Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste.

(B.U. 12 ottobre 1978, n. 42)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
All. A., B., C., D., E., F., G., H., I., L., M., N.

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte con la presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' agricole, zootecniche e forestali, di aumentare la produttivita' delle aziende, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'Associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con speciale riferimento alle zone montane e collinari:
- disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di Agricoltura e foreste, diversi da quelli di cui alla Legge regionale 22-2-1977, n. 15 "Norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'Agricoltura", per i quali rimane ferma la disciplina ivi prevista;
- ridefinisce le modalita' e le procedure di tali interventi per adeguarli alla piu' recente legislazione statale ed alle finalita' di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 9-2-1978, relativa alla revisione delle leggi regionali di spesa e per coordinarli tra loro e con quelli previsti dalla restante legislazione regionale e, in particolare, con le disposizioni della Legge regionale 19-8-1977, n. 43, sulle procedure della programmazione;
- dispone il finanziamento degli interventi stessi, per il periodo 1978-82 in rapporto al piano regionale di sviluppo, ed ai programmi regionali di settore che saranno approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 27-12-1977, n. 984.

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 2.
(Beneficiari)

Fatte salve le disposizioni particolari previste dai successivi articoli, possono beneficiare delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge:
1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate;
2) le cooperative agricole ed i loro Consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
3) le altre cooperative agricole o i loro Consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti;
4) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
5) gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati che esercitino l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15;
6) le Associazioni fra le imprese familiari diretto-coltivatrici composte da almeno 5 soci, ciascuno dei quali titolare di una azienda agricola nella zona, costituite con atto pubblico e il cui statuto preveda il voto pro-capite;
7) le societa' di cui all'art. 7 della legge 27-12-1977, n. 984;
8) gli Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nei campi delle produzioni zootecniche, agricole e forestali, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione;
9) i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
10) l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.
Tra le cooperative agricole sono comprese quelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente.
Agli effetti dei benefici previsti dalla presente legge, le aziende ed i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi, usufrutto o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprieta'.
L'affitto deve garantire una detenzione stabile e duratura del fondo ed il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al 3° comma dell'art. 23 della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le Comunita' Montane, i Comuni singoli od associati ed i loro Consorzi, le aziende speciali, i Consorzi forestali, le cooperative ed i loro Consorzi, con particolare riguardo alle cooperative costituite tra i lavoratori agricoli e forestali per l'attivita' di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali, nonche' per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco, gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e ogni altro proprietario o possessore a titolo legittimo di terreni; nonche' le societa' forestali costituite per una durata non inferiore ad anni 18. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio di piu' aziende agricole e purche' l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo, puo' essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli.

Art. 3.
(Criteri generali e condizioni)

Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui alla L.R. 21-4-1978, n. 20 e con i piani delle Comunita' Montane, ove esistenti.
Gli investimenti agrari e fondiari devono altresi' essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo ai sensi della L.R. 22-2-1977, n. 15 ove il loro importo superi 15.000 unita' di conto per ogni unita' lavorativa o l'importo che sara' stabilito dai competenti Organi Comunitari o Nazionali.
Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendali od interaziendali non finanziabili per carenza di fondi ovvero non approvabili ai sensi della Legge regionale 22-2-1977, n. 15, per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purche' gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e sempreche' venga raggiunto almeno il 70% dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla Legge regionale 22-2-1977, n. 15.
Possono altresi' essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le domande presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al successivo art. 68 non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validita' economica ed essere commisurate alle effettive necessita' delle aziende. Il giudizio sull'azienda deve tenere conto delle sue concrete possibilita' di sviluppo, nonche', quando trattasi di iniziative relative ad attivita' di produzione, dell'eta' dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice e del loro impegno ad esercitare l'attivita' agricola per almeno 10 anni.
Ai sensi dell'art. 7 della legge 27-12-1977, n. 984, le unita' lavorative assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla legge 1-6-1977, n. 285, e successive modificazioni per l'incremento dell'occupazione giovanile in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.
L'importo massimo di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento verra' determinato dalla Giunta Regionale, salvo che non sia gia' stabilito da disposizioni particolari della presente legge; comunque, per le aziende singole non puo' superare quello previsto, in rapporto alle unita' lavorative, agli artt. 12 e 18 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15 e successive modificazioni.
La concessione dei benefici previsti dal successivo art. 35 per la costruzione, il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento dei fabbricati rurali ad uso di abitazione e' subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel Comune di residenza od in quelli limitrofi.
Le aziende ad indirizzo zootecnico devono gia' avere, o dimostrare di poter raggiungere, una capacita' produttiva di unita' foraggere rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:
1) per il bestiame bovino, equino, ovino e caprino almeno del 60% se poste in pianura ed almeno del 40% se poste in montagna e collina;
2) per il bestiame suino od avicunicolo, almeno del 35% se poste in pianura ed almeno del 25% se poste in collina ed in montagna.
Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino, e che non sono in possesso della attestazione di allevamento indenne da tubercolosi e da brucellosi, possono ottenere, sino al 31-12-1981, le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' abbiano in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.
Per le altre specie e' richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti.
Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni.
Per i terreni acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge, valgono le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla vigente legislazione statale in materia.
Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui alla presente legge non puo' essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perche' ritenuto non piu' idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva.
Chi contravviene agli obblighi di cui ai precedenti commi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
In deroga a quanto stabilito dal 2° comma del presente articolo, nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge e alle condizioni ivi contemplate, possono altresi' essere ammesse a finanziamento, anche in assenza di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, le istanze presentate entro il 9-6-1977 ai sensi della L.R. 8-9-1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalita' dalla Regione o da altri enti se non entro i limiti previsti dalla presente legge.
Il cumulo e' ammesso solo nel caso di infrastrutture a carattere collettivo e comunque non oltre l'intero ammontare della spesa.

Art. 4.
(Priorita')

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e' adottato il seguente ordine di priorita':
1) le opere da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4-6-1975, n. 43 e nei piani di ricomposizione fondiaria di cui al successivo art. 32;
2) i titolari e coadiuvanti di imprese familiari diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22-11-1954, n. 1136 e 9-1-1963, n. 9, le cooperative costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1-6-1977, n. 285;
3) le Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;
4) gli altri imprenditori agricoli singoli od associati;
5) altri beneficiari.
Nell'ambito di ciascuna delle priorita' previste ai punti 2) e 4) del primo comma del presente articolo, debbono essere altresi' rispettate, nell'ordine, le seguenti ulteriori precedenze:
a) beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi dei commi 2°e 3° dell'art. 3;
b) beneficiari che si impegnino a tenere la contabilita' aziendale ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15.
Al finanziamento degli investimenti agrari e fondiari di cui al precedente articolo 3 non inseriti in un piano aziendale ed interaziendale di sviluppo puo' essere destinata una quota non superiore al 20% dei relativi stanziamenti, da erogarsi prescindendo dalle precedenze di cui al 2° comma.
L'accoglimento delle domande secondo le priorita' stabilite dal presente articolo sara' attuato, nell'ambito della competenza di ogni singolo ufficio regionale, sull'insieme delle istanze pervenute entro le scadenze che verranno stabilite dalla Giunta Regionale, tenendo conto della natura dell'iniziativa.

