Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 giugno 1979, n. 31.

Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto E), n. 2, 3 dell'articolo 2 della legge n. 319/1976, in materia di liquami e fanghi.

(B.U. 3 luglio 1979, n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Art. 1.
(Oggetto della legge)

E' regolato dalla presente legge lo smaltimento finale o non finale, diretto o indiretto:
a) dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro ricettore finale diverso dalle acque superficiali e dalle fognature;
b) dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o potabilizzazione;
c) dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva l'applicabilita' di disposizioni integrative da impartirsi per i singoli casi.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

Nello smaltimento rientrano le seguenti operazioni:
1) stoccaggio provvisorio in azienda ed eventuali trattamenti aziendali;
2) trasporto;
3) conferimento ad aree o centri attrezzati;
4) ricevimento di residui prodotti da terzi;
5) deposito, spargimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo;
6) stoccaggio controllato;
7) operazioni volte al recupero o al riciclo delle sostanze o dei valori energetici contenuti.

Art. 3.
(Definizioni)

Ai fini della presente legge sono considerati:
1) liquame: ogni scarico idrico proveniente da insediamenti produttivi;
2) fango residuo derivante dalla separazione della fase liquida del liquame o ogni altro residuo non solido proveniente da cicli di lavorazione o di depurazione;
3) fango disidratato: un residuo sottoposto a procedimenti tali da ridurre il contenuto d'acqua in modo da impedirne lo scorrimento e la dispersione dal luogo di deposito;
4) suolo agricolo o non agricolo e sottosuolo: quelli definiti ai sensi dell'allegato 5 dei criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48;
5) strato superficiale del suolo: lo strato di terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione;
6) smaltimento finale: ogni immissione dei residui nel ricettore finale prescelto;
7) smaltimento non finale: una o piu' delle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge che non comporti immissione nel ricettore finale;
8) smaltimento diretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuati dal loro produttore;
9) smaltimento indiretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuata mediante l'intervento di terzi;
10) area attrezzata: ogni superficie esclusivamente adibita, previa autorizzazione, all'accumulo dei residui di cui all'articolo 1;
11) centro attrezzato: ogni impianto, anche costituito in forma consortile, autorizzato alla ricezione dei residui di cui all'articolo 1 ai fini del loro trattamento, con o senza recupero delle materie prime o delle energie contenute;
12) stoccaggio provvisorio in azienda: quello preordinato esclusivamente al trasporto dei residui al ricettore prescelto;
13) trattamenti aziendali: quelli a cui i residui vengono sottoposti al termine del ciclo di lavorazione ai fini della loro destinazione nel ricettore prescelto;
14) trasporto: ogni rimozione dei residui fuori del perimetro dell'azienda produttrice;
15) conferimento ad aree o centri attrezzati: ogni immissione negli stessi di residui da parte del loro produttore, direttamente o a mezzo di trasportatore autorizzato;
16) ricevimento: ogni immissione di residui nei ricettori finali da parte dei titolari di questi ultimi;
17) deposito o spandimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo: l'operazione di sistemazione dei residui in tale ricettore finale;
18) stoccaggio controllato: tutte le operazioni relative al prolungato deposito di residui nei quali non sia possibile raggiungere la totale innocuizzazione delle sostanze tossiche, con la conseguente necessita' di controlli nel tempo;
19) operazioni di riciclo e recupero: ogni trattamento dei residui che comporti la loro anche parziale utilizzazione, a prescindere dal risultato economico della stessa;
20) lagunaggio: l'accumulo di liquami sul suolo naturalmente o artificialmente impermeabile, che si considera stoccaggio controllato.

Art. 4.
(Autorita' competente)

Ogni smaltimento dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere autorizzato.
Le autorizzazioni allo smaltimento, fermi restando gli obblighi e le competenze di cui ai Criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48, sono rilasciate:
a) dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio intercomunale, in caso di smaltimento finale dei liquami di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge;
b) dal Presidente della Giunta provinciale in caso di smaltimento finale o non finale dei fanghi di cui all'articolo 1, lettere b) e c) della presente legge e di smaltimento non finale di liquami di cui all'articolo 1 lettera a) della presente legge.

Art. 5.
(Recapiti ammessi)

Il recapito finale dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge puo' avvenire:
a) sul suolo adibito ad uso agricolo;
b) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
c) in cavita' artificiali, limitatamente ai fanghi disidratati;
d) in stoccaggio controllato;
e) in unita' geologiche profonde sicuramente isolate dalla superficie e delle acque sotterranee, limitatamente ai residui industriali per i quali sia dimostrata l'inesistenza di valide soluzioni alternative, previo parere della Giunta Regionale ed autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
f) in centri attrezzati.
Nelle pubbliche discariche di rifiuti solidi e' ammesso solo il recapito dei fanghi di cui all'articolo 1, lettera b), della presente legge provenienti dal trattamento di liquami civili, con l'osservanza delle prescrizioni fissate dall'Ente esercente la discarica.
Sul suolo, sia adibito o non ad uso agricolo, sono ammessi solo gli scarichi di liquami di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge, che non contengano sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericoli per la falda idrica, sotto l'osservanza dei Criteri di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.
(Domande di autorizzazione)

Chiunque intenda effettuare una o piu' delle operazioni costituenti smaltimento ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, deve presentare domanda all'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4.
Chiunque effettui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, una o piu' delle suddette operazioni, deve presentare domanda entro tre mesi all'Autorita' competente esclusi i casi di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge, nei quali sia gia' stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, numero 319.
In ogni caso chiunque domandi di effettuare il deposito o lo smaltimento di residui sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in stoccaggio controllato deve indicare l'area a cio' destinata, documentandone la disponibilita' e l'idoneita' valutata ai sensi dell'allegato 5 dei Criteri di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.
(Norma transitoria)

Coloro che sono stati provvisoriamente o definitivamente autorizzati allo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo o negli strati superficiali del suolo ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
A tal fine l'Autorita' competente al controllo potra' revocare il provvedimento di autorizzazione o integrarlo con nuove prescrizioni sentendo, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione tecnica regionale di cui al successivo articolo 10.

Art. 8.
(Trasporti)

Le operazioni di trasporto dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono essere effettuate mediante veicoli appositamente attrezzati e tecnicamente idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.
Essi devono portare in modo visibile ed inamovibile una iscrizione contenente la ragione sociale della ditta o la denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonche' l'indicazione della natura del carico.
Ciascuna operazione di trasporto deve essere effettuata con bolletta di accompagnamento.
L'autorizzazione di cui all'articolo 6 e' necessaria solo per i trasporti che abbiano origine nella regione.
L'origine deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della presente legge.
Chiunque effettua nella regione un trasporto che ha origine fuori della medesima deve ad ogni richiesta dichiarare la propria destinazione. Essa, se situata nella regione, deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 4 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.
(Trasporti agricoli)

Sono esonerati dalle prescrizioni del precedente articolo 8 i trasporti delle deiezioni animali provenienti da allevamenti zootecnici e destinate ad essere sparse sul suolo agricolo secondo la corrente pratica agronomica, con le norme ed i limiti di cui al punto 2.3 dell'allegato 5 dei Criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 10.
(Commissione tecnica regionale)

La Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 esprime anche il proprio parere sui siti e sulle modalita' proposte per lo smaltimento dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge limitatamente alle operazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'articolo 2 ed e' integrata nella sua composizione da un esperto in geologia applicata e un esperto in chimica industriale.
I tecnici di cui al comma precedente sono scelti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fra gli esperti di Istituti pubblici di ricerca operanti sul territorio regionale.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'articolo 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 11.
(Rilascio autorizzazione)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento, l'Autorita' competente, se ne ravvisa l'opportunita', trasmette la copia della domanda presentata ai sensi dell'art. 6 della presente legge con tutta la documentazione disponibile e le proprie eventuali osservazioni alla Commissione di cui all'art. 10.
I Sindaci o i Presidenti dei Consorzi intercomunali possono richiedere il parere anche in relazione agli scarichi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge, gia' ammessi in via provvisoria ai sensi degli artt. 6, 13 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
La Commissione esprime il proprio parere consultivo sulla domanda entro 60 giorni dal ricevimento, qualora non ritenga necessaria ulteriore documentazione.
Dalla presentazione dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta decorre un nuovo termine di 60 giorni.
Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, l'Autorita' competente puo' rilasciare una autorizzazione provvisoria, con le prescrizioni cautelari del caso e con riserva del provvedimento definitivo.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'Autorita' competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni del caso.

Art. 12.
(Tutela del territorio)

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano di siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio dei piani territoriali, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano dei siti di cui al comma precedente, che trasmette ai Comuni, alle Comunita' Montane, ai Comitati Comprensoriali e alle Province interessate e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro i successivi 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dei siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Nelle norme di attuazione del piano sono compresi i criteri per l'attrezzatura dei siti e per l'esercizio delle attivita' di smaltimento dei fanghi.
Le indicazioni contenute nel piano dei siti e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 13.
(Attivita' agricole e zootecniche)

Le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate nel loro complesso liquami.
Le Imprese agricole adibite all'allevamento del bestiame classificabili tra gli insediamenti produttivi, presentano le domande di cui all'articolo 6 della presente legge secondo modelli appositi.
Sono da considerarsi insediamenti civili gli allevamenti zootecnici nei quali viene rispettato il rapporto di 50 quintali di peso medio di bestiame da allevamento per ettaro di terreno coltivato.

Art. 14.
(Sanzioni)

Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 319/76 le violazioni alle norme previste dalla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100 mila a L. 5.000.000, a seconda della gravita' del fatto commesso e del danno arrecato all'ambiente, irroganda dall'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15.
(Approvazione di modelli)

La Giunta Regionale e' delegata ad approvare con proprie deliberazioni i modelli relativi alle domande di cui agli articoli 6, 7 e 13 ed alla bolla di accompagnamento di cui all'articolo 8, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonche' ad apporvi le modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 16.
(Norma finanziaria)

Alla spesa connessa allo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 12, presunta in L. 150 milioni per l'anno 1979, si fa fronte con la disponibilita' esistente al cap. 8950 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che assume la denominazione " Spese per interventi e indagini in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (leggi regionali 8-11-1974, n. 32, 20-10-1977, n. 49, 6-11-1978, n. 68 e legge 10-5-1976, n. 319)".