Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 26 giugno 1979, n. 33.

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978. Reintegrazione dell'anticipazione di cui alla legge regionale 3-10-1978, n. 60.

(B.U. 3 luglio 1979, n. 27)

Art. 1, 2

Art. 1.

Ai fini di provvedere a interventi dipendenti dagli eventi eccezionali dell'anno 1978, di cui alla legge regionale 3-10-1978, n. 60, non coperti dalle disponibilita' derivanti dalla legge 19-1-1979, n. 17, che sono state determinate in L. 7.700 milioni con il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 3-5-1979 (disegno di legge n. 405/1979), ai fini della concessione anticipata delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, nel bilancio per l'anno finanziario 1979 sono iscritti i capitoli di cui appresso con stanziamento pari alla residua somma di L. 3.300 milioni e con le seguenti denominazioni:
- nello stato di previsione dell'entrata, Cap. 1035 "Assegnazione di fondi da destinare ai sensi dell'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978 " e con lo stanziamento di L. 3.300 milioni in termini di competenza e di cassa, e, - nello stato di previsione della spesa, Cap. 3895 "Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978" e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 3.300 milioni.
In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilita' derivanti dall'applicazione della legge 25-5-1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge e' dichiarata urgente ai termini dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.