Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 novembre 1978, n. 68.

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

(B.U. 14 novembre 1978, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

TITOLO I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, disciplina con la presente legge la tutela dl luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie della flora spontanea e della fauna inferiore, la raccolta dei prodotti del sottobosco, e regola gli interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

TITOLO II. Tutela ambientale

CAPO I. Tutela degli ambienti lacustri e fluviali

Art. 2.
(Divieti ed interventi d i ripristino)

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio, salva determinazione di minor misura definita nei regolamenti locali.
E' vietato immettere idrocarburi, anche se parzialmente combusti, nelle acque dei fiumi e dei laghi o nella fascia di cui al precedente comma, in quantita' superiore ai limiti di accettabilita' definiti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 49.
I Comuni curano la pulizia delle rive:
a) obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
b) provvedendo all'asportazione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a ).
Spetta alle Province curare l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque lacustri e fluviali a spese dei responsabili.
Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione e al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalita' tecniche fissate dalle Province.
Le Province provvedono agli interventi di cui al precedente comma in caso di inadempimento dei responsabili ed a spese di questi.

Art. 3.
(Interventi di emergenza)

Nel caso di inquinamenti accidentali che investano ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalita' e per i quali e' necessario un intervento di emergenza, il Presidente della Giunta Regionale predispone o promuove, con gli Enti locali e i privati eventualmente interessati, un programma di intervento di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalita' di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumere.

Art. 4.
(Interventi pubblici)

La Regione interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili o siano conseguenti ad eventi naturali.
In particolare cura, a proprie spese, e delegando gli interventi alle Province territorialmente competenti:
a) l'asportazione e il trasporto dei rifiuti e dei detriti esistenti sulle acque lacustri o fluviali o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
b) l'asportazione dalle superfici lacustri e fluviali degli idrocarburi;
c) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
d) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonche' la rimozione delle spoglie di pesci quando si verifichino morie.

CAPO II. TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE

Art. 5.
(Divieti e interventi di ripristino)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'Amministrazione comunale territorialmente competente.
I Comuni provvedono alla pulizia dei siti di cui al precedente comma secondo le modalita' previste dal 3. comma dell'art. 2 della presente legge.
Spetta ai Comuni disciplinare in propri regolamenti la materia relativa ai depositi ed al trasporto dello stallatico.

Art. 6.
(Accensione di fuochi)

Dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosita' stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilita' di incendio.
A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi.
Nel caso previsto dal comma precedente, gli interessati devono usare le necessarie cautele usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano altresi' ai campeggiatori e ai gruppi turistici.

Art. 7.
(Abbruciamenti)

Nei territori inclusi nel Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito solo quando la distanza dai boschi supera i metri 100 ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino a totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

Art. 8.
(Aree attrezzate)

I Comuni e le Comunita' Montane, nell'ambito dei Piani Regolatori, possono individuare, acquistare o affittare aree idonee ad accogliere il turismo sociale ed il campeggio libero.
Al fine di attrezzare tali aree la Regione puo' concedere agli Enti locali di cui al comma precedente che ne facciano domanda, contributi in capitale nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9.
(Fuori strada)

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle localita' a cio' destinate dal Comune o dalla Comunita' Montana territorialmente competenti.
I sentieri di montagna e le mulattiere, nonche' le strade forestali, sono considerate ai fini della presente legge, percorsi fuori strada.
E' vietato inoltre esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi fuoristrada sulle strade interpoderali di collina e pianura.
Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonche' i veicoli in servizio statale.
L'esercizio dello sci d'erba e' disciplinato ai sensi del 1° comma del presente articolo.

TITOLO III. Tutela della flora spontanea

Art. 10.
(Cotica erbosa superficiale)

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Art. 11.
(Vegetazione erbacea e arbustiva)

La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non puo' essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque.
E vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla Giunta Regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate e i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche.

Art. 12.
(Flora spontanea protetta)

Agli effetti della presente legge e' considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.
(Elenchi delle specie di flora protetta)

Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, predispone, con proprio decreto, l'elenco delle specie floristiche a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione anche di parti di esse.
Le Comunita' Montane e, per i territori non classificati montani, le Amministrazioni provinciali sono delegate a predisporre, sentito il Comitato consultivo di cui al comma precedente, appositi elenchi delle specie floristiche a protezione limitata, indicandone i limiti quantitativi di raccolta.
Gli elenchi sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti lungo i confini delle zone in cui la raccolta e' interdetta o limitata.
Sono vietati il commercio e la vendita delle specie protette o di parte di esse, tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'articolo 16.
E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle specie protette.

Art. 14.
(Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli)

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio delle specie protette a scopo di fienagione ne' di pascolo ad opera del bestiame quando sia effettuato o fatto effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente titolo su di esso.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 30, puo' interdire temporaneamente lo sfalcio e il pascolo in quelle aree dove ci siano specie protette in via di estinzione. In tal caso la Regione provvede ad indennizzare il proprietario o l'avente titolo.

Art. 15.
(Piante officinali spontanee)

Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali di spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 13 della presente legge, e' soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole del Comitato consultivo di cui all'art. 30, da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalita' tecniche di raccolta disposte dall'Ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in eta' lavorativa, indicano nella domanda la specie delle piante e la localita' ove intendono esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso i Comuni interessati.

Art. 16.
(Esclusioni dai divieti)

Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 13 e 15 le specie floreali che provengono da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici.
Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
E' inoltre ammessa la vendita delle specie protette raccolte con regolari autorizzazioni di cui all'art. 18 nei limiti dei quantitativi autorizzati ed entro un anno dallo scadere dell'autorizzazione.
Il produttore che coltiva tali specie, deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui e' situato il fondo e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per gli opportuni controlli.

Art. 17.
(Incentivazione della coltivazione delle specie protette)

La Regione, per promuovere la coltivazione delle specie protette puo', su domanda degli interessati:
a) concedere contributi, nel limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto delle sementi e per le opere di primo impianto;
b) mettere a disposizione adeguati quantitativi di sementi;
c) concedere contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. per la produzione di sementi a coltivatori, istituti ed enti.
L'entita' dei contributi e le modalita' di coltivazione sono stabilite dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30.

Art. 18.
(Autorizzazioni in deroga)

Le Comunita' Montane e, per i territori non classificati montani, le Amministrazioni Provinciali, per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi di cui all'art. 13 per scopi scientifici, farmaceutici, industriali, commerciali o per usi familiari.
Nella richiesta di autorizzazione rivolta ai suddetti Enti devono essere specificati lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verra' effettuata, nonche' il quantitativo necessario.
L'autorizzazione fissa le modalita', la zona e la durata della raccolta, comunque non superiore ad un anno e le limitazioni qualitative e quantitative.
Gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in deroga possono stabilire particolari condizioni per i residenti nei Comuni dove avviene la raccolta, quando questa costituisca fonte di lavoro e sussistenza.
Il Presidente della Giunta Regionale puo', sentito il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, autorizzare la raccolta, su tutto il territorio della regione, a scopo di studio, di un numero limitato di esemplari di piante protette.

TITOLO IV. Raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 19.
(Prodotti del sottobosco)

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, anche non commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.

Art. 20.
(Raccolta di funghi)

La raccolta dei funghi e' consentita per una quantita' giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori. La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona ).
I cartelli, recanti la scritta "Raccolta di funghi riservata", devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a m. 1,50 e non superiore a m. 3,00 e ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Art. 21.
(Funzioni dei Comuni)

In attuazione del precedente articolo 20, i Comuni, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di protezione della natura, possono stabilire, con proprio regolamento, criteri, modalita' e limiti per l'esercizio della raccolta.

Art. 22.
(Deroghe)

Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprieta' o dei quali abbiano L'usufrutto o il possesso.
I residenti nel Comune per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal Sindaco a raccogliere funghi senza le limitazioni di cui all'articolo 20.

Art. 23.
(Raccolta del tartufi)

La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo e' regolata dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentite le Associazioni interessate, fissa annualmente con proprio decreto i periodi di raccolta.
La raccolta e' consentita con l'ausilio del cane e con l'uso dell'apposita zappetta. E' fatto obbligo di ricoprire con lo stesso terreno lo scavo effettuato per l'asportazione del tartufo.

Art. 24.
(Altri prodotti del sottobosco)

Per gli altri prodotti del sottobosco e' consentita la raccolta individuale giornaliera e salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalare con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:
- muschi Kg. 0,300
- fragole Kg, 1,00
- lamponi Kg. 1,00
- mirtilli Kg. 1,00
-.more Kg. 1,00
- bacche di ginepro Kg. 0,200
I quantitativi di cui al comma precedente possono essere modificati, con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, in relazione a situazioni locali o all'andamento stagionale.
I Sindaci dei Comuni montani possono autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attivita' agricola a titolo principale.

Art. 25.
(Modalita' di raccolta)

E vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora di cui all'art. 13.
E altresi' vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: nonche' estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Art. 26.
(Divieti)

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.
Il divieto non si applica ai soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 22.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la raccolta dei prodotti del sottobosco puo' essere impedita a chiunque, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma, qualora venissero a prevedersi o a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

TITOLO V. Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 27.
(Formica Rufa)

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo formica Rufa, o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
E' altresi' vietato commerciare o vendere, salve le attivita' del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonche' uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.
Le specie protette del gruppo formica Rufa sono: Formica lugubris, Formica rufa, Formica aquilonia, Formica polyetena.

Art. 28.
(Anifibi e molluschi)

E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonche' la cattura, il trasporto e il commercio dei rospi del genere Bufo.
Dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo e' vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.
Dal 1° marzo al 10 settembre e' vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con chiocciola).
Nel restante periodo dell'anno e fatte salve le competenze dei Comuni richiamate nel precedente art. 21, la cattura di rane adulte e' consentita per quantitativi non superiori ad 1 Kg. e quella di lumache e' consentita per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri, per ciascuna specie e per persona.
Chiunque intenda catturare rane e lumache per quantitativi superiori, in quanto fonte di lavoro stagionale, deve presentare domanda al Sindaco del Comune territorialmente competente, che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio comunale.
La raccolta e' vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
E' comunque vietata la raccolta di rane non adulte e di lumache il cui diametro conchigliare sia inferiore a 3 cm., determinabile con apposito anello.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano allevamento di una o piu' delle suddette specie di animali.
Gli allevamenti di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e il loro esercizio non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i proprietari devono certificare le varieta', l'origine e la destinazione.

Art. 29.
(Gamberi)

E' vietata la cattura, il trasporto e il commercio di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
Agli allevamenti di gamberi d'acqua dolce si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del precedente articolo 28.
Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca sportiva ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
La Regione cura il controllo e il ripopolamento delle acque libere delegandone l'esercizio agli Enti locali.

TITOLO VI. Norme comuni

Art. 30.
(Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturali)

Ai fini della presente legge e' istituito il Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale, composto da:
- l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente;
- cinque esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre nominativi, su proposta delle facolta' universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali e di Agraria e delle associazioni naturalistiche piu' rappresentative della Regione;
- tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
- tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative;
- l'Ispettore regionale delle Foreste, o suo delegato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.
Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; puo' essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunita' Montane e dai Comitati Comprensoriali; puo' proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale.

Art. 31.
(Raccolta a fini scientifici e didattici)

Il Presidente della Giunta Regionale puo' autorizzare, in deroga agli articoli 13, 15, 20, 23, 27, 28 e 29 della presente legge, gli istituti universitari, gli enti di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche legalmente riconosciute alla raccolta delle specie indicate per fini scientifici o didattici.
La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla Giunta regionale e specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.
L'autorizzazione deve indicare la durata, le modalita' e le quantita' massime di raccolta ed e' subordinata al consenso del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso.
Della raccolta deve essere dato preavviso, almeno dieci giorni prima, agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Quanto raccolto non puo' essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 32.
(Istruzione e propaganda)

La Regione, nell'ambito della propria competenza e della normativa in materia di formazione professionale, provvede ad istituire corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale, oltre che per il personale addetto alla vigilanza per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.
Essa promuove altresi' ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorita' scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
Le attivita' di cui ai commi precedenti possono essere svolte, d'intesa e su autorizzazione della Giunta Regionale, dagli Enti locali territoriali, dalle Amministrazioni Provinciali, e dagli Enti ed associazioni di cui al precedente comma.

TITOLO VII. Vigilanza e sanzioni

Art. 33.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie.
Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del Presidente della Giunta Regionale, delle Comunita' Montane e delle Amministrazioni Provinciali, fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui all'art. 32,
Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e prestare giuramento davanti al pretore.
Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identita', i Comuni, le Province, le Comunita' Montane e i Consorzi dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Della segnalazione o denuncia, nonche' dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene. Chiunque puo' prendere visione ed estrarne copia previo pagamento delle spese occorrenti.

Art. 34.
(Sanzioni amministrative)

Per le violazioni dei divieti di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 23, si applicano le sanzioni amministrative da L. 10.000 a L. 1.000.000, avendo riguardo alla gravita' delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.
Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 2, il massimo della sanzione amministrativa e' elevato a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Per le violazioni alle norme di cui all'art. 23, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.
Le specie floreali ed animali, ed i prodotti del sottobosco, oggetto della violazione, sono confiscate.

Art. 35.
(Procedura amministrativa)

Della violazione e' redatto, a cura dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 33, apposito verbale.
Copia del verbale e' consegnata immediatamente al trasgressore e, ove cio' non sia possibile, notificato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, a cura del Comune nel cui territorio e' avvenuta la violazione.
Il Sindaco, decorsi trenta giorni dalla consegna o dalla avvenuta notifica del verbale e assunte sommarie informazioni, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore per l'adempimento il termine di trenta giorni, entro i quali puo' essere proposto ricorso avanti il Presidente della Giunta Regionale.
Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso avanti il Presidente della Giunta Regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

TITOLO VIII. Disposizioni finanziarie

Art. 36.
(Proventi)

Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.

Art. 37.
(Disposizioni contabili)

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 467.550.000 negli anni dal 1978 al 1980. Per l'anno 1978 la quota di spesa e' determinata in lire 167.550.000.
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari e' rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
All'onere di lire 167.550.000 per l'anno finanziario 1978 si provvede:
- per lire 15.000.000, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n . 335;
- per lire 102.550.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;
- per lire 50.000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.600 del bilancio per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 saranno corrispondentemente iscritti i seguenti appositi capitoli;
-"Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora e della fauna e per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali", con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- "Contributi per la realizzazione di aree attrezzate, per la coltivazione delle specie di piante protette e per gli indennizzi ai proprietari di fondi", e con lo stanziamento di lire 127.550.000, in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 e' conseguentemente ridotto di lire 117.550.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IX. Disposizioni finali

Art. 38.
(Disposizioni abrogate)

La legge regionale 13 agosto 1974, n. 24, "Protezione della flora", e' abrogata.

Art. 39.
(Dichiarazione d 'urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.