Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 2 aprile 1979, n. 14.

Adeguamento misura dell'indennita' di carica.

(B.U. 10 aprile 1979, n. 15)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33, e' sostituito dal seguente:
L'indennita' di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali e' determinata, a far data dal 1° marzo 1979, nella misura del 60% dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai Componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto l'indennita' di carica e' invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 100%;
- Vice Presidente della Giunta regionale 90%;
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 80%;
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 70%;
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale 65%.
L'indennita' di carica e' corrisposta in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente articolo gravera' sul Capitolo 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti.