Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 aprile 1979, n. 20.

Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovi' per l'area industriale attrezzata.

(B.U. 2 maggio 1979, n. 18)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Nell'ambito delle iniziative per il superamento degli squilibri territoriali l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovi'.

Art. 2.

Il metanodotto sara' realizzato secondo un apposito progetto approvato dal Consiglio Regionale.
La sua realizzazione sara' orientata:
- all'infrastrutturazione dell'area industriale attrezzata di cui alla L.R. 9 aprile 1975, n. 21 nelle sue articolazioni realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della stessa legge;
- alla creazione di condizioni favorevoli alla permanenza, al rinnovo tecnologico ed allo sviluppo delle attivita' industriali ed artigiane esistenti nel Comprensorio di Mondovi'.
Il metanodotto potra', altresi', essere orientato ad altri usi, quali quelli a servizio delle abitazioni.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.
All'onere di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Interventi per la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovi'" e con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e 1981 sara' iscritto il capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.