Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 64.

Modifiche alle leggi regionali relative a contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea.

(B.U. 7 novembre 1978, n. 46)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1977, le provvidenze di cui alle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23 con successive integrazioni, alle leggi regionali 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61 sono estese ai servizi pubblici di trasporto di persone su strada di competenza della Regione, indipendentemente dal sistema impiegato.
Con la medesima decorrenza le leggi regionali 24 novembre 1975, n 56 e 14 dicembre 1977, n. 61 si applicano anche a favore delle aziende private, che hanno il personale regolato con il contratto FENIT, nella medesima misura stabilita per quelle con il personale regolato con il contratto ANAC, con esclusione dei servizi per i quali viene corrisposta la sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 2.

A modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1977, n. 61, dall'entrata in vigore della presente legge i contributi di cui alle leggi regionali 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, non sono accordati per i servizi che beneficiano della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 1977, n. 61 le provvidenze di cui alle leggi 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, gia' applicate nei riguardi di servizi esercitati da aziende private, continuano ad essere erogate a favore delle aziende pubbliche, che hanno rilevato detti servizi, nella misura stabilita dalle leggi medesime, non incrementata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sempre restando il divieto di cumulo con la legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Art. 4.

A fronte dell'aumento dei costi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada, lo stanziamento della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, a decorrere dall'esercizio 1978, viene incrementato di 660 milioni.

Art. 5.

Ai maggiori oneri complessivi di 1200 milioni derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4 della presente legge si provvede mediante la iscrizione, in termini di competenza e di cassa ai capitoli n. 5870, 5890 e 5910 del bilancio di previsione per l 'anno 1978 delle rispettive somme di 740 milioni, 400 milioni e 60 milioni, previa riduzione in termini di competenza e di cassa di 400 milioni sul cap. n. 5860, di 150 milioni sul cap. 5920, di lire 120.120.000 sul cap. 5800 e di lire 529.880.000 sul cap. 5900.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.