Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.

(B.U. 18 settembre 1979, n. 38)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Titolo I. Piani di assestamento forestale e piani naturalistici

Art. 1.
(Piani di assestamento forestale)

Al fine di garantire una razionale gestione del patrimonio forestale, la Giunta Regionale predispone il piano di assestamento regionale, componendolo attraverso piani stralcio riguardanti porzioni del territorio regionale.
Assume priorita' la formazione dei piani stralcio riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprieta' dei Comuni o di altri Enti pubblici e le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.

Art. 2.
(Contenuti e cogenza dei piani di assestamento forestale)

I piani di assestamento forestale di cui al precedente articolo 1 debbono contenere gli atti tecnici indicati dalla Giunta Regionale tra cui la relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli o delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e debbono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si debbono uniformare gli interventi di ogni operatore.

Art. 3.
(Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boschive di proprieta' dei Comuni o di altri Enti)

La Giunta Regionale provvede alla redazione dei piani di assestamento forestale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti, che siano comunque proprietari di congrue superfici boschive.
I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti possono essere altresi' redatti direttamente dai Comuni, da Consorzi di Comuni ovvero da Aziende forestali.
I piani di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio Comunale e approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4.
(Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)

I piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono redatti dalla Giunta Regionale e sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.
I piani di cui al presente articolo sono parte integrante dei piani naturalistici di cui al successivo articolo 7.

Art. 5.
(Procedure preliminari per la redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree boschive di proprieta' di Comuni o di altri Enti)

I Comuni, i Consorzi di Comuni, le Aziende forestali e gli altri Enti pubblici che intendono redigere direttamente il piano di assestamento forestale possono presentare istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione, al Presidente della Giunta Regionale il quale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, provvede, con proprio decreto, all'approvazione del progetto di piano ed all'erogazione del relativo contributo nella misura prevista dalle vigenti normative di legge, oppure alla restituzione, con richiesta di modifiche.
Il decreto di cui al comma precedente fissa i termini entro i quali deve essere presentato il piano di assestamento forestale.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione il piano viene approvato o restituito per le modifiche del caso; trascorsi i 60 giorni il piano si intende tacitamente approvato.

Art. 6.
(Attuazione dei piani di assestamento forestale)

L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e' a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.
L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e di quelli riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e' a totale carico della Regione.
Qualora l'operatore privato non attui le prescrizioni dei piani di cui ai commi precedenti la Regione ha potere sostitutivo.
I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti sono attuati secondo le seguenti procedure:
a) le utilizzazioni sono predisposte, in aderenza al piano dei tagli previsto dal piano di assestamento, dal Corpo Forestale dello Stato e dai relativi Servizi e Uffici Regionali o, nei Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, dai Consorzi o dalle Aziende stesse: il controllo sulle utilizzazioni e' eseguito in base alle normative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) i fondi delle migliorie previste dai piani di assestamento forestale sono gestiti dalla Regione tramite il Corpo Forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici Regionali: i lavori sono eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici Regionali su progetti approvati dal Servizio Regionale delle Foreste (ex Ispettorato Regionale delle Foreste); per i Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, le opere e i lavori di miglioria sono eseguiti dai Consorzi o dalle Aziende stesse, su progetti approvati dal Servizio Regionale delle Foreste (ex Ispettorato Regionale delle Foreste).
Per i tagli boschivi dei Comuni e' stabilita una percentuale di accantonamento, prevista nel piano di assestamento forestale, variante da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. Tali fondi devono essere accantonati su apposito capitolo del bilancio comunale vincolato per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) del comma precedente, con precedenza per le opere previste nel piano delle migliorie allegato al piano di assestamento forestale.

Art. 7.
(Redazione dei piani naturalistici)

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale puo' redigere piani naturalistici costituiti, oltre che dal piano di assestamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dal rilevamento del patrimonio faunistico e botanico, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area, e contenenti direttive per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche individuate.

