Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 8 agosto 1979, n. 39.

Modifica alle leggi regionali: 6 aprile 1977, n. 22 'Contributo alle Imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi'; 6 maggio 1974, n. 14 'Contributo agli Enti locali e alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile'; 6 maggio 1974, n. 15 'Contributo alle Imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi' .

(B.U. 21 agosto 1979, n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Il contributo di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1977, n. 22, puo' essere concesso sino alla misura massima del 65% della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di linea.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, viene sostituito col seguente:
"La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformita' alla deliberazione della Giunta Regionale che approva il piano autobus e le eventuali successive variazioni".

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, viene sostituito col seguente:
"La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformita' alla deliberazione della Giunta Regionale che approva il piano autobus e le eventuali successive variazioni".

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 5.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.