Legge regionale 16 agosto 1979, n. 43. Modificazione delle modalita' di erogazione del contributo straordinario 'una tantum', di cui alla legge regionale 22-1-1976, n. 5. Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa. (B.U. 28 agosto 1979, n. 35) L'articolo 3 della legge regionale 22-1-1976, n. 5, e' sostituito dal seguente:
"Erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutivita' della deliberazione, di cui al 2° comma del precedente articolo 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata".