Legge regionale 16 maggio 1979, n. 25. Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 al 31 dicembre 1979. (B.U. 22 maggio 1979, n. 21) La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973/1974 ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, e gia' prorogata dal 31 dicembre 1978 con leggi regionali 11 dicembre 1974, n. 37 e 10 gennaio 1977, n. 2, e' ulteriormente prorogata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1979. Sino all'emanazione di una nuova normativa regionale in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facolta' e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 in ordine alle possibilita' di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'art 45 dello Statuto.