Legge regionale 16 agosto 1979, n. 42. Modificazione dell'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32. (B.U. 28 agosto 1979, n. 35) L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale".