Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 1 marzo 1979, n. 11.

Proroga e modificazioni alle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(B.U. 6 marzo 1979, n. 10)

Art. 1, 2

Art. 1.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 1979, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, anche coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale o di assistente sanitaria; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di infermiere professionale o di ostetrica diplomata, o di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti dalla Regione o comunque di diploma di scuola media inferiore.

Art. 2.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.