Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1979, n. 55.

Norme per la diffusione di pubblicazioni concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere.

(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Al fine della pubblicazione e distribuzione i programmi, gli annunci, i manifesti ecc. concernenti viaggi collettivi a carattere turistico e crociere organizzati da Uffici viaggi e turismo siti in territorio piemontese devono essere formulati in modo da fornire una corretta informazione al pubblico e devono contenere precise ed esplicite le seguenti indicazioni:
- data di svolgimento del viaggio o crociera;
- itinerario;
- quota di partecipazione ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- servizi forniti (indicazioni dei mezzi di trasporto, classe a bordo dei mezzi stessi, categoria degli alberghi previsti per l'alloggio, pasti, visite di localita' con guida, visite a musei ecc.);
- importo da pagare per eventuali servizi supplementari;
- termini per le iscrizioni;
- condizioni e termini per le rinunce e ammontare della eventuale penale;
- condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'Ufficio di Viaggi e Turismo;
- condizioni di rimborso delle quote pagate.
La categoria degli alberghi deve essere indicata quale risulta dalla classifica ufficiale.
In assenza della predetta classifica deve essere indicata - previa espressa inequivoca dichiarazione - per ciascun esercizio una classificazione che possa orientare il cliente sull'attrezzatura dello stesso con riferimento ai criteri seguiti per la classificazione vigente in Italia. Tale informazione orientativa puo' essere indicata anche per esercizi di altri Stati classificati ufficialmente con diversi criteri, a condizione che sia sempre citata la classifica ufficiale stessa.
In calce alle pubblicazioni dovra' essere dichiarato che le stesse sono state realizzate in conformita' alle norme della presente legge.
Gli inserti pubblicitari su quotidiani, periodici, nonche' in trasmissioni radiotelevisive ecc. dovranno far rimando per il dettaglio ai relativi programmi formulati come sopra indicato.

Art. 2.

Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del Turismo, gli Enti Provinciali per il Turismo esercitano la vigilanza sulla diffusione delle pubblicazioni indicate nell'articolo precedente; in luogo dell'approvazione di cui al I e II comma dell'art. 16 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, copia delle medesime pubblicazioni e' trasmessa dagli Uffici di Viaggi e Turismo organizzatori, entro la data di inizio della diffusione, all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio che ne verifica la conformita' alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Per le infrazioni alla presente normativa si applicano, oltre le disposizioni di cui all'articolo 21 ultimo comma del citato R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, le seguenti sanzioni amministrative:
- pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione del precedente art. 1;
- pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 90.000 per la violazione del precedente art. 2;
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.