Legge regionale 16 maggio 1979, n. 23. Modifica al 3° comma, articolo 33, legge regionale 6 novembre 1978, n. 68. (B.U. 22 maggio 1979, n. 21) Il 3° comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68 , e' cosi' modificato:
"Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Pretore".