Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 13 agosto 1979, n. 41.

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.

(B.U. 21 agosto 1979, n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Finalita')

L'esercizio dell'attivita' professionistica dell'insegnamento dello sci in Piemonte e' disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2.
(Maestri di sci)

Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento.

Art. 3.
(Rilascio della licenza)

Per esercitare l'attivita' di maestro di sci in Piemonte occorre essere in possesso della licenza prevista dall'art. 123 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Per ottenere la licenza di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza, corredandola della seguente documentazione:
1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non e' sottoposto alle misure di cui all'art. 11, 1° comma, e all'art. 123, 2° comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
2) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneita' fisica all'insegnamento;
3) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, di cui al successivo art. 5.
La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza e' rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 2 del precedente comma e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento, di cui al successivo articolo 8.
I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.
(Revoca della licenza di maestro di sci)

La licenza di cui all'art. 3 e' revocata in ogni tempo dal Comune, allorche' l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso art. 3.

Art. 5.
(Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci)

Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico-pratici, di cui all'art. 6 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 6.
(Corsi ed esami per l'abilitazione)

La Regione Piemonte organizza ed attua, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per l'accertamento dell'idoneita' all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo.
Gli esami di cui al precedente comma consistono nelle prove: tecnico-pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta da:
1) l'Assessore regionale al Turismo o suo delegato che la presiede;
2) un funzionario dell'Assessorato regionale al Turismo e un funzionario dell'Assessorato regionale all'Istruzione Professionale; sono altresi' nominati due membri supplenti;
3) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base a elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale; con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti;
4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), comprendente fra gli altri i nominativi di tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Piemonte, con lo stesso criterio sono nominati altrettanti membri supplenti;
5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; e' altresi' nominato un membro supplente;
6) tre esperti di cui uno in attivita' culturali ed educative, uno in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina; sono altresi' nominati tre membri supplenti;
7) un medico esperto in medicina sportiva; e' altresi' nominato un membro supplente.
La Commissione dura in carica un quadriennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.
Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la Commissione e' articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
La sottocommissione per le discipline alpine e' composta:
- dall'Assessore regionale al Turismo o da un suo delegato, che la presiede;
- dai due membri specializzati nelle discipline alpine previsti al numero 3) del precedente secondo comma;
- dai tre esperti nelle discipline alpine previsti al numero 4) del precedente secondo comma.
La sottocommissione per il fondo e' composta:
- dall'Assessore regionale al Turismo o da un suo delegato, che la presiede;
- dal membro specializzato nel fondo previsto al numero 3) del precedente secondo comma;
- dai due esperti nel fondo previsti al numero 4) del precedente secondo comma.
Le funzioni di Segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono esercitate dal funzionario dell'Assessorato al Turismo di cui al punto 2).
La Commissione determina e rende noti:
a) il programma delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;
b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacita' tecnica nelle singole discipline.
Il contenuto dei corsi e delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica e' determinato con uniformita' alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al 1° comma del presente articolo.
Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la Commissione di cui al presente articolo 6.
La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.
Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 7.
(Ammissione ai corsi ed agli esami di abilitazione)

Per essere ammessi ai corsi e ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente art. 6, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana;
2) Licenza della scuola dell'obbligo;
3) Aver compiuto il diciottesimo anno di eta'.
L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non puo', nell'ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneita'. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni di cui all'art. 6, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.
Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purche' effettuata nella sessione immediatamente successiva.

Art. 8.
(Corsi di aggiornamento)

Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
Nel caso di impossibilita' di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci puo' frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza e' rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni.

Art. 9.
(Organizzazione dei corsi)

La Giunta Regionale puo' avvalersi per l'organizzazione dei corsi di cui agli artt. 6 e 8 delle Organizzazioni dei Maestri di Sci maggiormente rappresentative in sede regionale, e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
La Giunta Regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la Regione puo' assumere una maggiore quota di spesa a proprio carico.
Per l'insegnamento tecnico-pratico e didattico la Giunta Regionale si avvale dell'assistenza tecnica della F.I.S.I., con l'impiego di istruttori scelti in base ad un elenco fornito dalla F.I.S.I. in cui siano indicati tra gli altri tutti gli istruttori residenti in Piemonte.

Art. 10.
(Tariffe)

Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Piemonte, vengono fissate annualmente dal competente comitato prezzi, sentite le Organizzazioni dei Maestri di Sci maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 11.
(Maestri di sci di altre Regioni e Stati)

Per esercitare la professione in Piemonte, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attivita', al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attivita', nonche' i periodi di esercizio dell'attivita' stessa.
I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in localita' site nel territorio della Regione Piemonte, devono munirsi di nullaosta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita' e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attivita' verra' esercitata, nonche' i periodi di esercizio della medesima.
I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri e' limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.
L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, non e' soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 12.
(Norme transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti in Piemonte che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'articolo 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata in Piemonte dalle competenti autorita', conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 5 e la licenza di cui al precedente art. 3 purche' presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che sono in possesso di certificato di idoneita' all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 6; la prova puo' essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma.
Coloro che antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 6; a tal fine la Giunta Regionale indice una sessione straordinaria di esami.

Art. 13.
(Scuole di Sci)

Sono "Scuole di Sci" le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attivita' professionale.
E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Scuole di Sci, cui possono essere iscritte le Scuole per le quali concorrono le seguenti condizioni:
1) abbiano un organico minimo di quattro maestri;
2) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;
3) abbiano sede in localita' idonea all'esercizio dell'attivita' sciistica;
4) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attivita' turistiche, nonche' quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
5) abbiano un regolamento, che disciplini l'organizzazione della Scuola ispirandosi a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva di tutti i componenti;
6) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuita' per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attivita';
7) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto 1, responsabile dell'attivita' del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;
8) assumano l'impegno a:
a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
b) collaborare con le competenti autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
c) collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata domanda, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite della Comunita' Montana.
La Comunita' Montana trasmette la domanda alla Regione esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale costituzione di piu' Scuole in una medesima localita'.
La Comunita' Montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al 2° comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno la Giunta Regionale approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco regionale delle "Scuole di Sci del Piemonte".
La denominazione "Scuola di Sci" puo' essere usata unicamente dagli Organismi iscritti nell'elenco regionale.

Art. 14.
(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione l'attivita' di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.
La violazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 10 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000. Nel caso di recidiva, puo' essere rifiutato il rinnovo di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.
L'uso della denominazione "Scuola di Sci" da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte; in caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzato, per l'anno finanziario 1979 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per la formazione professionale dei maestri di sci", e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sara' iscritto al capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.