Art. 8.
(Effetti dei piani naturalistici)

I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

Art. 9.
(Attuazione dei piani naturalistici)

L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e' a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.
I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.

Titolo II. Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

Art. 10.
(Procedure)

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativa alla trasformazione agraria dei beni sottoposti al vincolo idrogeologico ed a qualsiasi modificazione del suolo, ivi compresa quella edificatoria e quella relativa all'attivita' estrattiva, e' concessa dal Presidente della Giunta Regionale.
Le domande, comprese quelle relative all'apertura di strade di cui al 1° comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale ed inoltrate in duplice copia, previa pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, all'Unita' Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste). L'Unita' Regionale decentrata in materia di forestazione, previa verifica della regolarita' della procedura succitata, istruisce le domande indicando tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle opere e le trasmette quindi, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, salvo motivate cause di forza maggiore che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine, al Servizio Regionale delle Foreste (ex Ispettorato Regionale delle Foreste) che le invia, con proprio parere, al Presidente della Giunta Regionale per la predisposizione del provvedimento autorizzativo.
Il Presidente della Giunta Regionale si avvale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo all'attivita' estrattiva ed alle strade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico oltre che del parere di cui al 2° comma del presente articolo, delle risultanze istruttorie del Servizio Geologico regionale.
Le domande relative all'attivita' estrattiva ed alle strade debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:
l) per le cave e torbiere:
a) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:1000 e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m. 2;
b) relazione geologica tecnica che illustri le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche locali, nonche' la compatibilita' dell'intervento estrattivo con la stabilita' dell'area interessata;
c) relazione, con relativo schema grafico, che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava o torbiera, i metodi di coltivazione, la stima dei volumi che verranno posti a discarica nonche' la loro ubicazione prevista;
2) per le acque minerali e termali:
a) relazione descrittiva dei lavori che si vogliono intraprendere con indicazione plano-altimetrica della loro ubicazione;
3) per le strade:
a) relazione generale che illustri il tipo di viabilita' che si intende realizzare, l'uso previsto, nonche' l'indicazione dei carichi massimi di esercizio, la copertura vegetale della zona interessata, le caratteristiche geomorfologiche nonche' geologico tecniche dei terreni interessati dal tracciato, le eventuali opere di difesa realizzate dalla Pubblica Amministrazione e presenti nell'area in esame;
b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto che sara' indicato dalla Giunta Regionale e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m. 5;
c) profili topografici disposti secondo la massima pendenza del versante. Tali profili dovranno essere realizzati ogni 200 metri di sviluppo planimetrico del tracciato;
d) profilo longitudinale del tracciato;
e) sezioni trasversali al corpo stradale eseguite ogni 100 metri di sviluppo planimetrico;
f) progetto delle opere d'arte quali ponti, muri di sostegno, tombini, canalette, etc.;
g) relazione scritto-grafica riguardante lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto.
Le suddette procedure sono unificate a quelle relative alle domande di finanziamento riguardanti le stesse opere.
Ad integrazione dell'articolo 30, 4° comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' soggetta ad autorizzazione anche l'apertura di strade costituenti accesso ad abitazioni.
Il decreto di autorizzazione relativo all'attivita' estrattiva, di cui al 3° comma del presente articolo, non ha effetto ai fini dell'apertura della cava ed ha esclusivamente valore ai fini di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: il provvedimento autorizzativo per l'apertura della cava e' rilasciato dal Comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
Le richieste relative ad interventi per la costruzione di piste forestali e di viali tagliafuoco sono corredate soltanto dalla planimetria di cui al punto 3, lettera b) e la relativa autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore da notificarsi entro lo stesso termine.

Art. 11.
(Autorizzazioni)

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, fermo restando quanto previsto dal 3° e dal 4° comma dell'articolo 30 e dall'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono autorizzabili le trasformazioni e le modificazioni di cui al precedente articolo 10 che non pregiudichino l'equilibrio idrogeologico e la gestione agro-silvo-pastorale del territorio interessato.
L'autorizzazione e' subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione ed al versamento di una cauzione di L. 1.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione.
Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente e' tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si puo' derogare quando la trasformazione sia finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio o sia prevista da specifici piani di settore o dal Piano Territoriale. La deroga non si applica quando l'intervento riguardi la trasformazione di boschi di alto fusto.
Il decreto di autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale deve stabilire le modalita' di rimboschimento nonche' la durata delle cure colturali.
La restituzione della cauzione avviene a seguito di accertamento delle opere di rimboschimento e di quelle accessorie previste nel decreto di autorizzazione.
Le normative di cui ai commi 2°, 3° e 4° del presente articolo non si applicano per l'apertura di cave, per le quali si applica il 3° comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Titolo III. Tagli boschivi in assenza di piani di assestamento forestale

Art. 12.
(Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unita' Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attivita' agricole esistenti.
E' sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.

Art. 13.
(Procedure)

Le domande relative agli abbattimenti boschivi di cui al precedente articolo 12 sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale tramite l'Unita' Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) la quale, entro 40 giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere.
L'autorizzazione e' rilasciata e notificata all'interessato, salvo richiesta di supplemento istruttorio, entro i successivi 20 giorni, e potra' subordinare i tagli boschivi all'obbligo del reimpianto e ad idonee cautele in relazione alla stabilita' del suolo ed al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio arboreo.

Art. 14.
(Tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico)

Fino all'approvazione dei piani di assestamento riguardanti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o previste nel Piano Territoriale, nelle aree medesime il taglio di boschi di alto fusto e' soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, secondo le procedure di cui al precedente articolo 13 .
Per quanto concerne gli altri tagli si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

Art. 15.
(Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate)

I tagli dei boschi nei terreni non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Sindaco, su parere dell'Unita' decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste), la quale deve esprimersi entro 40 giorni .
Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attivita' agricole, nonche' il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.
E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

Art. 16.
(Deroga)

Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al presente titolo III i tagli previsti nei piani dei tagli allegati ai piani di assestamento forestale approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV. Sanzioni

Art. 17.
(Sanzioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico)

Salvo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e senza pregiudizio delle sanzioni penali, le trasformazioni, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa comportano le sanzioni previste dall'articolo 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e dall'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Art. 18.
(Sanzioni nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

I tagli boschivi, di cui all'articolo 12 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o in difformita' dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle leggi istitutive dei parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, o, nel caso in cui l'area non fosse ancora normata dalle leggi istitutive, le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione con legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7.

Art. 19.
(Sanzioni nelle altre aree)

I tagli boschivi, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco o in difformita' dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Titolo V. Disposizioni finali

Art. 20.
(Disposizioni finali)

L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' cosi' modificato: aggiungere dopo le parole "Piano Territoriale" le parole "o quelle".
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del Titolo III della presente legge sono sostitutivi delle normative previste dal 1° comma, lettera c), e dal 5° e 6° comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Art. 21.
(Finanziamenti)

Alle spese relative alla redazione dei piani di assestamento forestale, di cui all'articolo 1 della presente legge, ed alla loro attuazione si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri relativi alla redazione ed attuazione dei piani naturalistici di cui all'articolo 7 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi e mediante gli appositi stanziamenti che saranno previsti nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali.
La denominazione del capitolo 7930 viene cosi' modificata: "Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, nonche' aree che per la flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, e per la redazione ed attuazione dei piani naturalistici".

Art. 22.
(Disposizioni contabili per il versamento delle cauzioni e per le sanzioni)

Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di cauzione per le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11 e' istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, apposito capitolo con la denominazione "Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico" e con la dotazione di 5 milioni, in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso anno e' corrispondentemente istituito analogo capitolo con la denominazione "Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico" e con lo stanziamento di 5 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.
I proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 18 della presente legge saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno finanziario 1979 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Art. 23.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto Regionale.