incrementare la riproduzione della selvaggina stanziale;
- favorire la sosta e la riproduzione della selvaggina migratoria;
- fornire la selvaggina da catturare per ripopolamenti;
- favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.
Ogni zona deve avere un'estensione non inferiore a ettari 500.
L'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura avviene con le medesime procedure disposte dall'articolo 8.
Dette zone sono istituite per una durata di anni 6 e alla prima o successive scadenze puo' procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori.
In caso di scadente redditivita' o di accertati gravi danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, e' ammessa la revoca dopo tre anni dalla istituzione, purche' non nel corso di annata venatoria.

Art. 11.
(Zone per addestramento, allenamento, gare di cani da caccia)

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi':
- sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
- sui terreni ricoperti da stoppie di colture primaverili: frumento, orzo, avena e simili;
- sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo taglio.
Le operazioni di addestramento e di allenamento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata.
Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, previo assenso dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'articolo 6, delibera l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;
c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
Le zone di tipo a), b) e c):
- non possono tra loro coincidere neppure parzialmente ne' essere complessivamente superiori a ettari 4.000 per Provincia e sono determinate: le zone a) e b) in misura non inferiore ciascuna a ettari 100 e le zone c) in misura non superiore a ettari 15;
- sono individuate su territori in cui e' consentito l'esercizio venatorio, aventi le caratteristiche di cui al primo comma e non destinati a coltivazioni intensive o specializzate;
- sono istituite per una durata massima di tre anni e alla prima o successive scadenze puo' procedersi al rinnovo.
Nelle zone di tipo a) e b) l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentite nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio.
Nelle zone di tipo c) l'allenamento, l'addestramento e le prove esclusivamente su quaglie di allevamento, anche con facolta' di sparo, sono consentite tutto l'anno.
La Giunta provinciale, su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo' autorizzare, su selvaggina determinata, gare di caccia pratica per cani nelle zone di tipo a) e b).
Gli esemplari abbattuti durante le gare sono assoggettati al divieto di cui alla lettera g) dell'articolo 30.

Art. 12.
(Zone faunistiche omogenee di gestione sociale)

Sono zone di gestione sociale della caccia le aree in cui le categorie territorialmente interessate partecipano alla gestione dell'ambiente faunistico-venatorio.
Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce sperimentali o limitrofe ai parchi naturali senza limite minimo di estensione, nonche' in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari e non superiori a 10.000 ettari.
La Provincia, su richiesta degli Enti locali interessati, o di Organizzazioni professionali agricole o di Associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio, inserisce dette aree nei piani territoriali di cui all'articolo 6, n. 4, e dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale ne delibera l'istituzione.
In caso di proposta da parte di Associazioni venatorie riconosciute, e' richiesto il consenso degli Enti locali interessati; e' comunque sempre richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilita' di almeno l'80% dell'area interessata.
Le zone di gestione sociale non possono essere complessivamente superiori al 30% della superficie agro-forestale di ciascuna Provincia.
Dette zone sono istituite per una durata non superiore ad anni 8 e alla scadenza possono essere rinnovate anche per periodi inferiori.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per la loro istituzione e su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al terzo comma, la Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo' proporne la revoca alla Giunta Regionale.

Art. 13.
(Centri di produzione di selvaggina)

Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunamente recintate destinate a produrre esemplari allo stato naturale, ed eventualmente in cattivita', a scopo di ripopolamento con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
L'istituzione di centri pubblici e' deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 6.
L'istituzione di centri privati e' deliberata dalla Provincia su istanza del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia a tal fine la disponibilita'. La domanda deve essere corredata dalla carta topografica dell'area interessata, in triplice copia, in scala non inferiore a 1:2.000.
Il provvedimento ha durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 10 ed alla prima o successive scadenze puo' procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori, a domanda da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
I centri privati possono essere revocati per inadempimento agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al successivo articolo 19.

Art. 14.
(Zone di osservazione faunistica)

Sono zone di osservazione faunistica le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici, rilevazioni quantitative e qualitative sulla presenza e condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.
Ciascuna zona si estende per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a 600 intorno al punto di osservazione.

Titolo III. STRUTTURE AMMINISTRATIVE E NORME DI GESTIONE

Art. 15.
(Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia)

E' istituita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Regione.
Essa e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente che la presiede;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente;
c) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
d) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i Comuni non classificati montani;
e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi;
f) due esperti in scienze naturali (zoologia ed ecologia);
g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
h) un esperto in problemi agricoli-forestali;
i) due rappresentanti dell'Associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni venatorie riconosciute operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a 5;
l) due rappresentanti dell'Organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni professionali agricole operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a 5;
m) 5 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione.
La Consulta e' costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio Regionale.
I componenti di cui alle lettere c), d), g), i), l), m) sono nominati dal Consiglio Regionale su designazione dei rispettivi Enti e Associazioni.
Le designazioni devono pervenire al Presidente del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Consiglio Regionale provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Giunta Regionale designato dall'Assessore competente.
La durata in carica della Consulta corrisponde a quella del Consiglio Regionale.
In caso di assenza o di impedimenti del Presidente della Consulta, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano di eta' tra i rappresentanti delle Province.

Art. 16.
(Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia)

Presso ogni Provincia e' costituita una Consulta provinciale per la tutela e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Provincia.
Essa e' composta da:
a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente che la presiede;
b) un rappresentante delle Comunita' Montane comprese nel territorio provinciale, designato dall'U.N.C.E.M.;
c) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i Comuni non classificati montani;
d) due rappresentanti dei comparti alpini compresi nel territorio provinciale;
e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi, ove la Provincia sia territorialmente interessata;
f) un esperto in zoologia;
g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
h) un esperto in problemi agricolo-forestali;
i) due rappresentanti dell'Associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a 5;
l) due rappresentanti dell'Organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiore a 5;
m) cinque rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Provincia;
n) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza
venatoria;
o) un rappresentante delle guardie giurate volontarie delle Associazioni venatorie.
I componenti di cui alle lettere e), f), h) sono nominati dal Consiglio provinciale.
I componenti di cui alle lettere b), c), g), i), l), m) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei rispettivi Enti e Associazioni.
I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione dei Comitati di gestione dei comparti alpini presenti sul territorio provinciale.
I componenti di cui alle lettere n) e o) sono nominati dal Consiglio provinciale su designazione delle rispettive categorie.
Effettuate le nomine, il Presidente della Provincia costituisce e insedia la Consulta.
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario provinciale designato dal Presidente della Provincia.
La durata in carica della Consulta corrisponde a quella del Consiglio provinciale.

Art. 17.
(Gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento e allenamento cani)

Le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani sono oggetto di gestione da parte delle Province.
Il Consiglio provinciale puo' autorizzare la Giunta a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici a Comitati di gestione ai quali partecipino, in forma paritaria, rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni venatorie, delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti e operanti sul territorio dei Comuni interessati. Per quanto riguarda le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, le convenzioni possono essere stipulate con le Associazioni venatorie e le Associazioni cinofile.

Art. 18.
(Gestione sociale delle zone faunistiche omogenee)

La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'articolo 12 e' effettuata da un Comitato composto da:
- un rappresentante di ciascun Comune interessato;
- un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate, fino a un massimo di 3;
- un rappresentante delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate, fino a un massimo di 3;
- un rappresentante delle Associazioni venatorie operanti sul territorio, fino a un massimo di 7.
Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazioni degli Enti e Organizzazioni interessati.
Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
L'attivita' di gestione si svolge in conformita' di un regolamento adottato dal Comitato sulla base di un regolamento predisposto dalla Giunta provinciale.
Nel regolamento di cui al comma precedente devono essere previsti, nel rispetto delle norme della presente legge:
- l'eventuale istituzione e le modalita' organizzative, in forma singola o associata con altre zone faunistiche, di uno o piu' centri pubblici di produzione di selvaggina nonche' delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in liberta' della selvaggina;
- i rapporti di equilibrio tra le popolazioni di selvaggina presente, in base ai quali determinare il prelievo venatorio;
- i criteri per la individuazione del numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio, comunque non inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale; la proporzione tra cacciatori residenti nella zona di gestione sociale e cacciatori non residenti;
- i limiti minimo e massimo della quota annua di partecipazione finanziaria da versarsi dai cacciatori ammessi;
- il numero delle giornate di caccia settimanali, comunque non superiore a 3.
L'attivita' di gestione si svolge altresi' in conformita' di piani poliennali di utilizzazione della zona faunistica, dei programmi di immissione, degli abbattimenti di selvaggina e di qualificazione faunistica. Detti piani hanno la medesima durata dei piani regionali di cui all'articolo 6.
I Comitati delle zone faunistiche omogenee devono provvedere alla gestione complessiva in forma autofinanziata.
Il regolamento, il piano poliennale e le relative modificazioni, sono approvati dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Le Province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle aree faunistiche comprese nei rispettivi territori.

Art. 19.
(Gestione dei centri di produzione di selvaggina)

La gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina e' effettuata, ove non compresi in zone faunistiche omogenee di gestione sociale, dalla Provincia.
La gestione dei centri privati e' effettuata dal concessionario in conformita' di apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro.

Art. 20.
(Gestione delle zone di osservazione faunistica)

Le zone di osservazione faunistica, anche distinte in ornitologiche e mammologiche, sono gestite dalla Regione attraverso apposite convenzioni con Istituti scientifici qualificati.
Tali convenzioni regolano tra l'altro:
a) i mezzi e le modalita' di cattura a fini di rilevazioni, marcatura o inanellamento;
b) la cessione, previa specifica autorizzazione rilasciata nominativamente dalla Giunta Regionale, di esemplari appartenenti esclusivamente alle famiglie di cui al secondo comma dell'art. 28, muniti di anelli inamovibili contrassegnati, destinati agli allevamenti amatoriali in numero non superiore complessivamente a 200 per ciascun anno e per ciascuna Provincia.
I dati dei rilevamenti sono mensilmente trasmessi all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo.

Titolo IV. ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

Art. 21.
(Esercizio della caccia)

Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 48 e degli animali a cio' destinati.
E' considerato altresi' esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
L'esercizio della caccia e' regolato nei titoli dal V all'VIII della presente legge.
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

Art. 22.
(Abbattimenti)

La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' disporre, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio, abbattimenti di esemplari delle specie faunistiche comprese nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ad eccezione di quelle il cui abbattimento venga riservato alla Regione con delibera della Giunta Regionale nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura.
Gli abbattimenti di cui al presente articolo sono attuati con mezzi selettivi.

Art. 23.
(Catture a scopo di ripopolamento)

La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' disporre per le specie non cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' disporre per le specie cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio, catture per il ripopolamento di zone di divieto faunisticamente carenti.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' disporre per le specie cacciabili, nei luoghi in cui e' consentito l'esercizio venatorio, anche in tempi di divieto, catture a scopo di ripopolamento.
Per i fondi chiusi e i terreni in attualita' di coltivazione, la Giunta provinciale, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, puo' disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopolamento per la protezione delle colture.

Art. 24.
(Ripopolamenti)

L'attivita' di ripopolamento e' effettuata dalla Provincia e dai soggetti che gestiscono le zone speciali mediante immissione equilibrata sul territorio di esemplari riproduttori, con prevalenza di selvaggina proveniente dalle zone di ripopolamento e qualora vi siano necessita' di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico.
E' comunque vietato, eccezion fatta per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, immettere selvaggina sul territorio nel periodo dal 1° aprile alla data di chiusura della caccia.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega l'autorizzazione.
Per procedere ai ripopolamenti di selvaggina italiana ed estranea alla fauna piemontese occorre apposita autorizzazione della Giunta Regionale, da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

Art. 25.
(Catture e utilizzazioni a scopo scientifico)

La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' concedere a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato degli Istituti o Laboratori scientifici universitari, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie protette e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
La Giunta provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' concedere ai soggetti e per lo scopo di cui al primo comma, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie cacciabili.
Non e' consentita l'utilizzazione per sperimentazione animale degli esemplari catturati ai sensi dei precedenti commi.
La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' concedere di volta in volta, su preventiva richiesta di Musei di interesse regionale gia' in possesso di collezioni sistematiche, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attivita' di imbalsamazione al fine di completare dette collezioni.
La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' concedere, di volta in volta, su preventiva richiesta di Istituti o Laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attivita' di marcatura.
E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene esemplari contrassegnati, di darne notizia all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

Art. 26.
(Introduzione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purche' corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, puo' effettuarsi solo a scopo di rinsanguamento e deve percio' avvenire solo per comprovate ragioni di ordine bio-genetico.
E' vietato introdurre dall'estero nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali .
Le autorizzazioni per le attivita' di cui al 1° comma o per le eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero per l'Agricoltura e le Foreste su parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

Art. 27.
(Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare)

L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
L'autorizzazione e' rilasciata:
a) dal Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepri bianche;
b) dal Presidente della Giunta provinciale per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi, salvo quanto disposto alla lettera a).
Nell'atto di autorizzazione sano riportati gli obblighi alla cui osservanza e' tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal D.P.R. 20 agosto 1972, n. 967, modificato dal D.P.R. 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro per la Sanita' 7 settembre 1977.
Gi esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile o inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero progressivo e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore.

Art. 28.
(Allevamento di selvaggina a scopo amatoriale)

L'impianto e l'esercizio di attivita' di produzione a scopo amatoriale relativi alla nidificazione e all'allevamento in cattivita', nonche' alla creazione di ibridi e meticci, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale a persone nominativamente indicate.
Le attivita' di cui al comma precedente possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi propriamente detti, nonche' degli emberizidi e dei ploceidi.
I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
L'allevatore e' tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno, nonche' quelli di cui all'articolo 20, comma 1° lettera b). La denuncia e' presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati esclusivamente esemplari compresi nelle denunce.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Art. 29.
(Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilita' materiale di selvaggina)

Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta selvaggina per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita' materiale di selvaggina viva, deve entro 24 ore farne consegna al Comune di residenza o a quello in cui e' avvenuto il fatto, affinche' provveda nel modo piu' conveniente alla destinazione.

Art. 30.
(Divieti di detenzione, uso, commercio)

E' vietato:
a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 38, nonche' ad eccezione degli esemplari di cui al 2° comma dell'articolo 28 provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lettera b) dell'articolo 20;
b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti alle specie di cui all'articolo 38, presi in tempo con mezzi non consentiti;
c) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 25, o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, o nei rifugi faunistici, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore alla Provincia di competenza che adottera' le decisioni opportune;
d) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
e) catturare ed usare volatili per esercitazioni, per gare e
per manifestazioni sportive di tiro a volo;
f) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno indelebile o inamovibile, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
g) commerciare gli esemplari abbattuti durante le gare di cui all'articolo 11;
h) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purche' muniti di contrassegni rilasciati dalle Direzioni dei comparti alpini e documenti di accompagnamento certificanti la liceita' dell'abbattimento.
Il divieto di cui alle lettere a) e b) concerne anche gli animali morti, nonche' parti di questi, le preparazioni tassidermiche, i trofei e simili.

Titolo V. ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 31.
(Tesserino regionale)

Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Provincia in forma gratuita.
Il rilascio del tesserino e' subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorita' statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo articolo 57;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 37.
Il tesserino ha validita' per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva, ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta.
Il cacciatore che intenda esercitare l'attivita' venatoria in una zona di gestione sociale o in un comparto alpino, deve farsi apporre sul tesserino apposito timbro indelebile che individui la zona o il comparto scelto.
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenerne il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorita' di Pubblica Sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
Non e' tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della Provincia addetto alla vigilanza, allorche' eserciti le funzioni di istituto.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di selvaggina non appena abbattuti.
Il cacciatore di altre Regioni, che intenda praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza; e', comunque, tenuto, per l'esercizio dell'attivita' venatoria, all'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 32.
(Abilitazione venatoria)

L'abilitazione venatoria e' richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; per l'organizzazione di detti corsi le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie riconosciute.
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda alla Provincia nel cui territorio risiede e deve allegare:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneita' all'esercizio venatorio rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', ferma restando la possibilita' di esercizio effettivo al compimento di tale eta'.

Art. 33.
(Commissione d'esame)

Il Presidente della Giunta Regionale nomina in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione di esame per il conseguimento della abilitazione venatoria.
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio Regionale; i componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta.
Ogni Commissione e' composta da:
- l'Assessore delegato alla materia o un Consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia, che la presiede;
- un funzionario della Regione;
- minimo quattro e massimo otto esperti di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, designati dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia designato dal Presidente della Provincia.
La Commissione puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Non possono essere nominati componenti della Commissione dirigenti delle Associazioni venatorie e naturalistiche.
La Commissione e la Sottocommissione sono validamente insediate con la presenza di almeno tre componenti. Il Presidente puo' delegare, in caso di impedimento, un componente della Commissione a sostituirlo; designa inoltre i Presidenti delle Sottocommissioni.

Art. 34.
(Prova d'esame)

Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'articolo 35;
b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
In relazione alla prova d'esame la Commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato; tale giudizio e' definitivo.
Il candidato giudicato non idoneo e' ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'articolo 32, non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data del precedente esame.

Art. 35.
(Programma d'esame)

Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'articolo 34 riguardano i seguenti temi:
a) leggi e regolamenti statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "selvaggina", "selvaggina stanziale", "selvaggina migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso dei cani, appostamenti, modalita' vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione sociale della caccia, aziende faunistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
c) tutela della natura e delle produzioni agricole: rapporti tra selvaggina, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, ripopolamento della selvaggina; protezione delle colture agricole in rapporto all'attivita' venatoria; norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;
d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incendi contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 36.
(Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale)

Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente Comitato.
La domanda e' proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione, e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.

Art. 37.
(Assicurazione obbligatoria)

Per poter esercitare la caccia nella Regione e' necessario aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

Titolo VI. ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE

Art. 38.
(Specie cacciabili e periodi di caccia)

E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.
E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sotto specificati:
1) specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino alla 2a domenica di dicembre: beccaccino, lepre comune, lepre bianca, camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, quaglia, starna;
2) specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, fagiano, colino della Virginia, beccaccia, allodola, tortora;
3) specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera, pavoncella, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, colombaccio, donnola, volpe;
4) specie cacciabili dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale.
Nella zona delle Alpi la caccia alle specie di cui al precedente comma e' consentita dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di dicembre.
L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio e' consentito esclusivamente da appostamento temporaneo.
E' sempre vietato abbattere o catturare:
a) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano, nonche' i camosci di eta' inferiore ai 18 mesi riconoscibili dalla lunghezza delle corna, normalmente inferiore alla lunghezza delle orecchie;
b) la femmina del fagiano di monte;
c) i giovani cinghiali dell'anno con manto striato;
d) caprioli, cervi, daini e mufloni, salvo piani di abbattimento o cattura disposti dalla Giunta Regionale ai sensi degli articoli 22 e 23.

Art. 39.
(Provvedimenti limitativi della Regione)

La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' vietare o ridurre la caccia, per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 38 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamita'.

Art. 40.
(Giornate e orario di caccia)

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cacciatore puo' esercitare la caccia complessivamente per non piu' di tre giornate alla settimana, a scelta fra il lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica, di cui non piu' di due consecutive.
L'esercizio venatorio e' in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedi' e venerdi'.
La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 42.

Art. 41.
(Carniere giornaliero e stagionale)

Per ogni giornata di caccia al cacciatore e' consentito il seguente abbattimento massimo:
due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, dieci capi delle specie migratorie di cui 5 tra palmipedi e trampolieri, tra i quali ultimi non piu' di due beccacce.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' abbattere complessivamente un numero di capi di selvaggina stanziale pari a 60 punti cosi' computati:
a) ungulati: trenta punti con il limite di un capo annuale;
b) coturnice, lepre bianca e pernice bianca: venti punti per ciascun capo con un limite di due capi annuali per
specie;
c) gallo forcello: venti punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;
d) lepre comune: cinque punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;
e) starna: dieci punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;
f) pernice rossa: dieci punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;
g) colino della Virginia: un punto per ciascun capo con un limite di dieci capi annuali;
h) coniglio selvatico e fagiano: nessun punto con un limite di trenta capi annuali per specie.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel precedente comma, non superiore a 100 di cui non piu' di 50 fra anatidi e trampolieri.

Art. 42.
(Calendario venatorio)

La Giunta Regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario venatorio per il territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.
Il calendario venatorio informa sui seguenti oggetti:
1) specie cacciabili e periodi di caccia;
2) giornate e orari di caccia;
3) carniere giornaliero e stagionale;
4) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
5) periodi per l'addestramento dei cani.

Art. 43.
(Divieto di trasporto di armi da sparo in tempi non consentiti)

E' vietato trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nei periodi e nei giorni in cui non e' consentito l'esercizio venatorio.

Titolo VII. ESERCIZIO DELLA CACCIA: LUOGHI

Art. 44.
(Luoghi in cui e' consentito l'esercizio della caccia)

L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alla presente legge, e' consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto e indicati nei due articoli seguenti.

Art. 45.
(Luoghi in cui e' vietato l'esercizio della caccia.)

L'esercizio venatorio e' vietato:
a) ove esistano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorita' Militare;
b) ove esistano monumenti nazionali;
c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina;
d) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti o che si intendera' istituire devono essere notificati alla Provincia competente per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabelle.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in attualita' di coltivazione.
Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualita' di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali oltre dieci giorni dall'ultimo taglio, i frutteti ed i vigneti dal giorno d'inizio dell'attivita' venatoria a raccolto effettuato, nonche' i terreni di recente rimboschimento;
e) nelle oasi di protezione, nei rifugi faunistici, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, nelle zone di osservazione faunistica, nelle zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, salvo quanto disposto dall'articolo 11, penultimo comma, della presente legge;
f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nelle zone paludose, lungo i corsi d'acqua, nonche' per la volpe, il cinghiale e il camoscio e salvo quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge;
g) in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle;
h) nei luoghi in cui le competenti autorita' territoriali vietino temporaneamente la caccia, in quanto i medesimi siano interessati da intenso fenomeno turistico.

Art. 46.
(Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle)

Sono pubblicizzati con tabelle i confini delle seguenti zone:
Zona delle Alpi; comparti alpini; oasi di protezione; rifugi faunistici; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia; zone di gestione sociale della caccia; aziende faunistico-venatorie; centri di produzione di selvaggina; zone di osservazione faunistica; zone militari e monumenti di cui alle lettere a), b) dell'articolo 45; zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui alla lettera g) dell'articolo 45.
Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, l'indicazione dell'articolo della legge regionale, la dizione "Divieto di caccia", ove pertinente, in conformita' a modello approvato dalla Giunta Regionale.
Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, e' sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
La collocazione e la manutenzione delle tabelle per i comparti alpini, le zone di gestione sociale, le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di produzione di selvaggina, i fondi chiusi, sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarita' o la gestione; per le restanti zone e luoghi di divieto sono effettuate a cura della Provincia.

Art. 47.
(Divieto di porto e uso di armi da sparo in luoghi determinati)

E' vietato:
a) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere;
b) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di:
- immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro;
- vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
- funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione;
- stabbi, stazzi, recinti, fondi in attualita' di coltivazione, aree destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Titolo VIII. ESERCIZIO DELLA CACCIA: MEZZI E MODALITA'

Art. 48.
(Mezzi di caccia)

La caccia e' consentita con l'uso del fucile:
- con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
- con canna ad anima liscia a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore al 12;
- con canna ad anima rigata fino a due colpi, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata.
E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
L'uso del fucile con canna ad anima rigata e' consentito
esclusivamente nella zona delle Alpi.
La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito del certificato di importazione relativo ad ogni volatile impiegato. I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente. I falchi da caccia, introdotti nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al Presidente della Giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardiacaccia dipendenti, a far apporre ai soggetti medesimi l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta dell'avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.
Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante l'esercizio della caccia, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 49.
(Uso dei cani)

In tutto il territorio regionale, compresa la zona faunistica delle Alpi, le Province regolano l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite massimo di 2 cani per ogni cacciatore e di 6 cani per cacciatori in comitiva.
La Provincia ha inoltre facolta' di proibire l'uso dei cani da seguito in particolari zone al fine di proteggere la selvaggina.

Art. 50.
(Appostamenti)

Sono consentiti appostamenti purche' temporanei.
Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.
Tali appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attivita' agricola e comportino preparazione di sito, sono soggetti al consenso sia del proprietario, sia del conduttore del fondo.
E' fatto divieto di impiantare tali appostamenti a distanza inferiore a 1000 metri dai valichi montani e inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata.
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.

Art. 51.
(Modalita' vietate)

E' vietato l'esercizio venatorio con mezzi diversi rispetto a quelli consentiti dall'articolo 48.
E' vietato altresi':
a) ogni forma di uccellagione, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti previsti dagli articoli 14 e 20 della presente legge;
b) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
c) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
d) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti degli articoli 14 e 20 della presente legge;
e) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda.

Titolo IX. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 52.
(Vigilanza venatoria)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e' affidata agli agenti venatori dipendenti dalle Province e alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza.
Detta vigilanza e' altresi' affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di Pubblica Sicurezza.
Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.
L'attivita' di vigilanza e' coordinata dal Presidente della Provincia.
La Regione coordina le attivita' dei servizi di vigilanza provinciali al fine di realizzare interventi omogenei su tutto il territorio regionale.

Art. 53.
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 55, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi previsti alle lettere a), b), c), e), f) al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane; e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 55, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.
Le armi sequestrate, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione di licenza, saranno restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.
Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'Amministrazione provinciale che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione della persona a cui e' contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui e' stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.
Gli agenti venatori dipendenti della Provincia esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbale di riferimento nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e lo trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'autorita' competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorita' territorialmente competente.
Agli agenti venatori e' vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione dell'organo dal quale dipendono.

Art. 54.
(Corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza)

Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria e' subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati annualmente dalle Province, oppure promossi, previa autorizzazione delle Province medesime, dalle Organizzazioni venatorie o dalle Associazioni protezionistiche riconosciute, e al conseguimento di un attestato di idoneita'.

Art. 55.
(Sanzioni amministrative)

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 37; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della licenza;
c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 4;
e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma;
g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'articolo 57 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;
h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;
l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 25;
m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 26, 1° e 2° comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28;
n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie, dei comparti alpini, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica;
o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 56.
(Sospensione, revoca, esclusione della licenza di caccia)

La revoca della licenza di caccia e' definitiva nei casi previsti alle lettere d) ed f) del precedente articolo 55. Nei casi previsti alle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo e' ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 32, 1° comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sara' formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24-12-75, n. 706, dal Presidente della Giunta Regionale, che ne dara' comunicazione al Questore del luogo di residenza del trasgressore affinche' provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Titolo X. TASSE, CONTRIBUTI, INDENNIZZI, PREMI

Art. 57.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)

Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'abilitazione all'esercizio venatorio e' dovuta la tassa di concessione regionale di cui ad apposita legge regionale che istituisce la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia e' disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29-12-71, n. 1. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 72 e per le riserve di caccia di cui all'art. 71 escluse quelle comunali e consorziali comprese nella zona faunistica delle Alpi e' dovuta una tassa annuale di concessione regionale di lire 8.000 per ettaro, ridotta ad un decimo per le aziende e riserve individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.
Per l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina di cui all'articolo 13 e' dovuta una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale di lire 100.000.
Il pagamento delle tasse di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte.
Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 29-12-71, n. 1.

