Legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6. Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte. (B.U. 27 febbraio 1979, n. 9) Titolo I. Capo I. Principi generali La configurazione dell'apparato organizzativo della Regione Piemonte, l'articolazione e le modalita' di funzionamento relative sono disciplinate dalla presente legge che ha lo scopo di assicurare agli Organi della Regione tutte le necessarie collaborazioni, per l'espletamento delle funzioni legislative, di cui al titolo 3° dello Statuto e di quelle amministrative, come disciplinate dagli artt. 66 e seguenti dello Statuto stesso.
La Regione definisce l 'organizzazione delle strutture per assicurarne la funzionalita' rispetto alle prescrizioni di piano, alla legislazione di settore ed agli atti e provvedimenti degli Organi ed Organismi della Regione, in coerenza con il metodo della programmazione che informa l'attivita' della Regione in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, assicurando altresi', in conformita' alle leggi dello Stato, il coordinamento con l'attivita' dello Stato e degli Enti locali.
I Comuni, singoli od associati, le Province, le Comunita' Montane, i Comprensori costituiscono i riferimenti istituzionali e le dimensioni territoriali di organizzazione delle funzioni regionali.
L'organizzazione delle strutture e' informata all'esigenza di favorire i rapporti di partecipazione che gli Organi della Regione promuovono e realizzano in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2 dello Statuto, per avvalersi del concorso degli Enti locali, dell'apporto dei Sindacati dei Lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali e di tutti i cittadini, nell'elaborazione delle iniziative e dei provvedimenti di competenza.
Le collaborazioni e gli istituti necessari all'attivita' regionale sono organizzati in armonia con i principi enunciati nei precedenti articoli.
Il personale e' tenuto a collaborare attivamente, con apporti tecnici e professionali, all'azione degli Organi e Organismi della Regione e degli Enti delegati all'esercizio di funzioni amministrative nell'ambito delle prescrizioni e indicazioni formulate dagli stessi.
L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilita' individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, e' informata al principio della collegialita' e del lavoro di gruppo che si realizza in base a criteri di efficienza e produttivita', secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire. La Regione promuove e realizza, anche in relazione alle proprie funzioni in materia di formazione professionale, un processo di qualificazione permanente del personale, avvalendosi altresi' dell'apporto di altri Enti e Istituzioni.
Capo II. Organizzazione amministrativa della Regione La struttura organizzativa della Regione e' costituita da unita' stabili e flessibili e si articola in:
Capo III. Unita' organizzative stabili Le unita' organizzative fondamentali della Regione sono i servizi.
I servizi si distinguono in funzionali e di settore:
Il Consiglio Regionale si avvale delle proprie unita' organizzative elencate nell'allegato l) in conformita' ai criteri e alle norme dettate dalla presente legge.
Nel quadro dell'aggregazione dipartimentale e dei criteri assunti per la sua determinazione, la Giunta regionale si avvale di servizi funzionali elencati per materie nell'allegato 2).
Per attivita' inerenti agli affari generali e per il necessario raccordo degli aspetti amministrativi e organizzativi della programmazione di settore e' istituito un servizio in funzione di ogni responsabilita' assessorile conseguente l'attribuzione dell'incarico di cui all'art. 36, 4° e 5° c. dello Statuto regionale.
Sono istituite unita' organizzative regionali decentrate, che operano alle dipendenze della Giunta Regionale, nelle materie di agricoltura, forestazione, economia montana, alimentazione, opere pubbliche e difesa del suolo, medicina, veterinaria e in altre materie ove esse siano gia' previste dalla legislazione regionale. Esse sono organizzate sulla base degli articoli 10 e 38 della presente legge.
Contestualmente all'istituzione delle unita' organizzative decentrate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del loro trasferimento alla Regione, se successiva, sono soppressi:
Sono istituiti i servizi del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate per l'attivita' istruttoria ed esecutiva e l'esercizio del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, ai sensi della legislazione vigente in materia. Sono istituiti servizi alle dipendenze dei Comitati Comprensoriali per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 41. Capo IV. Unita' organizzative flessibili L'unita' organizzativa flessibile e' un gruppo di lavoro avente rilievo dipartimentale istituito per il perseguimento di specifici obiettivi, coinvolgenti le competenze di una o piu' unita' organizzative stabili. Le unita' organizzative flessibili sono istituite rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza secondo le loro competenze.
Capo V. Norme sul funzionamento dell'apparato amministrativo regionale Il Presidente sovraintende alle unita' organizzative della Giunta ed esercita queste sue funzioni sulla base degli indirizzi politico-amministrativi collegialmente stabiliti con la Giunta.
Al fine di attuare, per la realizzazione delle finalita' di programmazione dell'Ente, il coordinamento delle attivita' regionali e la conseguente integrazione interdisciplinare, la Regione adotta il metodo di lavoro dipartimentale.
La funzione di coordinamento e' unica.
La funzione di responsabile di servizio comporta la predisposizione del piano di lavoro del servizio, per uffici o per gruppi di lavoro, in conformita' ai programmi degli organi ed organismi regionali; comporta, altresi', la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e l'adozione delle opportune disposizioni per la funzionale organizzazione del personale assegnato al servizio.
I responsabili impostano e seguono l'attivita' degli uffici assegnati, curano la corretta ripartizione del lavoro, in coerenza con i piani del servizio, indirizzano l'attivita' degli addetti individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale. I dipendenti regionali, nel loro rapporto con la Regione, quale e' definito dall'art. 6, ed in relazione alla qualifica regionale di appartenenza, sono direttamente responsabili, del risultato del lavoro effettuato, dell'attivita' anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonche' delle omissioni in attivita' cui sono tenuti.
Il principio della collegialita' si attua nelle unita' organizzative regionali stabili e flessibili attraverso un metodo di lavoro che garantisca la partecipazione e l'informazione dei dipendenti nelle diverse fasi di elaborazione delle attivita', nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza.
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta sovraintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale.
All'ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio sovraintende un Capo della Segreteria, funzionario del ruolo regionale.
Il Presidente della Giunta, il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori regionali dispongono di proprie segreterie; il numero complessivo del personale di ciascuna segreteria non puo' superare le 3 unita'.
La formazione e la riqualificazione professionale del personale regionale sono attuate, sentite le organizzazioni sindacali, in funzione del completamento e della riorganizzazione delle competenze regionali e del ruolo della Regione previsto dall'art.4 dello Statuto regionale.
La determinazione degli uffici nell'ambito dei servizi avviene con deliberazione del Consiglio Regionale.
Il contingente di personale da assegnare ai singoli servizi viene determinato - previa ripartizione per specializzazione professionale, nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascuna qualifica regionale - con deliberazione di Giunta ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il relativo personale secondo le norme complessivamente approvate anche per effetto del rinvio disposto dall'art. 38.
La Giunta Regionale puo' proporre al Consiglio Regionale, per motivate esigenze funzionali e strutturali la modifica dei servizi, la loro soppressione e l'istituzione di nuovi servizi, nonche' eventuali conseguenti modifiche dell'organico.
Titolo II. Norme finali e transitorie Sono approvati i seguenti allegati:
L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche di servizi e uffici, ove previsti, viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.
L'elencazione dei servizi dell'allegato 3 di cui all'art. 13 della presente legge e' formata tenuto conto degli attuali dipartimenti:
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, il disegno di legge, predisposto dando attuazione al principio della contrattazione sindacale, inerente i contenuti del contratto dei dipendenti regionali, gli accordi aziendali gia' stipulati, le attribuzioni dei servizi regionali e la dotazione organica delle unita' organizzative regionali. Sono abrogati gli articoli 1; 8, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°; 9, commi 1° e 2°; 10 commi 1° e 2°; della L.R. 12-8-1974, n. 22.
Allegato A. Allegato 1: Unita' Organizzative del Consiglio Regionale
Allegato B. Allegato 2: Servizi funzionali per materia della Giunta Regionale
Allegato C. Allegato 3: Servizi di Settore della Giunta Regionale
Allegato D. Allegato 4: Servizi funzionali del Presidente e della Giunta Regionale
All. A., B., C., D.
(Finalita')
In attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, nell'ambito della materia disciplinata, i principi di cui alla presente legge regolano l'esplicazione degli interventi regionali attuativi ed integrativi della legislazione statuale per contribuire al rinnovamento, al riassetto ed al riordino del sistema delle autonomie locali e, piu' in generale, della pubblica amministrazione.
(Programmazione)
Per svolgere funzioni organicamente accorpate per materie e per obiettivi, l'attivita' del personale e' organizzata nelle unita' amministrative secondo i criteri del presente articolo.
(Decentramento e delega)
La Regione definisce con legge i livelli di decentramento e di delega delle sue funzioni amministrative e le dimensioni organizzative correlate.
L'articolazione funzionale delle strutture regionali e l'organizzazione degli enti strumentali vengono adeguate ai contenuti di tali leggi.
Agli enti ed organismi di cui al 1° comma e' assicurata, nel rispettivo ambito di competenze, la partecipazione all'azione della Regione e dei suoi organi per realizzare il decentramento previsto dall'art. 3 dello Statuto.
Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali, l'individuazione dei livelli istituzionali di decentramento e di delega ha carattere transitorio.
(Partecipazione)
La Regione, onde meglio conseguire gli obiettivi di efficienza e di partecipazione ed in attuazione dell'art. 8 dello Statuto, assicura la piu' ampia informazione su materie e settori di intervento regionale e sulla propria attivita'.
(Organizzazione del personale)
La presente legge disciplina in particolare:
- l'organizzazione del personale regionale;
- il ricorso al comando di personale e l'utilizzo degli uffici degli Enti locali;
- l'eventuale assegnazione di personale agli Enti locali singoli o associati, con il consenso degli stessi, in occasione delle procedure di cui all'art. 3.
I riferimenti istituzionali e territoriali di cui all'art. 3 della presente legge costituiscono anche le dimensioni organizzative delle collaborazioni di cui al 1° comma.
La disciplina di cui sopra, ispirata al criterio dell'integrazione delle strutture pubbliche, e' informata al metodo della programmazione, di cui costituisce uno strumento, ed e' rivolta a rendere effettivi i principi di autonomia e decentramento di cui all'art. 3 dello Statuto.
(Funzioni e attivita' del personale)
L'iniziativa e l'attivita' del personale si applica nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni forniti dagli organi, organismi ed Enti competenti.
L'organizzazione regionale e' intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalita' dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttivita' delle strutture.
(Organizzazione collegiale del lavoro)
(Mobilita' e qualificazione del personale regionale)
Questo processo di formazione costituisce l'elemento qualificante della mobilita' del personale, che la Regione, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale e del principio della contrattazione sindacale, promuove e coordina al fine di utilizzare convenientemente le capacita' dei dipendenti e di migliorarne il grado di professionalita'.
(Unita' organizzative della Regione)
- Unita' del Consiglio Regionale;
- Unita' della Giunta e del Presidente;
- Unita' dell'Organo regionale di Controllo;
- Unita' dei Comitati Comprensoriali.
Le unita' organizzative sono poste alle dipendenze funzionali degli organi ed organismi regionali presso cui operano.
L'unitarieta' dell'azione regionale, per conseguire l'integrazione di cui al precedente art. 5, si realizza attraverso l'aggregazione dipartimentale delle unita' organizzative.
(Servizi ed uffici)
I servizi sono individuati in relazione alle funzioni degli organi ed organismi della Regione, per lo svolgimento di attivita' continuative aventi omogeneita' funzionale.
I servizi si articolano, di norma, in uffici che ne costituiscono l'unita' elementare.
I servizi e gli uffici costituiscono nel loro insieme le unita' organizzative stabili.
(Servizi funzionali e di settore)
-i servizi funzionali svolgono attivita' a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo della Regione; hanno compiti generali inerenti i processi di coordinamento, di programmazione, di indirizzo, di controllo, di iniziativa degli organi regionali, e svolgono le attivita' relative all'acquisizione e alla gestione delle risorse di impiego generale per l'apparato amministrativo dell'Ente;
- i servizi di settore operano per la realizzazione degli interventi di settore di competenza dell'Ente e concorrono altresi' all'attuazione della programmazione regionale.
(Unita' organizzative del Consiglio Regionale)
Per effetto dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto al Consiglio Regionale, la disciplina di funzionamento delle unita' che gli sono attribuite e' stabilita da apposito regolamento consiliare.
