Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 4 aprile 1979, n. 17.

Bilancio di previsione per l'anno l979.

(B.U. 17 aprile 1979, suppl. al n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1979 e' approvato in lire 1.558.308.000.000 in termini di competenza e in lire 2.450.967.000.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione dell'imposta locale sui redditi con l'aliquota stabilita dalla Regione ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1979.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1979 e' approvato in lire 1.558.981.000.000 in termini di competenza ed in lire 2.450.967.000.000 in termini di cassa.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1979, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1979, con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1979-1981, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d 'ordine)

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

E' approvato ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

E' approvato, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600, denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1979 e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 12.189.000.000.
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui si provvede mediante l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento.

Art. 12.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a) e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 520.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b) e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 760.
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c) e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 13.
(Contributo all 'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 905 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 14.
(Contributo all 'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte)

La spesa per la concessione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) del contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 51, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 1.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1355.

Art. 15.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 360 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1400; e' altresi' autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 110 milioni per la concessione, al Consorzio medesimo, di un contributo per l'attivita' di formazione di tecnici informatici.

Art. 16.
(Contributo nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

La spesa per la concessione del contributo per il funzionamento delle Comunita' Montane di cui alle leggi regionali 30 marzo 1974, n. 9 e 7 luglio 1976, n. 35, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 640 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1800.

Art. 17.
(Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagraria)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3410.

Art. 18.
(Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi; assistenza tecnica ed economica delle aziende agricole)

La spesa per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 12 ottobre l978, n. 63, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 1900 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3790.

Art. 19.
(Contributi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3805.

Art. 20.
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 1.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5020.

Art. 21.
(Contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza sociale)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5070.

Art. 22.
(Interventi regionali in materia di migrazioni)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5080.

Art. 23.
(Interventi per l 'ammodernamento tecnologico e l 'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato)

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, le seguenti spese:
- 300 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, (iscritti al capitolo n. 5100);
- 600 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15, (iscritti al capitolo n. 5155);
- 15 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, (iscritti al capitolo n. 5165);
- 50 milioni per la concessione del contributi di cui all'articolo 12, (iscritti al capitolo n. 5170);
- 125 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17, (iscritti al capitolo n. 5175);
- 450 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, (iscritti al capitolo n. 5185);
- 140 milioni per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 8, (iscritti al capitolo n. 5195);
- 150 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, primo comma, (iscritti al capitolo n. 5200);
- 25 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, secondo comma, ( iscritti al capitolo n. 5205).

Art. 24.
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)

Le spese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, all'articolo 6, lettera a), 6, lettera b) e 6, lettera c), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, sono determinate, per l'anno finanziario 1979, rispettivamente in 1.500 milioni, 100 milioni, 50 milioni e 15 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 5300, n. 5330, n. 5380 e n. 5420.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, lettera d) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5430.

Art. 25.
(Contributi agli Enti Locali per l 'acquisto di materiale rotabile)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 maggio 1975, n. 14, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 6.600 milioni, ed iscritta al capitolo n. 5620.

Art. 26.
(Contributi alle imprese private per l 'acquisto di autobus nuovi)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 maggio 1975, n. 15, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 800 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5630.

Art. 27.
(Contributi negli oneri di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linea)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, modificata dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 64, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 3.800 milioni ed iscritta al capitolo n. 5870.

Art. 28.
(Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova assunzione)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 2.250 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5880.

Art. 29.
(Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 novembre 1975, n. 56, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 5.900 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5890.

Art. 30.
(Contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea per il rinnovo del materiale rotabile)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, modificata dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 64 , e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 3.100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5910.

Art. 31.
(Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in 100 milioni e sono iscritti al capitolo n. 5935.

Art. 32.
(Museo Ferroviario Piemontese)

Il contributo per i funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1979, in 50 milioni ed e' iscritto al capitolo n. 5940.

Art. 33.
(Interventi per l 'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28)

La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera d), (costruzione, ampliamento e sistemazione di strutture commerciali e di mercati) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5460.
La spesa per la concessione alle Province dei contributi di cui all'articolo 2 (manutenzione ordinaria strade) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 3.310 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6000.
Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione strade) sono determinate per l'anno finanziario 1979 rispettivamente in 2.950 milioni e 4.000 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 6010 e n. 6020.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera a), (costruzione e sistemazione strade) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 1.700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6070.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera g), (costruzione, completamento e adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6220.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 4.815 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7260.
La spesa per la concessione dei contributi in interesse di cui all'articolo 3, lettera a), (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento di acquedotti e fognature) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 1.182 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7440.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera d), (costruzione, ampliamento, ristrutturazione e consolidamento di sedi municipali) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7540.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, terzo comma, (costruzione, ampliamento o completamento o ristrutturazione di case di riposo per anziani o di edifici destinati all'assistenza ai minori) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10250.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, quarto comma, (costruzione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11090.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), (costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri, mattatoi, ambulatori ed altri presidi sanitari) e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11130.

Art. 34.
(Piani di coordinamento territoriale)

La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7050.

Art. 35.
(Cartografia regionale)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48, e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 2900 milioni ed e' iscritta per 2.850 milioni al capitolo n. 7110 e per 50 milioni al capitolo n. 7100.

Art. 36.
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 850 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7140.

Art. 37.
(Acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale)

La spesa per la concessione dei contributi di cui al titolo I della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 2.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7610.

Art. 38.
(Limitati interventi di edilizia scolastica)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 2.300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7800.

Art. 39.
(Contributo all 'azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria")

La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' stabilita per l'anno 1979 in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 40.
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)

La spesa per l 'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia) e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 120 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj e' stabilita per l'anno finanziario 1979, in 26 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
La spesa per la gestione del parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita per l'anno finanziario 1979, in 260 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
La spesa per la gestione del parco regionale "La Mandria" e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
La spesa per la gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 60 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7980.

Art. 41.
(Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulico forestali)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 9 novembre 1975, n. 54, e' determinata, per l'anno finanziario 1979 in 6.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8900.

Art. 42.
(Disciplina degli scarichi delle attivita' produttive)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8950.

Art. 43.
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, e determinata per l'anno finanziario 1979 in 11.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8960.

Art. 44.
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)

La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 200 milioni ed e iscritta al capitolo n. 9050.
La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 1.250 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9100.

Art. 45.
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9150.

Art. 46.
(Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in lire 167.550.000 ed e' iscritta per 40 milioni al capitolo n. 9170 e per lire 127.550.000 al capitolo n. 9180.

Art. 47.
(Pronto intervento)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 , e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 3.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9300.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera c) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1979 in 2.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9330.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1978, n. 28, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1979 la spesa di 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9305.

Art. 48.
(Riorganizzazione e gestione dei servizi sociosanitari)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 e' stabilita per l'anno finanziario 1979 in 1.310 milioni ed e' iscritta al capitoli n. 10070, n. 10180 e n. 10405 nella rispettiva misura di 110 milioni, di 600 milioni e di 600 milioni.

Art. 49.
(Gestione e controllo dei servizi consultoriali)

Il contributo integrativo regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 e' determinato per l'anno finanziario 1979 in 50 milioni ed e' iscritto al capitolo n. 10050.

Art. 50.
(Formazione professionale degli operatori degli asilinido)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11600.

Art. 51.
(Museo Regionale di Scienze Naturali)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in 1.000 milioni ed e' iscritta ai capitoli n. 11660, n. 11670 e n. 11690, nella rispettiva misura di 100 milioni, 200 milioni e 700 milioni.

Art. 52.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria" per l'anno finanziario 1979, allegato alla presente legge.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno 1979.
OMISSIS