Art. 5.
(Procedure)

a) Competenze della Giunta Regionale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale.
La Giunta indica altresi' gli Uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentito il Comitato Tecnico Consultivo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15 e la competente Commissione del Consiglio Regionale.
b) Commissione consultiva.
E' istituita una Commissione Consultiva presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.
La Commissione e' nominata con deliberazione della Giunta Regionale.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
c) Domande - Normativa generale.
Gli imprenditori agricoli e coloro che ritengono di averne diritto, possono in ogni tempo rivolgere istanze riguardanti i settori oggetto della presente legge anche se lo specifico intervento richiesto non e' previsto dalle norme in vigore, ovvero sono esauriti i fondi assegnati per l'intervento stesso.
La ricezione delle istanze non implica alcun impegno all'accoglimento di esse da parte dell'Amministrazione Regionale, tuttavia la situazione delle domande potra' essere presa in considerazione come uno degli elementi che concorrono all'aggiornamento dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle scelte fondamentali della programmazione nazionale e regionale.
L'Amministrazione Regionale e' comunque tenuta a dare una risposta entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
Ai sensi degli artt. 2, 4 e 20 della legge 4-1-1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente a riceverle, con l'osservanza delle modalita' ivi previste.
d) Domande per gli interventi di cui al titolo IX.
Le domande per ottenere la concessione delle anticipazioni delle provvidenze della legge 25-5-1970, n. 364, in applicazione dell'articolo 55 della presente legge devono essere presentate entro i 50 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni della Giunta Regionale relative alla delimitazione del territorio danneggiato.
Le domande per ottenere la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 56 della presente legge dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se riferite ad eventi precedenti a tale data, ovvero entro 60 giorni dagli eventi verificatisi successivamente.
e) Realizzazione anticipata di opere ed acquisti.
L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole, e' consentito anche prima del formale atto d'impegno, purche' sia successivo alla presentazione della domanda di contributo.
La stipulazione dell'atto di acquisto dei terreni puo' essere autorizzata prima della emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'Amministrazione Regionale, ne' da' diritto a preferenze o priorita'.
La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo puo' avere luogo anche prima del provvedimento di concessione purche' avvenga in data successiva all'approvazione del piano aziendale o interaziendale.
La realizzazione delle opere e l'acquisto di terreni inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo non ancora approvato, ovvero non inseriti in un piano, puo' aver luogo anche prima di un formale provvedimento d'impegno, ma solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.
La richiesta di autorizzazione non puo' essere presentata prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda intesa ad ottenere le agevolazioni regionali.
Sulla richiesta di autorizzazione gli uffici competenti devono esprimersi, tassativamente, entro 45 giorni dal suo ricevimento; trascorso inutilmente questo termine, il richiedente puo' realizzare, a proprio rischio, gli investimenti indicati nella richiesta.
Le autorizzazioni e la realizzazione delle opere e degli acquisti effettuati ai sensi dei commi precedenti non comportano impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale ne' danno diritto a precedenze o priorita'.
Le autorizzazioni implicano che l'Amministrazione Regionale prende atto che le opere o gli acquisti non sono ancora stati effettuati e che, pertanto, la loro realizzazione anticipata non preclude di per se' l'ammissibilita' alle agevolazioni, qualora sussistano tutti i rimanenti requisiti previsti dalla presente legge.
Le opere e gli acquisti effettuati potranno essere ammessi al finanziamento solo se siano giudicati tecnicamente rispondenti ed adeguati alle necessita' delle aziende.
f) Acconti.
Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge, l'Amministrazione Regionale puo' erogare acconti nelle seguenti misure:
1) per le opere collettive:
- fino al 50%, ad avvenuto inizio dei lavori;
- fino ad un ulteriore 40% su dichiarazione del direttore dei lavori vistata dai competenti uffici regionali;
2) per opere al servizio di aziende agricole singole:
- fino al 75% in relazione all'importo dei lavori gia' eseguiti.
I criteri, le modalita' e le procedure verranno stabilite dalla Giunta Regionale.
g) Disposizioni particolari per la forestazione.
L'Amministrazione Regionale provvede alla realizzazione degli interventi relativi al settore della forestazione direttamente, oppure con il sistema del cottimo fiduciario, oppure mediante concessione, salvo gli interventi realizzati direttamente dai beneficiari con il contributo in capitale della Regione.
In tutti i casi, quando l'esecuzione dei lavori viene affidata a terzi, dovra' essere data preferenza, a parita' di condizioni, alle cooperative formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali, esistenti ed effettivamente operanti nell'ambito di ciascun territorio provinciale. In applicazione dell'art. 9, 2° comma, della legge 3-12-1971, n. 1102, la Regione e' autorizzata a procedere all'esproprio, con le modalita' e le procedure previste dagli artt. 9 e seguenti della legge 22-10-1971, numero 865, cosi' come disposto dal Decreto Legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974, n. 247, sono altresi' richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo VIII della Legge regionale 25-12-1977, n. 56.
h) Reclami.
Avverso le determinazioni sulle domande e' ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, o, in difetto dalla pubblicazione, reclamo al Presidente della Giunta Regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della commissione consultiva di cui alla lettera b) del presente articolo.
i) Collaborazioni.
La Giunta Regionale, per l'attuazione della presente legge, puo' avvalersi dell' E.S.A.P. e degli uffici di Enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonche' di Associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.

Art. 6.
(Decentramento)

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura provvedono, nell'ambito del territorio di propria competenza:
1) all'approvazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale di cui all'art. 3 della presente legge;
2) alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento di agevolazioni relative a domande avanzate per i seguenti tipi di interventi:
a) contributi per acquisto di riproduttori;
b) contributi per l'alpeggio e per l'allevamento stanziale;
c) indennizzi per prove di progenie;
d) contributi in capitale per l'impianto o il reimpianto di coltivazioni pregiate;
e) contributi in capitale per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana;
f) contributi in capitale per acquisti di macchine ed attrezzature agricole;
g) contributi in capitale di cui all'art. 5, 2° comma, della legge 25-5-1970, n. 364;
3) all'emissione dei nulla-osta relativi a:
a) prestiti di esercizio a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole;
b) mutui a tasso agevolato per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici;
c) mutui a tasso agevolato per la realizzazione di strutture produttive e sistemazioni agrarie al servizio di aziende singole, escluso il miglioramento dei pascoli in zona montana.
Gli Uffici dei Veterinari Provinciali provvedono, nell'ambito del territorio di propria competenza, alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del premio di sostituzione del bestiame infetto.
Restano riservati in modo specifico alla Giunta Regionale:
a) la concessione e liquidazione dei benefici relativi agli interventi non contemplati nel punto 2) del 1° comma ed al secondo comma del presente articolo;
b) la emissione dei nulla-osta relativi a prestiti e mutui non contemplati al punto 3) del presente articolo;
c) gli interventi previsti dai titoli VII e VIII della presente legge;
d) la proposta di prestazione di garanzie fidejussorie;
e) la liquidazione del contributo regionale negli interessi relativo a prestiti e mutui a tasso agevolato.
Copia di ogni provvedimento adottato dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e dagli Uffici dei Veterinari Provinciali ai sensi della presente legge e' trasmessa all'Assessorato Regionale Agricoltura e foreste, entro il termine di 5 giorni.
Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive e infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta Regionale sente la Commissione Consultiva di cui al precedente art. 5, lettera b).

Art. 7.
(Integrazione dell'art. 26 della Legge regionale 2221977, n. 15)

Le sostituzioni di membri delle Commissioni Consultive Comprensoriali di cui all'art. 26 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15, sono effettuate dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste su richiesta della stessa Organizzazione o Ente che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 8.
(Commissioni Comprensoriali Consultive)

I provvedimenti concessivi ed i nulla-osta di cui al precedente art. 6, relativi ad importi di spesa ammessa superiore a L. 5 milioni, sono adottati dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, sentita la Commissione Consultiva Comprensoriale, nominata ai sensi dell' art. 26 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15, competente per territorio.
La Commissione predetta si riunisce presso le sedi che saranno indicate dalla Giunta Regionale con le istruzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
I provvedimenti adottati in difformita' dai pareri espressi dalle Commissioni suddette devono essere adeguatamente motivati.
Inoltre deve essere sentita la Commissione in merito alle conclusioni istruttorie negative relative agli interventi di cui all'art. 6, 1° e 2° comma, sempreche' relativi ad importi di spesa ammessa superiore a L. 5 milioni.
Per il finanziamento di interventi riferiti a piani aziendali od interaziendali di sviluppo, sui quali la Commissione Comprensoriale Consultiva si e' gia' favorevolmente espressa, ma che non sono stati approvati per esaurimento dei fondi disponibili, rimane valido il parere gia' pronunciato.

Art. 9.
(Pubblicita' degli atti amministrativi)

I provvedimenti di concessione dei benefici in materia di Agricoltura e foreste sono pubblicati a cura della Giunta Regionale con l'indicazione del nominativo dei beneficiari, del tipo di intervento e della spesa a carico dell'Amministrazione.
La pubblicazione e' affissa nell'albo pretorio dei Comuni, negli Uffici regionali ed e' inviata gratuitamente alle sedi regionali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute, delle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative, alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di produttori maggiormente rappresentative ed alla Presidenza del Consiglio Regionale.
Ai termini dell'art. 65, 2° comma, dello Statuto regionale, qualsiasi cittadino puo' avere copia integrale dei provvedimenti di concessione di benefici in materia di Agricoltura e foreste, previo assolvimento dell'onere relativo.

Art. 10.
(Aiuti agli investimenti Agevolazioni creditizie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. della Repubblica 24-7-1977, n. 616 e delle leggi 9-5-1975, n. 153 e 10-5-1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione puo' concedere contributi in conto interessi su prestiti e mutui contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro le seguenti misure massime:
12% per le zone svantaggiate;
9% per le altre zone.
L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, e' stabilita con delibera del Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e potra' essere modificata entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno solare.
Per i mutui di miglioramento il concorso nel pagamento degli interessi e' esteso anche al periodo di preammortamento fino ad un massimo di due anni.
E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi puo' essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall'art. 19 della legge 9-5-1975, n. 153.
Il contributo negli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni puo' essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualita' le rate costanti posticipate di concorso regionale.
L'attualizzazione prevista dal comma precedente va calcolata con riferimento al tasso globale al quale e' stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario.

Art. 11.
(Fondo interbancario di garanzia fidejussione)

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2-6-1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27-10-1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed alle cooperative agricole e loro Consorzi che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione Regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale ed il valore cauzionale della garanzia offerta, quest'ultimo maggiorato del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.
Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione e' adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.

Art. 12.
(Aiuti agli investimenti Contributi in capitale)

Fatte salve le misure gia' previste, i contributi in capitale per ciascuno degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere concessi in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un contributo negli interessi, da determinarsi come indicato nel precedente art. 10 in rapporto a mutui corrispondenti all'intero ammontare della spesa preventivata ed approvata dall'Amministrazione Regionale e considerando una durata ventennale per gli investimenti immobiliari ed una durata decennale per gli investimenti mobiliari.
Le misure massime dei contributi in capitale saranno stabilite con procedure analoghe a quelle previste dal precedente art. 10 per la determinazione delle misure dei contributi negli interessi.
E' fatta salva la possibilita' di adeguare le misure massime dei contributi a condizioni di maggior favore eventualmente previste nella normativa dello Stato e della C.E E..

Art. 13.
(Classificazione del territorio)

Ai fini della presente legge sono considerate zone di collina quelle classificate, come zone di collina e collina depressa, dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 7463 dell'11-12-1975.
Per le zone di montagna si fa riferimento alla classificazione effettuata ai sensi delle vigenti leggi.
La Giunta Regionale, occorrendo, propone al Consiglio Regionale modifiche alla classificazione generale del territorio.

Titolo II. Interventi nel settore delle produzioni animali e foraggere

Art. 14.
(Strutture per l'allevamento)

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonche' gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi. Nelle zone di montagna e di collina sono finanziabili anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita per la produzione zootecnica, volte alla costituzione o al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.
Per le iniziative contemplate dai commi precedenti puo' essere concesso, in favore di cooperative agricole, di loro Consorzi e di Associazioni di imprenditori agricoli, oltre ad un contributo in capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale.
Nel caso di iniziative cooperative puo' essere finanziato anche l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere.
Per le stalle sociali cooperative e per gli ovili sociali puo' altresi' essere concesso, per i primi 3 anni, un contributo di avviamento decrescente ed in misura proporzionale alle dimensioni della iniziativa.

Art. 15.
(Acquisti di macchine, attrezzature mobili e bestiame per aziende a prevalente indirizzo zootecnico)

In favore dei beneficiari di cui all'art. 2, titolari di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per l'acquisto di attrezzature mobili e di macchine da impiegare nelle produzioni di cui al presente titolo e di giovane bestiame bovino da riproduzione possono essere concessi, in alternativa:
a) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale;
b) contributi in capitale.
Il bestiame bovino destinato alla riproduzione, dovra' provenire da allevamenti indenni da tubercolosi ed essere indenne da brucellosi.
I riproduttori maschi devono essere destinati a centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale, alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, essere iscritti al libro genealogico ed essere riconosciuti idonei ai sensi della legge 3-2-1963, n. 126.
Le giovani bovine devono essere munite di certificato genealogico o d'origine.
Le giovani bovine di razza piemontese o valdostana potranno essere munite di soli certificati sanitari ufficiali.
I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione sono concessi per un numero non superiore a 20 capi annui per ogni imprenditore agricolo, ed anche oltre tale limite per le cooperative agricole e le forme associative nonche' per gli allevatori singoli che hanno in corso di attuazione un piano di risanamento.
Per la prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico, possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti annuali per l'acquisto di vitelli di razza piemontese da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 500 kg. e le femmine al peso minimo di 400 kg.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali alle condizioni che saranno determinate dalla Giunta Regionale.

Art. 16.
(Associazioni allevatori)

Alle Associazioni Provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei Libri Genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame, possono essere concessi, quali anticipazioni del contributo statale sulle spese di funzionamento, contributi entro il limite massimo del 90% della spesa, stabilita tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.
In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei contributi erogati e non reintegrati resta a carico della Regione.
Le Associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate di statuti nei quali sia previsto il voto pro-capite dei soci.

Art. 17.
(Iniziative zootecniche)

a) Premi sostituzione bestiame infetto.
A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati puo' essere concesso un premio fino ad un massimo di L. 300.000 per ogni capo sano sostituito ad un capo abbattuto in esecuzione di un piano di risanamento.
b) Risanamento.
Alle Associazioni di cui all'art. 2 punto 6) che istituiscono per i loro rispettivi allevamenti centri di risanamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il sesto mese di vita, puo' essere concesso un contributo annuo nella misura massima di L. 200.000 per ogni capo.
Il numero minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, puo' essere raggiunto entro il terzo anno di attivita' del centro.
Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi e da brucellosi.
I contributi possono essere concessi ai Comuni montani, alle Comunita' Montane, alle Province ed all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare.
In tale caso, la gestione deve essere preferibilmente affidata ad allevatori associati.
L'art. 3 della L.R. 19-8-1974, n. 25, e' cosi' sostituito: "Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sono corrisposti i seguenti compensi:
a) L. 250 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo;
b) L. 300 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue;
c) L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di latte;
d) L. 100 per ogni capo sottoposto a tatuaggio".
c) Alpeggio.
Ai fini del miglioramento del bestiame e dell'utilizzazione dei pascoli montani, possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole.
Il contributo puo' essere erogato sino alla misura massima di L. 50.000 per ogni capo bovino e di L. 10.000 per ogni capo ovino e caprino.
d) Ipofecondita' e miglioramento degli allevamenti.
Per concorrere alla lotta contro l'infertilita' del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico, la Regione assume l'onere della distribuzione gratuita di seme di riproduttori idonei e puo' assumere altresi' l'onere parziale o totale per l'effettuazione dell'inseminazione.
L'onere per la concessione del seme a carico della Regione e' limitato a tre dosi per capo ed e' disposto a favore di tutte le razze e per l'intero territorio regionale.
L'onere per l'inseminazione a carico della Regione non puo' superare l'importo corrispondente a tre prestazioni per ogni capo.
Nelle zone di pianura l'intervento e' limitato all'impiego di materiale seminale di tori della razza piemontese e di altre razze da carne.
Fino a quando non saranno istituite e rese operanti le Unita' locali dei Servizi Sanitari la Regione procede direttamente tramite i suoi servizi od avvalendosi degli Enti locali, Province, Comunita' Montane, Comuni ed altri Enti specializzati, alla organizzazione dell'attivita' della fecondazione artificiale ed a ogni altro intervento per il risanamento ed il miglioramento del bestiame allevato.
A partire dall'1° gennaio 1979, gli interventi di cui alla presente lettera d) sono riservati agli imprenditori agricoli singoli od associati di cui all'art. 2 che registrino i relativi dati su appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale. Detti moduli devono essere compilati regolarmente sotto la congiunta responsabilita' dell'allevatore e del veterinario od altra persona abilitata all'esercizio dell'inseminazione.
e) Prove di progenie.
Agli allevatori che sottopongono le proprie bovine alle prove di progenie al fine della valutazione genetica dei riproduttori operanti in fecondazione artificiale, puo' essere concesso un indennizzo di L. 50.000 per ogni vitello nato in seguito alle prove stesse a condizione che assumano l'impegno di mantenerlo ed allevarlo in azienda sino all'assunzione dei dati necessari per la valutazione del toro in prova.
All'associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Piemontese possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa occorrente per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.
f) Incoraggiamento alla produzione zootecnica di ogni specie.
Ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono essere concessi contributi in capitale, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie con le modalita' previste dalla legge 29-6-1929, n. 1366, e successive integrazioni, in quanto applicabili.
g) Altri allevamenti.
Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese ad allevamenti di altre specie animali, alle condizioni che verranno stabilite dalla Giunta Regionale.
h) Istituti di ricerca.
Possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80% sulle spese di funzionamento ad Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nel campo delle produzioni zootecniche, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione.
i) Mostre e rassegne.
Alle Associazioni di allevatori e ad Enti pubblici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.
La Regione inoltre puo' assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfettario agli allevatori delle spese di partecipazione, nonche' dei premi per i migliori capi classificati.
La Giunta Regionale e' altresi' autorizzata a realizzare direttamente mostre e rassegne di interesse zootecnico.

Titolo III. Interventi nel settore delle coltivazioni pregiate

Art. 18.
(Colture pregiate)

Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, contributi in capitale per le seguenti iniziative:
1) per provvedere alla sostituzione o alla trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficolta' di collocamento sul mercato, con preferenza all'impianto di varieta' utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive, nonche' all'introduzione di specie frutticole di particolare interesse.
Gli interventi devono essere in armonia con programmi organici predisposti dalle Associazioni dei produttori o dalle cooperative di trasformazione, di conservazione, di commercializzazione, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e gli orientamenti contenuti nei piani zonali o, in difetto dei piani medesimi, secondo le specifiche vocazioni delle zone. I programmi predisposti dalle cooperative, sono vincolati soltanto per i propri soci. In assenza di tali programmi, e dei piani zonali viene fatto riferimento alle istruzioni emanate dalla Giunta Regionale, in armonia con le linee della programmazione regionale;
2) per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata, delimitate ai sensi del D.P.R. 12-7-1963, n. 930, anche in assenza di programmi organici;
3) per l'acquisto e l'impianto di strutture e di attrezzature stabili per le colture di pregio;
4) per l'impianto di colture floricole poliennali.

Art. 19.
(Vivai)

Alle cooperative, ai loro Consorzi e ad Associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformita' alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.
In assenza di idonee iniziative consortili gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati a cura dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.
Puo' altresi' essere concesso un contributo per la gestione in misura non superiore al 40% delle spese, in relazione al tipo di produzione, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.

Art. 20.
(Acquisto macchine ed attrezzature per aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo)

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, puo' essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa, un contributo in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, compresi gli impianti di reti antigrandine, che rientrino in una idonea ed economica dotazione, delle aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo.

Art. 21.
(Difesa antiparassitaria delle colture)

Al fine di promuovere l'introduzione e l'estensione di nuove e piu' adeguate tecniche alle Cooperative, ai Consorzi di difesa ed alle Associazioni di produttori di cui all'art. 2 punti 4) e 6), possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata:
1) su vigneti:
- fino al 30%, se effettuati con mezzi meccanici normali, purche' riguardino una idonea superficie specializzata;
- fino al 50%, se effettuati con mezzi aerei, quando cio' sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati siano imprenditori agricoli;
2) sulle altre coltivazioni pregiate e sulle coltivazioni di interesse industriale, limitatamente all'attuazione di programmi di lotta guidata, fino al 30%.

Art. 22.
(Comitato Consultivo regionale per la vitivinicoltura)

Al Comitato Consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
1) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllate" e "controllate e garantite" dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del D.P.R. 12-7-1963, numero 930;
2) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta Regionale relativamente a tutte le materie del settore viticoloenologico ed in particolare:
- programmazione degli impianti viticoli;
- miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;
- istruzione specializzata viticoloenologica;
- propaganda ed informazione tecnico-legislative;
- attivita' promozionali;
- nomina delle Commissioni per l'esame organolettico dei vini D.O.C.. previsti dal regolamento C.E.E. 2236/73.
Il Comitato e' composto:
1) dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato che lo presiede;
2) dal Direttore dell'Istituto sperimentale per l'Enologia di Asti;
3) dal Preside dell'Istituto Statale Tecnico Agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba;
4) da n. 6 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;
5) da un funzionario dei Servizi repressione frodi del M.A.F.. operante nella Regione;
6) da un rappresentante dell'E.S.A.P.;
7) da n. 3 docenti della Facolta' di Scienze Agrarie dell'Universita' degli Studi di Torino;
8) da n. 1 tecnico operante nella Regione, del servizio Controlli e Certificazioni sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. del 24-12-69, n. 1164;
9) da n. 2 rappresentanti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
10) da n. 1 rappresentante del Centro per il Miglioramento Genetico della Vite del C.N.R.;
11) da 3 rappresentanti per ognuna delle Organizzazioni Professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, 1° comma;
12) da n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Cooperativistiche maggiormente operative;
13) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei produttori Vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, 1° comma;
14) da n. 1 rappresentante dei Consorzi Volontari di tutela dei vini D.O.C. di cui D.P.R. 930 del 12-7-63;
15) da n. 1 rappresentante degli Industriali del settore;
16) da n. 1 rappresentante della Associazione Enotecnici Italiani;
17) da n. 3 esperti nominati dalla Giunta Regionale;
18) da un rappresentante dei Consorzi Agrari.
La nomina dei componenti avviene con D.P.R. della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
Le sostituzioni di membri del Comitato sono effettuate dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste su richiesta della stessa Organizzazione, Istituto, Ufficio od Ente che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da uno dei funzionari regionali designato dallo Assessore Presidente del Comitato stesso.
Il Comitato si riunisce normalmente presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.
Il Comitato sostituisce quello istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 35 dell'1-10-1974.
Ai componenti del Comitato sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla Legge regionale 2-7-1976, n. 33, se dovuti.

Titolo IV. Interventi relativi al settore della forestazione

Art. 23.
(Rimboschimenti)

Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, l'Amministrazione Regionale e' autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:
1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvopastorale e di terreni atti alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali od alla costruzione di case forestali: l'Amministrazione Regionale puo' inoltre assicurarsi la disponibilita' dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni venti;
2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimento, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane, in aggiunta a quelle gia' indicate all'art. 2 della Legge regionale 19-11-75, n. 54;
3) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai beneficiari di cui all'art. 2 di contributi in capitale per il rimboschimento con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzabili per colture agricole od attivita' di allevamento, oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e per la difesa idrogeologica in particolare, nonche' per la ricostruzione ed il miglioramento dei boschi;
4) la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; possono beneficiare del contributo i Comuni e gli Enti di interesse pubblico che intendono eseguire piantagioni con alberi di alto fusto;
5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprieta' della Regione, di Enti e di privati;
6) la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi Forestali ed a Comunita' Montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari idonei all'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, con esclusione dei mezzi di trasporto.
I contributi di cui ai punti 4) e 6) possono essere concessi fino alla misura del 90 %.
Il contributo di cui al punto 3) puo' essere concesso:
a) fino alla misura del 90% nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267;
b) nelle altre zone:
- fino al 90% a favore dei Comuni ed Enti pubblici;
- fino al 50% agli altri beneficiari.
Nelle zone di cui alla lettera b) i contributi per l'impianto dei pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie piu' redditizie.
Per i Comuni ed altri Enti pubblici e' ammessa la concessione di contributi anche per il reimpianto di pioppeti.

Art. 24.
(Agevolazioni creditizie per la prima lavorazione dei prodotti forestali)

L'Amministrazione Regionale e' autorizzata a concedere contributi negli interessi in favore di imprenditori agricoli singoli od associati, di cooperative e di Consorzi forestali:
a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a 5 anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
b) su mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni per la realizzazione delle strutture occorrenti per la medesima finalita' di cui al punto a).

Art. 25.
(Attivita' di sviluppo forestale)

Per gli scopi di cui al precedente art. 23, l'Amministrazione Regionale e' autorizzata a provvedere:
1) all'istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni;
2) all'organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attivita' dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di Enti ed Associazioni;
3) alla compilazione dei piani economici di assestamento;
4) all'erogazione di contributi a Comunita' Montane, a Comuni ed a Consorzi di Comuni, per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali;
5) al concorso nelle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale Consorziale di nuova istituzione tra Enti locali ed altri Enti, con la concessione di un contributo "una tantum", la cui misura sara' determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di L. 20.000.000;
6) alla gestione dei vivai forestali; compresi l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente.