Il raccordo funzionale tra le unita' organizzative del Consiglio e quelle della Giunta che svolgono funzioni analoghe e' stabilito con delibera del Consiglio Regionale, su proposta presentata d'intesa dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Servizi comuni possono essere istituiti con legge regionale.
(Unita' organizzative della Giunta e del Presidente)
I servizi di settore alle dipendenze della Giunta Regionale sono elencati nell'allegato 3).
Il Presidente e la Giunta Regionale si avvalgono dei servizi funzionali elencati nell'allegato 4).
(Servizi affari generali)
Le relative attribuzioni saranno definite ai sensi del successivo art. 38.
(Unita' organizzative decentrate)
La riorganizzazione di queste unita', fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, avviene in correlazione all'adeguamento delle loro funzioni e puo' essere attuata anche con le leggi di delega delle funzioni.
Le funzioni delle unita' organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria sono comunque riordinate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regionali che danno attuazione alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
(Uffici trasferiti dallo Stato)
l) gli Uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 15-1-1972, n. 11, dell'art. 12 del D.P.R. 15-1-1972, n. 8 e dell'art. 12 del D.P.R. 14-1-1972, n. 4;
2) gli Uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella A) allegata al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ai punti 3 e 13 ;
3) la Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, gli Ispettorati di porto, trasferiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 14-1-1972, n. 5, e gli Uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella A) allegata al D.P.R. 24-7-1977, n. 616, punti 4 e 7.
I compiti attribuiti dalle norme vigenti agli Uffici di cui ai punti l) e 2) del precedente comma e le funzioni da essi svolte sono assegnati, secondo le materie di competenza, alle unita' organizzative decentrate regionali.
I compiti attribuiti agli Uffici di cui al punto 3) e le funzioni da essi svolte sono assegnati, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ai competenti servizi regionali di settore.
Le funzioni di componenti o di presidenti di commissioni, di comitati e di altri organi collegiali, gia' demandate ai capi degli Uffici statali trasferiti, sono affidate ai dipendenti regionali responsabili delle unita' organizzative decentrate con deliberazione di Giunta, avuto riguardo alla competenza loro derivante dall'unita' organizzativa a cui appartengono.
(Unita' organizzative del Comitato di Controllo)
(Unita' organizzative dei Comitati Comprensoriali)
(Definizione)
(Istituzione)
Le unita' flessibili comuni a Giunta e Consiglio Regionale sono istituite d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza.
L'istituzione di unita' flessibili puo' essere proposta dai Coordinatori delle unita' organizzative interessate, sentiti i responsabili e i funzionari che ne fanno parte.
L'atto istitutivo delle unita' flessibili determina:
a) i compiti dell'unita' in relazione agli obiettivi;
b) le modalita' di funzionamento ed il termine per l'ultimazione del lavoro;
c) il responsabile dell'unita', i funzionari chiamati a farne parte ed i loro compiti.
La chiamata di funzionari a far parte di gruppi di lavoro non comporta, di norma, sostituzione.
All'eventuale sostituzione provvisoria, ove necessaria, si provvede con funzionari di pari livello.
(Direzione politicoamministrativa delle unita' organizzative regionali)
Nell'ambito delle linee politico-amministrative elaborate dalla Giunta, a ciascun Assessore e' attribuita, a norma dell'art. 36 dello Statuto, la responsabilita' delle funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e delle unita' organizzative corrispondenti.
(Dipartimenti)
La costituzione dei dipartimenti determina la conseguente ed omogenea aggregazione delle unita' organizzative regionali.
La direzione dei singoli dipartimenti spetta al collegio assessorile competente per materia.
I dipartimenti si avvalgono dei servizi funzionali, di settore e delle unita' flessibili.
L'individuazione dei dipartimenti e' stabilita con delibera di Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del criterio di collegialita' e degli altri principi generali stabiliti dalla presente legge.
(Funzione di coordinamento)
L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, revocabile, rinnovabile, e' attribuito, con provvedimento della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, al personale che rivesta il livello funzionale che sara' determinato nella legge regionale prevista al successivo art. 38.
I coordinatori conservano la responsabilita' del servizio cui sono eventualmente preposti.
