Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 1 marzo 1979, n. 9.

Provvedimenti per la incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva.

(B.U. 6 marzo 1979, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita' della legge)

La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale e dell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo gli Enti di promozione e le Societa' sportive quali organizzazioni democratiche a base associativa, che, ai sensi dei loro statuti, svolgono attivita' di promozione e di diffusione dell'attivita' sportiva, ne incentiva l'attivita' mediante contributi in quanto essi operino effettivamente nel territorio della Regione in conformita' dei principi della programmazione contenuti nel piano di sviluppo e nella legislazione regionale.

Art. 2.
(Domande di contributo)

Le domande di ammissione al contributo devono essere indirizzate all'Assessorato regionale allo Sport, entro il 30 settembre di ogni anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o della Societa', e corredate da:
a) copia autentica dello Statuto;
b) bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attivita', suddiviso, per quanto riguarda gli Enti di promozione, secondo i Comprensori e le discipline sportive;
c) indicazione analitica, per gli Enti di promozione e per le Federazioni sportive, delle Societa' affiliate responsabili della specifica attivita' per la quale viene richiesto il contributo, nonche' del loro legale rappresentante.
Fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda e' consentita agli Enti e alle Societa' la presentazione di relazioni di aggiornamento dell'attivita' in corso.

Art. 3.
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi e provvede, su istanza dell'Ente che ha presentato la domanda o della Societa' di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo, la eventuale erogazione a titolo d'acconto di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa.
L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'Ente, o della Societa' di cui alla precitata lettera c), del bilancio consuntivo e della dettagliata relazione e documentazione dell'attivita' svolta.

Art. 4.
(Revoca del contributo)

In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative indicate nei programmi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.

Art. 5.
(Norme transitorie)

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, e possono contenere la richiesta di concessione di contributo per l'attivita' svolta nell'anno 1978 secondo le modalita' previste dal precedente articolo 2.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 150 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e, per 350 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, nello stato di previsione medesimo sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ad enti di promozione sportiva", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.