Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 novembre 1978, n. 65.

Norme per il conferimento di incarichi e consulenze nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale.

(B.U. 14 novembre 1978, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

Per lo studio e la ricerca in merito a problemi di particolare rilievo scientifico, tecnico e legislativo connessi allo svolgimento di funzioni regionali in attuazione di programmi di dipartimento o di assessorato, per la soluzione di problemi richiedenti specifica competenza professionale od iscrizione in albi professionali; per l'esplicazione a tempo limitato di mansioni specializzate, e' ammesso il conferimento di consulenza ed incarichi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione Regionale, solo quando la professionalita' richiesta non consenta l'impiego di personale regionale o la sua formazione o l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, oppure quando non sia possibile provvedervi con le strutture dell'Istituto di Ricerca Regionale e degli Enti Regionali.
Nel conferimento delle consulenze e degli incarichi si dovra' tener conto della legge sull'ordinamento degli Uffici, dei piani di utilizzazione e di formazione per il personale regionale.
Per gli studi e le ricerche per la predisposizione dei piani regionali, dei piani settoriali e dei piani per aree sub-regionali la Regione si avvale di regola dell'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (l'IRES) e dell'Ente per lo Sviluppo dell'Agricoltura del Piemonte (l'ESAP)

Art. 2.
(Disposizioni generali)

Le deliberazioni per il conferimento delle consulenze e degli incarichi sono adottate dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti.
I suddetti stanziamenti debbono essere documentati con programma previsionale annuale.
Tali deliberazioni devono determinare l'oggetto, i termini, le condizioni e le modalita' per l'espletamento delle consulenze e degli incarichi, il relativo impegno di spesa e lo schema di convenzione da stipularsi.
Lo schema di convenzione deve prevedere il programma di svolgimento della consulenza o dell'incarico.
Consulenze ed incarichi possono essere affidati soltanto per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 6 mesi, tranne casi eccezionali, in cui possa agevolmente prevedersi, sulla base del programma di cui sopra, un impegno di lavoro non espletabile entro tale termine, comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.
Il termine fissato puo' essere prorogato solo per giustificati motivi e per una volta soltanto.

Art. 3.
(Consulenze)

La consulenza e' lo strumento per l'affidamento e l'espletamento di studi, e di ricerche o di progettazioni di competenza regionale.
Le consulenze affidate dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e in base allo specifico piano di utilizzo di assessorato o di dipartimento, possono essere conferite a:
a) Universita' o Politecnico;
b) Altri Enti o istituti scientifici di natura pubblica;
c) Organismi specializzati; esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacita' professionale, da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessita' dei problemi oggetto della consulenza.
Nel conferimento di consulenze, dovra' essere, di regola, rispettato l'ordine di priorita' previsto nel comma precedente.
In nessun caso le consulenze potranno essere conferite a ex dipendenti di Amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 30-6-1972 n. 748.

Art. 4.
(Incarichi a contratto, a tempo determinato)

L'incarico e' lo strumento per l'affidamento a tempo limitato, in via eccezionale, di funzioni particolari che richiedono conoscenze altamente specializzate, non riscontrabili fra il personale regionale.
Tali incarichi possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 81, 5° e 6° comma dello Statuto, a persone singole, in possesso di peculiari e notorie esperienze professionali.
Vale per gli incarichi sopraddetti il divieto di cui al precedente art. 3 ultimo comma.
L'incarico non costituisce requisito per l'assunzione in ruolo, ne' titolo per la riduzione del limite di eta' per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.
Quando l'incarico debba essere affidato per un periodo di mesi superiore a 6 o debba essere prorogato a norma del precedente art. 2, la Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che ha disposto l'incarico, presenta contestualmente proposte di modifica dell'organizzazione degli Uffici regionali e proposte per la formazione del personale regionale, o per l'assunzione del personale occorrente, ove si riscontri l'esigenza di continuare ad avvalersi del tipo di professionalita' richiesto con l'incarico affidato.
Gli incarichi per l'espletamento di attivita' altamente specializzate, relative all'attuazione di programmi e procedure di carattere generale, di particolare complessita' e rilievo o che comportino deroghe ai termini previsti dall'art. 2, devono essere sottoposti al preventivo parere della Ia Commissione consiliare, bilancio e programmazione, e comunque non possono protrarsi per piu' di tre esercizi finanziari e in ogni caso cessare alla scadenza della legislatura nella quale sono stati conferiti.

Art. 5.
(Commissioni consultive di studio)

La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le finalita' e gli scopi indicati dall'art. 1, con le modalita' di cui all'art. 2, possono altresi' costituire commissioni consultive di studio, composte anche da professionisti o da esperti esterni all'Amministrazione regionale.
Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla L.R. 2-7-1976, n. 33.

Art. 6.
(Compensi)

I compensi per le consulenze e gli incarichi devono essere, di regola, stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti, per le attivita' oggetto dell'incarico o per quelle piu' affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli Enti, Istituti ed organismi di cui al 2° comma dell'art. 3, oppure devono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a funzionari regionali inquadrati negli ultimi due livelli, in riferimento al tipo di risultato richiesto ed effettuato o comunque sulla base della oggettiva entita' della prestazione espletata.

Art. 7.
(Pubblicita')

La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 15 giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta di Consiglio delle relative deliberazioni.
Saranno inoltre comunicati rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta, nei casi in cui siano previsti, i testi delle relazioni e degli elaborati conclusivi degli studi, ricerche e consulenze effettuate.

Art. 8.
(Oneri finanziari)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 2250 del bilancio 1978 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.

Art. 9.
(Forma finale)

La legge regionale 4-1-1973, n. 1 e' abrogata.