Art. 58.
(Contributi per allevatori di selvaggina a scopo di ripopolamento)

Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina possono essere concessi contributi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria.
I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite all'acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti, accertate dai competenti uffici regionali.
Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione di contributi e' subordinata alla preventiva presentazione del progetto alla Giunta Regionale.
I contributi per l'acquisto di riproduttori, purche' ne sia dimostrata la legittima provenienza, e per l'acquisto di nuove attrezzature, possono avere cadenza annuale.
Quelli relativi alla sostituzione totale delle attrezzature possono avere cadenza quinquennale.

Art. 59.
(Contributi e premi per agricoltori)

Le Province prevedono, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, contributi per favorire interventi di trasformazione e di salvaguardia dell'ambiente, di protezione e incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e alle zone di tutela faunistico-venatoria.
Tali contributi sono concessi dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, al conduttore del fondo che ne faccia domanda, impegnandosi a una azione continuativa almeno biennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
L'ammontare dei contributi, erogabili anche annualmente, e' determinato entro il limite dell'80% dei costi ammissibili.
La Regione favorisce iniziative intese a realizzare l'uso di attrezzature agricole, di concimi e di fitofarmaci volti a salvaguardare e a incrementare la fauna selvatica nei terreni agro-silvo-pastorali.
A tal fine la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, predispone annualmente l'erogazione di contributi in favore dei conduttori dei terreni suddetti.
I conduttori dei fondi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura che attuino le iniziative di cui ai commi precedenti, partecipano alla ripartizione di un premio determinato nel 20% del valore delle specie di selvaggina catturata, stabilito annualmente dalla Regione.
Le Province provvedono alla emanazione di un regolamento tipo per la eventuale disposizione di contributi e premi agli agricoltori da parte di altri soggetti di gestione delle zone speciali.
Per una medesima iniziativa non e' ammesso il cumulo dei benefici.

Art. 60.
(Indennizzi e risarcimenti dei danni agli agricoltori)

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati ai terreni in attualita' di coltivazione e alle relative produzioni agricole della selvaggina e dalle attivita' venatorie, nonche' ai danni effettivi alle produzioni da parte della fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura, e' costituito a cura di ogni Provincia un fondo, destinato agli indennizzi e ai risarcimenti per gli agricoltori. A tali fondi affluisce complessivamente almeno il 25% dei proventi di cui all'articolo 57, da ripartirsi dalla Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Il proprietario o il conduttore, ai fini dell'indennizzo o del risarcimento e' tenuto a segnalare tempestivamente i danni al Presidente della Provincia.
Sono esclusi i danni derivanti dai rapporti propri della catena alimentare.
La Giunta Regionale provvede, con apposite disposizioni, a regolare l'amministrazione dei fondi provinciali di cui al 1° comma, prevedendo l'istituzione di un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.
Il medesimo Comitato di cui al comma precedente provvede a risarcire i danni in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 sub 3).

Titolo XI. DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA ZONA DELLE ALPI

Art. 61.
(Zona delle Alpi)

E' zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuata dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, tenuto anche conto di particolari ecosistemi esistenti in determinate aree.
I confini di detta zona sono determinati, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, con deliberazione della Giunta Regionale, approvata dal Consiglio Regionale.

Art. 62.
(Ambiti territoriali dei comparti alpini)

Il territorio della zona delle Alpi e' suddiviso in comparti alpini faunisticamente omogenei.
La determinazione delle zone corrispondenti a ciascun comparto e' deliberata dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Ogni comparto deve comunque avere una estensione non inferiore a 30.000 ettari, fatta eccezione per le Province che non dispongono di tale superficie alpina contigua, anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali.

Art. 63.
(Gestione dei comparti alpini)

La gestione di ciascun comparto e' effettuata da un Comitato composto da:
- i Presidenti delle Comunita' Montane interessate o un loro delegato;
- un rappresentante di ciascun Comune interessato;
- un rappresentante di ciascuna Organizzazione professionale agricola operante nel territorio interessato, fino a un massimo di 3;
- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni venatorie riconosciute operanti sul territorio.
I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia su designazione degli Enti, delle Organizzazioni e delle Associazioni interessati. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.
Ai fini di attivita' meramente esecutive, il Comitato puo' costituire, al suo interno, un gruppo operativo.
La gestione e' effettuata in conformita' ad apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla Giunta provinciale, con i medesimi criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 18.

Art. 64.
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi)

Il titolare della licenza di caccia che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la caccia in zona delle Alpi, deve superare presso la Commissione di cui all'articolo 33, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti:
1) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia;
2) sulla biologia delle medesime;
3) sulle armi consentite;
4) sulle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.

Art. 65.
(Ammissione all'esercizio venatorio in comparto alpino)

Per esercitare la caccia in un comparto alpino occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente Comitato di gestione.
La domanda e' proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.
I titolari di licenza di caccia, ammessi a praticare l'esercizio venatorio in un comparto alpino in proporzione alla superficie agro-forestale ed alle possibilita' faunistiche dello stesso, devono versare una quota annua di partecipazione alle spese determinabile in base al regolamento di cui all'articolo 63.

Art. 66.
(Calendario venatorio)

Le Province, entro il 15 luglio di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio per i territori di propria competenza compresi nella zona faunistica delle Alpi.
I calendari venatori informano sui medesimi oggetti di cui al 2° comma dell'articolo 42.

Art. 67.
(Giornate di caccia)

L'esercizio venatorio nel territorio della zona delle Alpi e' consentito per non piu' di due giornate alla settimana fisse o a scelta tra il mercoledi', sabato e domenica.

Art. 68.
(Carniere giornaliero e stagionale)

Le Province possono deliberare, relativamente al territorio della zona delle Alpi di propria competenza, ulteriori limitazioni di carniere giornaliero e stagionale rispetto a quanto stabilito nell'articolo 41.

Art. 69.
(Mezzi di caccia)

Nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, sia ad anima liscia purche' a munizione spezzata, sia ad anima rigata, e' consentito purche' limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di due colpi.
La caccia agli ungulati e', comunque, consentita purche' con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 6.

Titolo XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.
(Soppressione dei Comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale)

I Comitati provinciali della Caccia, di cui all'articolo 82 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il patrimonio di detti Comitati e il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 sono trasferiti alle Province.
Il personale trasferito e' inquadrato nei ruoli organici della Provincia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei diritti acquisiti presso i Comitati.

Art. 71.
(Riserve di caccia)

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per quanto non previsto dalla presente legge, esse restano disciplinate dalle relative norme del titolo III del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. Le riserve di caccia sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge e alla loro scadenza sono trasformate in oasi di protezione fino alla destinazione definitiva prevista dal piano quadriennale regionale.

Art. 72.
(Aziende faunisticovenatorie)

La Giunta Regionale, sentiti l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo' autorizzare eccezionalmente l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con esclusivo riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
La Regione coordina ed approva i piani annuali di ripopolamento con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indica i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 73.
(Zone di divieto istituite ai sensi di leggi precedenti)

Le zone di divieto istituite ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, sono trasformate in rifugi faunistici per la durata di anni tre a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Le altre zone di divieto restano ferme, salvo revoca sino alla definizione dei piani provinciali di cui all'articolo 6.

Art. 74.
(Regime della zona delle Alpi sino alla istituzione dei comparti)

Fino alla costituzione dei comparti alpini di cui all'articolo 62 nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui a T.U. del 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 75.
(Esonero da prove di esame)

L'abilitazione all'esercizio venatorio, conseguita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, da persone di eta' inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari il diritto ad ottenere il tesserino regionale senza l'obbligo di sostenere ulteriore prova d'esame.
Non e' tenuto al superamento dell'esame di cui all'articolo 66 chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia autorizzato all'esercizio della caccia nella zona delle Alpi e ottenga dalla Provincia di residenza certificazione di tale stato su domanda da presentarsi entro 120 giorni dal medesimo termine.

Art. 76.
(Sanatoria per detenzione o possesso di esemplari faunistici)

Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, esemplari vivi, preparazioni e trofei non piu' consentiti, deve farne dettagliata dichiarazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione provinciale territorialmente competente che rilascerà' gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme, da applicare in modo definitivo a tali preparazioni o trofei.
Le collezioni e raccolte pubbliche di interesse regionale, e delle quali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge verra' pubblicato l'elenco a cura del Presidente della Giunta Regionale, non sono soggette alle norme contenute nel precedente comma.

Art. 77.
(Prima denuncia degli allevatori)

In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare anche i soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.
(Custodia dei cani)

I proprietari o conduttori che portino in campagna cani di qualsiasi razza, ed i proprietari di cani da guardia alle abitazioni o al bestiame devono adoperarsi affinche' i cani non rechino danni alla fauna.

Art. 79.
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante utilizzo di una maggior somma, di pari ammontare, che sara' iscritta al capitolo n. 50 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979 per effetto dell'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente articolo 57.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 saranno iscritti i seguenti capitoli:
- "Spese concernenti studi e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccia", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi alle Province per interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia e per lo svolgimento di attivita' di vigilanza in materia venatoria", con lo stanziamento di 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi alle Province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole", con lo stanziamento di 650 milioni in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento", con lo stanziamento di 150 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 80.
(Abrogazione di leggi)

Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1973, n. 21 e 12 agosto 1977, n. 40, nonche' ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge.

Art. 81.
(Norma transitoria e finale)

La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1980.