Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 26 giugno 1979, n. 34.

Contributi da erogare alle aziende esercenti trasporti pubblici in copertura dei maggiori oneri derivanti dall'accordo nazionale del 24-1-1979.

(B.U. 3 luglio 1979, n. 27)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Per consentire alle aziende esercenti trasporti pubblici del Piemonte di far fronte agli oneri derivanti dall'accordo nazionale di lavoro, stipulato il 24-1-1979 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fra le Associazioni: ANAC, FENIT, INTERSIND e le Organizzazioni Sindacali, sostitutivo del ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' soppressi dalla legge 91/1977, la Regione Piemonte concede alle aziende un contributo annuo pari a L. 297.000 annue per ciascun dipendente. La Regione riconosce altresi' alle aziende stesse il maggiore onere derivante dalle liquidazioni per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio, prevedibile in L. 32.000.000 per ciascun degli anni 1978 e 1979.
Tale contributo viene ad aggiungersi a quelli previsti dalle leggi n. 56 del 24-11-1975, n. 61 del 14-12-1977 e n. 64 del 31-10-1978.
La decorrenza del contributo e' fissata a partire dal 1° gennaio 1978 ed e' comprensiva degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.

Art. 2.

L'importo complessivo dell'onere derivante dalla presente legge ammonta a L. 475 milioni per il 1978 ed a L. 475 milioni per il 1979.
L'erogazione del suddetto contributo verra' effettuata con le modalita' gia' adottate per l'erogazione del precedente contributo di L. 3.190.000, di cui alla legge 61 del 14-12-1977.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge verra' conglobato nei provvedimenti economici che entreranno in vigore con la nuova legge finanziaria in corso di elaborazione.
Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 950 milioni, ed, a decorrere dall'anno finanziario 1980, la spesa annua di 475 milioni.
All'onere di 950 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede:
- per 300 milioni utilizzando la disponibilita' esistente al capitolo n. 5890 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979;
- per 650 milioni mediante un aumento, di corrispondente ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 5890 medesimo e contestuale riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 5900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.