Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1979, n. 53.

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

(B.U. 11 settembre 1979, suppl. al n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 42, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, gli aggiornamenti e le variazioni di cui alla Parte Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta, Sesta, Settima e Ottava, allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'ammontare dei mutui autorizzati, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1979 e' stabilito in L. 184.659.000.000.
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi e per una durata massima dell'ammortamento di 35 anni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 13.481.000.000 per l'anno finanziario 1979 e in L. 26.962.000.000 per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede, per l'anno finanziario 1979, con le disponibilita' iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13030 e n. 13040 del bilancio assestato per l'anno finanziario 1979, nella rispettiva misura di L. 12.181.000.000 e L. 1.300.000.000 e, per gli anni finanziari 1980 e successivi, con le somme che saranno iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1979-1981, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1979 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 18.877.947.637.

Art. 4.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 V.B. in data 28 giugno 1979, emesso ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, su conforme deliberazione della Giunta in data 24 aprile 1979, n. 105-20752, e' convalidato.

Art. 5.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria", per l'anno finanziario 1979, sono introdotti gli aggiornamenti di cui alla Parte Nona allegata alla presente legge.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ai termini dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1979
OMISSIS