Legge regionale 4 settembre 1979, n. 58. Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. (B.U. 11 settembre 1979, n. 37) La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio della abilitazione all'esercizio venatorio.
La tassa di cui al precedente articolo si corrisponde con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte. Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale a decorrere dall'anno finanziario 1979 e saranno destinati al finanziamento degli interventi per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.
L'abilitazione di cui al precedente comma e' soggetta a rinnovo annuale. La tassa di rilascio e di rinnovo annuale e' fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto di armi per uso di caccia.
Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia e' disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29-12-1971 n. 1.
La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.