Legge regionale 26 giugno 1979, n. 33. Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978. Reintegrazione dell'anticipazione di cui alla legge regionale 3-10-1978, n. 60. (B.U. 3 luglio 1979, n. 27) Ai fini di provvedere a interventi dipendenti dagli eventi eccezionali dell'anno 1978, di cui alla legge regionale 3-10-1978, n. 60, non coperti dalle disponibilita' derivanti dalla legge 19-1-1979, n. 17, che sono state determinate in L. 7.700 milioni con il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 3-5-1979 (disegno di legge n. 405/1979), ai fini della concessione anticipata delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, nel bilancio per l'anno finanziario 1979 sono iscritti i capitoli di cui appresso con stanziamento pari alla residua somma di L. 3.300 milioni e con le seguenti denominazioni:
La presente legge e' dichiarata urgente ai termini dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- nello stato di previsione dell'entrata, Cap. 1035 "Assegnazione di fondi da destinare ai sensi dell'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978 " e con lo stanziamento di L. 3.300 milioni in termini di competenza e di cassa, e, - nello stato di previsione della spesa, Cap. 3895 "Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978" e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 3.300 milioni.
In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilita' derivanti dall'applicazione della legge 25-5-1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.