Art. 26.
(Consorzi tra privati)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27-12-1977, n. 984 , e per i fini previsti dal presente titolo, la Regione o le Comunita' Montane favoriscono la promozione di Consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni e possono altresi' costituire coattivamente Consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i Consorzi di miglioramento fondiario.
I proprietari e i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dal R.D.L. 30-12-1923, n. 3267. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 27-12-1977, n. 984, in sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di leggi vigenti.
Dalla presente disciplina sono esclusi i pioppeti.

Art. 27.
(Rinvio ad altre norme legislative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, al R.D.L. 13-2-1933, n. 215, alla legge 25-7-1952, n. 991 ed alla legge 27-10-1966, n. 910.
Rimangono ferme le disposizioni previste dalla Legge regionale 6-5-1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali.

Titolo V. Bonifica, irrigazione ed infrastrutture

Art. 28.
(Contributi sulle spese di manutenzione e di gestione)

La Giunta Regionale puo' erogare in favore dei Consorzi di bonifica contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nella misura massima e con le modalita' previste dal R.D.L. 13-12-1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contributi stessi potranno essere liquidati in misura forfettaria, in base a criteri e obiettivi stabiliti con D.P.R. della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione Consiliare. Ai Consorzi irrigui, ai Comuni e loro Consorzi, nonche' ai Consorzi di miglioramento fondiario, possono essere concessi:
1) contributi fino al 33% della spesa ammessa, per la manutenzione di opere irrigue;
2) contributi fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario, per gli oneri particolarmente gravosi per il sollevamento dell'acqua di irrigazione.

Art. 29.
(Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagraria)

La Giunta Regionale puo' finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti Pubblici, da Comunita' Montane, da Consorzi di Bonifica, da Consorzi di miglioramento o da Consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27-12-1977, n. 984.
La Giunta Regionale puo' provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei canali demaniali.
I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta Regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, nonche' di indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. La Giunta Regionale puo' altresi' provvedere direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.

Art. 30.
(Irrigazione)

A favore dei beneficiari di cui all'articolo 2 per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquicoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, possono essere concessi contributi in capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa:
1) per opere al servizio di aziende singole:
- fino al 70% in montagna, entro il limite di spesa di L. 20 milioni;
- fino al 55% in collina, entro il limite di spesa di L. 15 milioni;
- fino al 40% in pianura entro il limite di spesa di L. 10 milioni;
2) per opere collettive al servizio di piu' aziende agricole il contributo in capitale puo' essere concesso entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta:
- fino al 90% in montagna;
- fino al 75% in collina;
- fino al 60% in pianura.
in alternativa puo' essere concesso un contributo negli interessi per l'assunzione di mutui ventennali.

Art. 31.
(Infrastrutture in zone di pianura)

A favore di imprenditori agricoli associati, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere concessi contributi in capitale fino al 60%, entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta Regionale, per la realizzazione e la sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di piu' aziende agricole.
Per la realizzazione di tali infrastrutture puo' essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli, purche' l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.
A favore di imprenditori agricoli singoli possono essere concessi contributi fino al 40% entro il limite di spesa di L. 10 milioni per la realizzazione e la sistemazione di strade aziendali, provvista di acqua potabile ed allacciamenti elettrici.

Titolo VI. Interventi per il riordino fondiario e per la valorizzazione delle zone collinari e montane

Art. 32.
(Riordino fondiario)

La Giunta Regionale puo' finanziare, anche per intero, la spesa occorrente per la redazione, a cura delle Comunita' Montane o dei Comuni interessati, o dei Consorzi irrigui di bonifica e di miglioramento fondiario, di piani per la ricomposizione fondiaria riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o piu' Comuni limitrofi.
I piani potranno prevedere la permuta, la compravendita o la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata.
Gli imprenditori agricoli e le cooperative che aderiscono ai piani avranno la priorita', ai sensi del precedente art. 5 , nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
Agli imprenditori agricoli singoli od associati che attuino validi programmi, anche al di fuori dei piani di cui al 1° comma, per realizzare l'accorpamento delle aziende mediante permute, possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e riconosciute ammissibili.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti prioritariamente al riordino fondiario delle zone collinari e montane.

Art. 33.
(Acquisto terreni)

Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti ed alle cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli, nonche' alle cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1-6-1977, n. 285, puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui fino a trenta anni per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici, con le modalita' previste, in quanto applicabili, dalle leggi 2-8-1961, n. 454, 26-5-1965, n. 590, 14-8-1971, n. 817 , nonche' dal D.P.R. 15-11-1965, n. 1390.
E' comunque accordata priorita' nell'ordine:
- alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli che aderiscono ai piani di ricomposizione fondiaria di cui all'art. 32;
- alle cooperative agricole;
- ai coltivatori diretti che propongono l'acquisto di quote ideali o che intendono esercitare il diritto di prelazione, sempreche' l'acquisto stesso consenta di realizzare una valida operazione di accorpamento aziendale, o quanto meno un adeguato riordino fondiario.

Art. 34.
(Riordino agrario in zone collinari e montane)

In favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole possono essere concessi contributi in capitale fino al 60% della spesa ammissibile per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordino di quelli esistenti, o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie di foraggi e cereali per uso zootecnico.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai Comuni, agli Enti ed altri proprietari o possessori a titolo legittimo di pascoli situati in zone montane possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa per:
- la costituzione, il ripristino ed il miglioramento di alpeggi, pascoli, prati-pascoli;
- la realizzazione di strutture, infrastrutture ed attrezzature fisse e mobili necessarie, ivi compresi i gruppi elettrogeni ed altre fonti di energia.
E' assicurata priorita' alle opere di decespugliamento, ricostituzione del cotico erboso, recinzione, sostegno ed alle altre opere necessarie per il recupero, la sistemazione o la costruzione dei ricoveri per il bestiame e la provvista di acqua e di energia elettrica.
La concessione dei benefici di cui al presente articolo, quando sia disposta a favore di coloro che non utilizzino direttamente gli alpeggi, i prati ed i prati-pascoli sistemati e migliorati, e' subordinata alla dimostrazione che gli stessi siano concessi in affitto o sotto altra forma ad imprenditori singoli od associati o ad Enti ed Associazioni che esercitino l'attivita' zootecnica.
Alle Comunita' Montane, agli Enti Locali, alle cooperative ed alle Associazioni di cui all'art. 2, punto 6), puo' inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura massima dell'80% della spesa occorrente per la acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni gia' destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo. Le Comunita' Montane e gli Enti Locali debbono concedere la conduzione dei terreni e degli impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.

Art. 35.
(Fabbricati rurali ad uso abitazione)

A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonche' delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per la assunzione di mutui di durata ventennale nei limiti di spesa ammessa non superiore a L. 40 milioni per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento e la costruzione di fabbricati ad uso abitazione.
E' ammissibile l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico ed a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici.
E' riconosciuta precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi eta' inferiore ai 45 anni.
In alternativa al contributo negli interessi, puo' essere concesso un contributo in capitale fino al 50% in montagna e fino al 40% in collina, entro il limite di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale.

Art. 36.
(Infrastrutture in zone collinari e montane)

Per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture di cui all'art. 31, nelle zone collinari e montane le misure dei contributi in capitale ivi previste sono cosi' stabilite:
1) per opere al servizio di aziende agricole singole:
- fino al 70% in montagna entro il limite di spesa di L. 20.000.000;
- fino al 55% in collina entro il limite di spesa di L. 15.000.000;
2) per acquedotti, elettrodotti, strade e opere irrigue al servizio di piu' aziende entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta Regionale:
- fino al 90% in montagna;
- fino al 75% in collina.
Nelle zone montane di cui alla legge 25-7-1952, n. 991 e successive modificazioni possono essere finanziati elettrodotti anche quando non sia prevalente l'interesse agricolo, ma l'opera contribuisca al potenziamento delle attivita' silvo-pastorali ed al mantenimento della presenza dell'uomo per la tutela del suolo e dell'ambiente.
In alternativa possono essere concessi contributi negli interessi per la assunzione di mutui di durata ventennale.