L'attribuzione dell'incarico si riferisce:
- al coordinamento delle attivita' affini, di ampiezza risultante dalla relazione di piu' unita' organiche complesse in rapporto all'organizzazione descritta dalla presente legge;
- al coordinamento di unita' organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti nel programma regionale di sviluppo.
E' compito del coordinatore:
- curare l'organizzazione tra le attivita' dei servizi affinche' queste si svolgano in modo integrato e secondo le direttive impartite dal Presidente, dagli Assessori ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- proporre l'istituzione di unita' flessibili secondo le disposizioni di cui all'art. 20, nonche' costituire gruppi di lavoro.
I coordinatori sono responsabili dell'esecuzione dei progetti nei confronti dell'Organo o Organismo che ha definito questi ultimi e che ha conferito il relativo compito di coordinamento, e devono presentare una relazione periodica in ordine allo stato di avanzamento del progetto affidato.
(Attribuzioni del responsabile di servizio)
I responsabili dei servizi rispondono ai componenti la Giunta, agli organi ed organismi regionali sul conseguimento degli obiettivi fissati al servizio.
Il responsabile, in conferenze periodiche, consulta il personale del servizio sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.
(Attribuzioni del responsabile di ufficio)
(Responsabilita' del personale regionale)
A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
(Collegialita' del lavoro del personale regionale)
Ciascun dipendente risponde dell'apporto personale nell'attivita' collegiale.
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale)
Il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto e' disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
(Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio)
Il conferimento dell'incarico di Capo della Segreteria e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
(Segreterie particolari)
Le deliberazioni della Giunta Regionale determinano l'incarico di Segretario particolare responsabile della segreteria, che puo' essere scelto anche all'esterno dell'Amministrazione Regionale.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati dipendenti fino ad un massimo di 5 unita', per l'espletamento delle funzioni di segreteria particolare.
Le segreterie sono organizzate con deliberazione di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le proprie competenze.
(Formazione e qualificazione del personale regionale)
Esse costituiscono inoltre un metodo permanente per il piu' qualificato ed efficace espletamento di tutta l'attivita' regionale.
A tal fine operano gruppi di lavoro individuati dalla Giunta sulla base delle scelte di programmazione regionale ed in relazione all'attuazione dei singoli progetti di settore.
I gruppi di lavoro sono composti di norma dai necessari servizi funzionali regionali e si avvalgono dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico.
Le decisioni conseguenti alle norme fissate nei precedenti commi sono assunte previa tempestiva informazione alla competente Commissione consiliare.
(Determinazione degli uffici)
Con le stesse modalita' avvengono le successive modifiche.
(Attribuzione dei contingenti alle unita' organizzative)
Le decisioni conseguenti alle norme fissate nel precedente comma sono assunte previa tempestiva informazione alla competente Commissione consiliare.
(Adeguamento delle strutture)
Contestualmente propone la determinazione del numero e la qualificazione professionale del personale occorrente ed i necessari programmi di formazione.
In caso di conferimento delle deleghe amministrative agli Enti locali vengono contemporaneamente riorganizzati e, ove necessario, ridotti o soppressi i servizi interessati.
Agli adempimenti di cui sopra si provvede con legge regionale.
Il conferimento della delega puo' comportare il trasferimento agli Enti locali, d'intesa con i medesimi, del personale regionale appartenente ai servizi o uffici soppressi.
(Approvazione degli allegati)
All. 1) - Unita' organizzativa del Consiglio Regionale .
All. 2) - Servizi funzionali della Giunta Regionale.
All. 3) - Servizi di settore della Giunta Regionale.
All. 4) - Servizi funzionali del Presidente e della Giunta Regionale.
(Prima assegnazione del personale alle unita' organizzative)
La Giunta adotta la deliberazione di cui al comma precedente d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del Consiglio Regionale.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede con propria deliberazione all'assegnazione del personale per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del Consiglio.
(Elencazione dipartimentale di servizi)
- produzione e lavoro;
- assetto del territorio;
- servizi sociali.
La revisione e' soggetta alle procedure di cui all'u.c. dell'art. 22.
(Disposizione finale)
(Abrogazione norme della legge regionale 1281974, n. 22)
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