Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 82.

Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunita' Montane per la formazione di strumenti urbanistici e per il loro funzionamento degli uffici intercomunali di piano.

(B.U. 27 dicembre 1978, suppl. al n. 53)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

Per agevolare e incentivare la formazione degli strumenti urbanistici in adempimento degli obblighi e delle scadenze fissati dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi ed alle Comunita' Montane per la formazione di:
1) piani regolatori generali, comunali e intercomunali;
2) piani di zona per l'edilizia economico-popolare, comunali o consortili;
3) piani per insediamenti produttivi, comunali o consortili;
4) piani particolareggiati per il recupero e il risanamento di centri storici e piani di recupero in attuazione della legge 8 agosto 1978, n. 457;
oltreche' per la costituzione di uffici consortili intercomunali che provvedano alla redazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2.

I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici e dei programmi di cui all'art. 1 sono rapportati alla spesa convenzionale degli stessi, valutata secondo i criteri di cui all'articolo 3, ultimo comma, e sono erogati secondo le seguenti aliquote:
1) fino al massimo del 70% della spesa convenzionale per gli strumenti relativi a Comuni singoli;
2) fino al massimo del 100% della spesa convenzionale per gli strumenti di Comuni consorziati per la formazione di strumenti urbanistici, e di Comunita' Montane che operino per conto di tutti i Comuni in esse compresi.
Sono esclusi dai contributi di cui sopra i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi, gli Enti interessati debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno.
In sede di prima applicazione sono considerate per il 1978 le domande trasmesse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande devono essere corredate da:
1) una relazione sullo stato degli strumenti urbanistici con la cronologia dei precedenti strumenti a partire dal 1950;
2) copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla scelta delle modalita' di formazione dei piani, se affidati a uffici pubblici o a uffici intercomunali, esistenti oppure a tal fine costituiti, o ad esperti professionalmente idonei, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, ed ai tempi di formazione dei piani previsti dai disposti della legge regionale 56/77 sopra citata;
3) il preventivo di spesa, comprensivo delle voci di cui al 4° comma del presente articolo;
4) il piano finanziario, regolarmente approvato dagli Enti interessati, nel caso di incarico ad ufficio consortile intercomunale;
5) un estratto del bilancio riferentesi all'ultimo esercizio, comprendente il prospetto riassuntivo dei capitoli di spesa nel quale sono o saranno iscritte le somme necessarie per la formazione di strumenti urbanistici.
Il preventivo di cui al numero 3 del comma precedente si intende comprensivo di tutti gli oneri inerenti a consulenze, indagini preliminari e spese redazionali oltreche' a spese per la cartografia di base, per le quali deve essere fatto esplicito riferimento alle agevolazioni di cui alla legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48.
Il contributo di cui alla presente legge e' peraltro determinato sulla base di parametri demografici e fisici fissati con deliberazione della Giunta regionale, nella quale saranno previste anche l'entita' dei finanziamenti agli uffici consortili intercomunali, e le modalita' della loro erogazione.

Art. 4.

Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo art. 8, la Giunta regionale, sentiti i Comitati comprensoriali competenti per territorio, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti richiedenti, nel quadro di programmi semestrali di finanziamento, predisposti entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in base ai parametri adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e tenuto conto delle seguenti precedenze.
Per la concessione dei contributi avranno la precedenza i Comuni:
1) inclusi in provvedimenti regionali di carattere promozionale per l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei piani territoriali;
2) che hanno deliberato la formazione consortile di piani urbanistici intercomunali;
3) che abbiano esigenze di riordino e di rilocalizzazione di impianti produttivi;
4) in cui esistono particolari emergenze storico-ambientali e/o di interesse turistico.
Nell'ordine sono invece da posporre i Comuni:
a) che abbiano ottenuto i contributi ai sensi delle leggi regionali 23 maggio 1975, n. 34 e 7 giugno 1976, n. 31 ma non li abbiano utilizzati;
b) che abbiano accumulato gravi ritardi negli adempimenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge e' sostitutiva di ogni altra forma di finanziamento per la formazione di strumenti urbanistici dei Comuni interessati.
I contributi gia' assegnati con le leggi 23 maggio 1975, n. 34 e 7 giugno 1976, n. 31, vengono rivalutati secondo le tabelle parametriche formate dalla Giunta in applicazione dell'art. 3, mediante assegnazione integrativa, che verra' predisposta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge .
Qualora le richieste di finanziamento provengano da Comuni facenti parte di Comunita' Montane, il contributo e' attribuito preferenzialmente a queste e, in alternativa, ai Consorzi di Comuni o ai singoli Comuni, se la formazione del piano intercomunale e dei suoi strumenti esecutivi non comprende la totalita' dei Comuni che formano la Comunita' Montana o se la delega per la formazione del piano non e' stata conferita dai Comuni interessati alla Comunita' Montana.

Art. 5.

L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura:
1) con acconti fino alla concorrenza del 50% del contributo concesso, da erogare, sulla base di stati di avanzamento degli studi, nel periodo di formazione del piano fino alla data della sua trasmissione ai competenti uffici della Pianificazione e Gestione Urbanistica per la prescritta istruttoria;
2) fino alla concorrenza del residuale 50% del contributo concesso, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico. La mancata approvazione degli strumenti urbanistici o la restituzione per rielaborazioni sostanziali fa sospendere il diritto all'erogazione della quota residuale.

Art. 6.

La Costituzione di uffici intercomunali incaricati della progettazione degli strumenti urbanistici, secondo quanto previsto dal precedente articolo 1, e' subordinata all'assunzione da parte degli Enti interessati (Comunita' Montane e Comuni consorziati) di idoneo provvedimento deliberativo che ne preveda le modalita' di funzionamento.
Per il funzionamento degli uffici intercomunali la Regione eroga i contributi previsti dalla presente legge in base ai parametri e con i ratei stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3.

Art. 7.

Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale riserva una quota, pari al 20% del totale commisurata, per ciascun Comprensorio, sul totale dei contributi concessi ai Comuni appartenenti allo stesso.
La somma di cui sopra e' utilizzabile per studi e ricerche di carattere urbanistico, nell'ambito del Comprensorio; nonche' per il coordinamento dei piani urbanistici intercomunali raggruppabili nell'ambito di ogni Unita' Locale dei Servizi.
Ogni decisione di spesa di cui al comma precedente, proposta alla Giunta regionale dal Comitato comprensoriale competente per territorio, viene formalizzata con delibera della Giunta regionale, in cui sono fissate l'entita' della cifra e le modalita' della spesa.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 600 milioni per l'anno finanziario 1978 e la spesa di 1.500 milioni per l'anno finanziario 1979.
All'onere per l'anno finanziario 1978 si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo n. 7140 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, la cui denominazione e' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi e alle Comunita' Montane per la formazione di strumenti urbanistici e per il funzionamento degli uffici intercomunali di piano".
Le spese destinate a gravare sugli esercizi finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.