Art. 37.
(Cooperative di cui all'art. 18 della legge 161977, n. 285)

In attuazione dell'art. 18, primo comma della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini dell'art. 19 della suddetta legge sia stato approvato dalla Giunta Regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:
1) l'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attivita' comprese nel progetto di sviluppo;
2) un contributo di impianto per far fronte alle spese sostenute per la costituzione della cooperativa da erogarsi immediatamente all'atto dell'approvazione del progetto di sviluppo da parte della Giunta Regionale nella misura massima di L. 5 milioni;
3) un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, da determinarsi fino a:
- L. 150.000 ad ettaro per pascoli;
- L. 300.000 ad ettaro per seminativi e prati;
- L. 900.000 ad ettaro per colture di pregio.
Il contributo di avviamento di cui al punto 3) sara' erogato per un terzo all'atto della concessione, per un terzo alla realizzazione di meta' dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura di terreni.
La Giunta Regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo, sentito il comitato comprensoriale ed eventualmente la Comunita' Montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quando essi non siano espressi entro il termine di 30 giorni dallo invio degli atti.
Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la Giunta Regionale.
La concessione del contributo di avviamento, di cui al presente articolo, puo' essere estesa anche alle cooperative di conduzione terreni diverse da quelle costituitesi ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 38.
(Premio di insediamento e permanenza)

A favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari e coadiuvanti aventi all'atto della presentazione delle domande un'eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che in forme singole od associate intendano insediarsi o, se gia' insediati, continuare l'attivita' di imprenditori agricoli a titolo principale nelle zone collinari e montane, puo' essere concesso il premio di cui all'art. 22 della Legge regionale 22-2-1977, n. 15, nella misura ed alle condizioni previste in detto articolo.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente tale premio puo' essere erogato anche in assenza della presentazione di un piano aziendale o interaziendale, sempreche' venga tenuta la contabilita' agraria ed il reddito di lavoro del beneficiario non superi quello comparabile. In tal caso il premio viene erogato per tre anni.

Titolo VII. Sviluppo della cooperazione e dell'Associazionismo

Art. 39.
(Strutture)

Alle Cooperative agricole ed ai loro Consorzi ed alle Associazioni di cui all'art. 2, punto 4, della presente legge, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di: a) prodotti zootecnici;
b) uve da vino;
c) altri prodotti agricoli.
La spesa ammessa a contributo puo' comprendere l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature nonche' l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.
Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso e' accordato un contributo negli interessi per l'accensione di mutui di durata ventennale da contrarsi con Istituti esercenti il credito agrario.
Per le strutture comprese in progetti presentati sul regolamento F.E.O.G.A. n. 355-77 da cooperative e loro Consorzi, da Associazioni di produttori e dall'E.S.A.P. la Regione puo' concorrere con un contributo in capitale o in alternativa con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale.
La Regione, inoltre, puo' anticipare tutto o in parte l'onere dello Stato per progetti finanziati dalla C.E.E.., ai sensi del regolamento C.E.E. 17/64, che si inseriscono nei programmi del piano regionale di sviluppo e successive modificazioni.

Art. 40.
(Spese di gestione e contributi di avviamento)

Ai beneficiari di cui al precedente art. 2 aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili, compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.
Al fine di sostenere, nella fase di avviamento le Associazioni dei produttori ed i Consorzi di cooperative costituiti per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura del tre, due ed uno per cento del valore del prodotto commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attivita'.
Entro i limiti stabiliti dai commi precedenti, la misura e la durata dei contributi vengono determinate avuto riguardo al tipo di prodotto, alle condizioni del mercato ed al ripiano di perdite di gestione particolarmente gravose.
Sui contributi di avviamento annuali possono essere concessi anticipi fino al 50% sulla base di una dichiarazione previsionale.
Il contributo di avviamento non puo' costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.

Art. 41.
(Assistenza tecnica alla cooperazione)

La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di Consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purche' aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa, nonche' di Associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.
I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresi' concessi a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, ai fini del potenziamento della loro organizzazione tecnica.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unita' per ente beneficiario e nella misura del 100% per le altre spese comprese nei programmi. I programmi di assistenza tecnica finanziati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dei contributi per spese di gestione previsti dal precedente art. 40.
La Giunta Regionale puo' promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro Consorzi.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad erogare contributi in capitale nella misura massima del 90%, a favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o di Consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di Associazioni di produttori, purche' di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese la riorganizzazione e la ristrutturazione della base produttiva.
L'Amministrazione Regionale puo' svolgere, direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Societa' specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle Associazioni di produttori.

Art. 42.
(Contributi per anticipazioni ai produttori agricoli conferenti)

Ai beneficiari di cui all'art. 2 che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, puo' essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari o su finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti.
A carico dei beneficiari dovra' gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione.
Tale contributo puo' essere corrisposto direttamente agli Istituti di Credito che abbiano concesso i prestiti o i finanziamenti di cui al primo comma.

Art. 43.
(Prestiti per l'invecchiamento dei vini e la stagionatura dei formaggi)

Alle cooperative agricole ed ai loro Consorzi, che gestiscono propri impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, puo' essere concesso un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per:
1) Invecchiamento dei vini.
La durata del prestito sara' commisurata al periodo di invecchiamento previsto dai singoli disciplinari dei vini D.O.C.
2) Stagionatura dei formaggi.
L'agevolazione e' limitata ai formaggi la cui normale stagionatura non e' inferiore ad un anno.
Il concorso regionale e' del 7% annuo dell'importo delle operazioni. Il relativo importo sara' versato direttamente dalla Regione in un'unica soluzione all'Istituto od Ente mutuante, che provvedera' ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.
Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5-7-1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27-10-1966, n. 910.

Art. 44.
(Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature)

La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere alle cooperative che operano nel settore delle produzioni animali e foraggere e a quelle citate nel precedente art. 39 della presente legge, contributi negli interessi su prestiti di durata quinquennale per l'acquisto di macchine e di attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 45.
(Passivita' onerose programmi di ristrutturazione)

La Giunta Regionale, puo' concedere alle cooperative ed ai Consorzi di cooperative di cui all'art. 2 della presente legge, agevolazioni "una tantum" per il ripiano o la trasformazione di passivita' onerose esistenti alla data del 31 -12- 1977 fino al 70% del loro ammontare. La restante quota dovra' essere fornita dai soci.
Le cooperative ed i loro Consorzi, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono:
1) presentare ed impegnarsi ad attuare un piano o progetto operativo pluriennale inteso a realizzare dimensioni economiche ottimali capaci di assicurare un reddito adeguato per i soci ed una sana gestione;
2) essere costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata, ovvero trasformarsi, se costituite in societa' a responsabilita' illimitata, in societa' cooperative a responsabilita' limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;
3) avere, ovvero adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalita' per le inadempienze;
4) regolarizzare, ove occorra, la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonche' rispettare le prescrizioni e le direttive dell'Amministrazione Regionale.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse separatamente o congiuntamente ad altre agevolazioni previste nella presente legge, anche per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione e di unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari esistenti o la costruzione di nuovi impianti, sempreche' si tratti di complessi cooperativi aventi particolare rilievo regionale.

Art. 46.
(Organizzazioni professionali ed organizzazioni regionali dei produttori)

La Regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalita' istituzionali in Agricoltura:
1) alle Organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentativita', che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte;
2) alle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli operanti per settore, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.
Lo stanziamento previsto, di cui al successivo art. 62 viene cosi' ripartito:
- 87,5% a favore delle Organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti;
- 12,5% a favore delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli. I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente:
1) per il 30% in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;
2) per il 70% in proporzione diretta al volume di attivita' ed ampiezza di rappresentativita' di ciascuno.
La ripartizione del 70% sara' conseguentemente effettuata:
- per le Organizzazioni di cui al punto 1), anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti, dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro, e alla consistenza dei programmi di attivita';
- per le Organizzazioni di cui al punto 2), con riferimento al numero delle Associazioni dei produttori, delle aziende e delle cooperative aderenti ed alla quota di prodotto lordo vendibile rappresentata.

Titolo VIII. Interventi promozionali di carattere generale

Art. 47.
(Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi)

Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttivita' in Agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la piu' razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in Agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione puo' attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attivita' dimostrativa o di lotta fito-sanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione puo' altresi' istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilita' di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualita' e sulla genuinita' dei prodotti agricoli e forestali.
L'Amministrazione Regionale puo' altresi' finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamita' atmosferiche.
Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione puo' provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Universita', nonche' dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati.

Art. 48.
(Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole)

Ad integrazione e a completamento delle attivita' di cui alla Legge regionale n. 15 del 22-2-1977, sezione I e II titolo IV "Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in Agricoltura" e di quanto indicato negli artt. 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilita' agraria, la Regione puo' istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attivita' divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttivita', di migliorare le qualita' merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.
La Regione puo' attuare altresi' programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attivita' di produzione e di trasformazione.
L'attivita' prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo deve esplicarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.
Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al 2° comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per i singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli Istituti Scientifici sperimentali di Stato, le Universita', altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.
Per l'attuazione dei programmi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole la Regione, di norma, provvede concedendo contributi ad Enti appositamente costituiti dalle Organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale e in ciascuna Provincia.
I contributi a favore degli Enti di cui al comma precedente, che devono operare attraverso "Centri di Assistenza Tecnica, Agraria e Contabile" costituiti fra imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non possono superare il 90% per gli anni 1978-79-80 e l'80% per gli anni successivi.
I Centri per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente, devono essere formati da non meno di ottanta aziende diretto-coltivatrici, dimostrare di aver assunto un tecnico agricolo a tempo pieno ed impegnarsi ad eseguire un programma di attivita'.
I Centri che presentino e si impegnino ad attuare programmi nel settore della zootecnia, con particolare riferimento alla lotta contro l'infertilita' del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico e che dimostrino di aver assunto un veterinario o di avere stipulato con il medesimo apposita convenzione, possono essere ammessi a fruire di un contributo integrativo.
Le richieste di finanziamento di Centri di nuova istituzione dovranno essere presentate alla Regione da parte degli Enti promotori e, se ritenute idonee, possono essere finanziate nei limiti delle specifiche risorse finanziarie annualmente disponibili.
Ai fini dell'attuazione del 1° comma del presente articolo la Giunta, sentite le Organizzazioni professionali, predispone un apposito programma che assicuri un diffuso e coordinato servizio di assistenza tecnica e contabile sull'intero territorio regionale.
La Regione, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e contabile a tutte le aziende agricole che ne facciano richiesta, puo' assumere direttamente o tramite l'E.S.A.P. iniziative pilota ed integrative rispetto a quelle dei Centri e provvede al coordinamento ed al controllo degli stessi.
Le Comunita' Montane, in mancanza di iniziative da parte degli Enti di cui al 5° comma, possono essere ammesse, alle stesse condizioni, a fruire dei finanziamenti previsti dal presente articolo.

Art. 49.
(Comitato tecnico scientifico)

Nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 41, 47 e 48 della presente legge la Giunta Regionale si avvale dell'opera e del parere Consultivo di un apposito Comitato tecnico scientifico regionale per la sperimentazione agraria e per l'orientamento dell'assistenza tecnica e contabile, da istituirsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Comitato Regionale, su proposta della Giunta.

Art. 50.
(Credito di conduzione)

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
L'agevolazione e' accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole.
Agli imprenditori singoli il contributo puo' essere concesso su di un importo massimo di L. 12 milioni.
Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie delle aziende.

Art. 51.
(Acquisto macchine ed attrezzature per aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli artt. 15 e 20)

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, puo' essere concesso un contributo negli interessi su prestiti quinquennali oppure, in alternativa, un contributo in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende aventi indirizzi diversi da quelli di cui agli artt. 15 e 20.

Art. 52.
(Opere finanziate da altri Enti)

Al fine di favorire la realizzazione delle opere di interesse agricolo finanziate dalla Comunita' Economica Europea, dallo Stato e da altri Enti, puo' essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente.

Titolo IX. Interventi per la difesa dalle avversita' atmosferiche

Art. 53.
(Consorzi per la difesa dalle avversita' atmosferiche)

Ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive, costituiti ai sensi della legge 25-5-1970, n. 364, puo' essere anticipato, al momento della presentazione dei ruoli consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, l'80% del contributo a carico dello Stato.
Ai Consorzi suddetti, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversita' atmosferiche, possono essere altresi' concessi contributi fino alla misura massima del 50% sulle spese di gestione ritenute ammissibili.

Art. 54.
(Riconoscimento di eccezionalita' degli eventi e delimitazione del territorio)

Le funzioni trasferite alla Regione, con effetto dall'1-1-1978, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta Regionale.
Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato in seguito a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dello art. 1 della legge 25-5-1970, n. 364 e viene specificato il tipo di provvidenze da applicare, dovranno essere adottate dalla Giunta Regionale non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.
Gli interventi di cui ai successivi articoli 55, 56, 57, 58, possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' e di eccezionale avversita' atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale.
In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilita' derivanti dall'applicazione della legge 25-5-1970, n. 364 , l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 25-5-1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 55.
(Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive)

La Giunta Regionale puo' disporre l'anticipazione agli eventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25-5-1979, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni:
1) contributo in capitale di cui all'art. 5, 2° comma, l'anticipazione e' graduata in rapporto al danno subito e comunque non puo' superare l'importo previsto dalla legge 25-5-1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, 1° e 2° comma, e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario;
3) contributi in capitale previsti dall'art. 4;
4) contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lett. a).
L'Amministrazione Regionale puo' disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare l'efficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui all'art. 4, 2° e 3° comma, della legge 25-5-1970, n. 364.

Art. 56.
(Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate non ricadenti in zona delimitata)

La Giunta Regionale puo' concedere sovvenzioni, nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, 1°e 2° comma, della legge 25-5-1970, n. 364, ad imprenditori singoli od associati residenti fuori delle zone delimitate ai sensi del precedente art. 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamita' naturali o eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.
(Sovvenzioni alle cantine sociali per minori conferimenti)

L'Amministrazione Regionale puo' concedere alle cantine sociali che lavorano minori quantita' di uve in conseguenza di eccezionali avversita' atmosferiche o di calamita' naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate, una sovvenzione commisurata al minor prodotto conferito.
Per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente comma, le minori quantita' di prodotto conferito non devono essere inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio.
La sovvenzione e' concessa fino alla misura massima di L. 1.000 per ogni quintale di uva conferita in meno.
Per le cantine sociali il cui statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, la sovvenzione puo' essere elevata fino a L. 1.500 per ogni quintale di uva conferita in meno.
La sovvenzione e' concessa dopo la pubblicazione nel B.U. della Regione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 54 della presente legge.

Art. 58.
(Commissioni comunali)

In ogni Comune puo' essere istituita, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversita' atmosferiche o da calamita' naturali, una Commissione composta da:
- tre consiglieri comunali di cui uno della minoranza designati dal Consiglio comunale;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello comunale.
La Commissione e' nominata dal Sindaco, elegge nel suo seno un Presidente; le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un suo delegato.
La Commissione collabora con gli Uffici regionali competenti per l'individuazione delle zone danneggiate.
Entro 10 giorni dall'evento, la Commissione provvede ad inviare agli Uffici competenti per territorio una relazione sui danni causati dall'evento calamitoso, corredata da un elenco delle aziende colpite e da una prima stima dei danni subiti da ciascuna azienda.

Titolo X. Disposizioni finanziarie e finali

Art. 59.
(Nuove autorizzazioni di spesa coperte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 171977, n. 403)

Sono autorizzate le seguenti spese:
per il solo esercizio 1978:
a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, 1° comma, L. 2.000 milioni;
b) per gli interventi di cui all'art. 17, L. 1.000 milioni;
c) per i contributi in capitale di cui all'art. 18, L. 800 milioni;
- per ciascuno degli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981:
a) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine, attrezzature e bestiame di cui all'art. 15 - L. 1.500 milioni;
b) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dello art. 6, 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 20 - L. 1.000 milioni;
c) per i contributi negli interessi per anticipazioni ai soci conferenti, di cui all'art. 42 - L. 800 milioni;
d) per i contributi negli interessi per l'invecchiamento dei vini, di cui all'art. 43 - L. 250 milioni;
e) per i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, 5° e 6° comma, per l'acquisto di macchine ed attrezzature di cui all'art. 44 - L. 300 milioni;
f) per i contributi negli interessi per il credito di conduzione, di cui all'articolo 50 - L. 3.250 milioni;
g) per i contributi in capitale ed i contributi negli interessi, attualizzati ai sensi dell'art. 6, 5° e 6° comma per l'acquisto di macchine ed attrezzature, di cui all'articolo 51 - L. 3.000 milioni;
per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981:
h) per gli interventi di cui all'art. 17 - L. 5.000 milioni.
Sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
i) L. 2.000 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981, per i contributi in capitale e i contributi di avviamento di cui all'art. 14, 2° e 3° comma e per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettera a), nonche' per i contributi sulle spese di gestione e di avviamento di cui all'art. 40 e per i contributi in capitale di cui all'art. 45, secondo e quarto comma, riferite a cooperative che lavorano i prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 39;
l) L. 2.570 milioni per l'esercizio 1978 e L. 3.501 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, per i contributi in capitale di cui all'art. 39, lettere b) e c), per i contributi di avviamento e sulle spese di gestione di cui all'art. 40, nonche' per i contributi di cui all'art. 45, 2° e 4° comma, riferiti a cooperative che lavorano i prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39.
Le leggi di approvazione dei bilanci stabiliranno la somma di natura corrente o di investimento da iscrivere ai capitoli istituiti ai sensi delle precedenti lettere i) ed l).
All'onere complessivo di L. 18.470 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 21.601 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, si provvede mediante devoluzione delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dello art. 1 della legge 1-7-1977, n. 403. La maggior assegnazione di L. 7470 milioni per l'anno 1978 verra' iscritta ad incremento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, del capitolo n. 240 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 60.
(Autorizzazione di spesa coperta con la quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 171977, n. 403)

Per l'esercizio 1978 e' autorizzata la spesa di L. 1.042 milioni, per gli interventi previsti dall'art. 16; all'onere relativo si provvede mediante devoluzione della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1-7-1977, n. 403, e da iscrivere al capitolo n. 243 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1978, con la seguente denominazione: "Assegnazione derivante dall'incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281, da destinare alle attivita' relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame svolti dalle Associazioni provinciali degli allevatori", e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 1.042 milioni.
Per i successivi esercizi si provvedera' mediante la devoluzione delle quote di fondi statali finalizzati agli scopi previsti dall'art. 16.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.
(Autorizzazioni di spesa con copertura a carico del bilancio regionale)

Sono autorizzate le seguenti spese:
a) per i contributi in capitale di cui all'art. 14, 1° comma - L. 2.000 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980;
b) per i contributi in capitale di cui all'art. 18: L. 800 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;
c) per i contributi di cui all'art. 19: L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;
d) per i contributi di cui all'art. 21: L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;
e) per gli interventi di cui all'art. 23: L. 500 milioni per l'esercizio 1978; L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979; L. 2.000 milioni per l'esercizio 1980;
f) per i contributi negli interessi su prestiti fino a cinque anni, attualizzati ai sensi dell'art. 6, 5° e 6° comma, di cui all'art. 24, lettera a); L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979-1980;
g) per gli interventi di cui all'art. 25: L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980;
h) per i contributi di cui all'art. 28: L. 50 milioni per l'esercizio 1978; L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1979, 1980;
i) per gli interventi di cui allo art. 29: L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
l) per i contributi in capitale di cui allo art. 30: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
m) per i contributi in capitale di cui allo art. 31: L. 500 milioni per il 1978, L. 800 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;
n) per gli interventi di cui all'art. 32: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
o) per i contributi in capitale di cui all'art. 34: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
p) per i contributi in capitale di cui all'art. 35, 2° comma: - L. 150 milioni per l'esercizio 1978; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-1980;
q) per i contributi in capitale di cui agli artt. 31 e 36, limitatamente alle zone collinari e montane: L. 312 milioni per il 1978; L. 406 milioni per il 1979 e L. 681 milioni per l'esercizio 1980;
r) per i contributi di cui all'art. 37: L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
s) per i contributi e le attivita' di cui all'art. 41: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
t) per le sovvenzioni annuali di cui allo art. 46: L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980;
u) per le attivita' di cui agli artt. 47 e 48: L. 50 milioni per l'esercizio 1978, L. 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1979-1980;
v) per i contributi di cui all'art. 53 e le sovvenzioni di cui agli artt. 56 e 57: L. 375 milioni per l'esercizio 1978, L. 425 milioni per l'esercizio 1979 e L. 525 milioni per l'esercizio 1980;
z) per gli oneri generali connessi all'attuazione della presente legge: L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1978-1979 e 1980.
All'onere, pari a complessive L. 4.337 milioni per l'esercizio 1978, a complessive L. 12.531 milioni per l'esercizio 1979, a complessive L. 10.331 milioni per l'esercizio 1980, si provvede:
- per il 1978, quanto a L. 1.407 milioni mediante utilizzazione della somma di pari importo iscritta nel fondo globale occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi in via di perfezionamento con destinazione all'area di intervento 1 e quanto a L. 2930 milioni mediante la soppressione degli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli di cui all'elenco A/1;
- per il 1979, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L. 8.231 milioni mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui agli allegati elenchi A/1 e A/2;
- per il 1980, quanto a L. 4.300 milioni mediante utilizzazione delle somme di pari importo complessivo iscritte nel bilancio pluriennale e quanto a L. 6.031 milioni mediante la soppressione dei capitoli di cui sopra.

Art. 62.
(Autorizzazioni di limiti di impegno con copertura a parziale carico del bilancio regionale)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 27-12-77, n. 984 , sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:
a) per i contributi negli interessi su mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14 - 1° comma: L. 1.000 milioni per l'esercizio 1979, L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980;
b) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 14 - 2° comma, dall'art. 39 - lettera a) e dall'art. 45, riferito alle attivita' di cui all'art. 39 - lett. a): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L. 850 milioni per l'esercizio 1980;
c) per i contributi negli interessi su mutui fino a 10 anni previsti dall'art. 18: L. 300 milioni per il 1979, L. 600 milioni per il 1980;
d) per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni previsti dall'art. 39, lett. b) e c) e dall'art. 45, riferito alle attivita' di cui all'art. 39, lettere b) e c): L. 450 milioni per l'esercizio 1979, L. 850 milioni per il 1980;
e) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 24, lett. b): L. 50 milioni per il 1979, L. 100 milioni per il 1980;
f) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 30: L. 100 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980;
g) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti dall'art. 36 limitatamente a zone collinari e montane: L. 150 milioni per il 1979, L. 200 milioni per il 1980;
h) per i contributi negli interessi sui mutui previsti dall'art. 35: L. 500 milioni per il 1979, L. 700 milioni per il 1980.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge 27-12-77, n. 984, ed avuto riguardo alla durata dei programmi di settore, nei quali sono compresi singoli interventi stabiliti dall'art. 1 della stessa legge in dieci anni per i programmi relativi all'irrigazione ed alla forestazione e in cinque anni per tutti i rimanenti settori, sono poste a carico della Regione:
- le prime cinque annualita' di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed h) del comma precedente;
- le prime dieci annualita' di cui le prime due per l'eventuale periodo di preammortamento dei mutui di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente.
Le annualita' successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
All'onere a carico della Regione, pari a complessive:
L. 3.000 milioni per l'esercizio 1979;
L. 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1980-81-82 e 1983;
L. 5.150 milioni per l'esercizio 1984;
L. 450 milioni per ciascuno degli esercizi 1985-86-87 e 1988;
L. 300 milioni per il 1989;
si provvede mediante l'utilizzazione dei limiti d'impegno di pari ammontare complessivo iscritti nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale.
Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 52 e' posto a carico dei limiti di impegno autorizzati dal presente articolo e con riferimento al settore corrispondente all'opera da finanziare.

Art. 63.
(Autorizzazione di limiti d'impegno con copertura a totale carico del bilancio regionale)

Per i contributi negli interessi sui mutui di durata fino a 30 anni previsti dall'art. 33, e' autorizzato il limite di impegno di L. 180 milioni per l'esercizio 1978.
All'onere, pari a L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla soppressione disposta dal successivo art. 68 dei limiti d'impegno autorizzati dall'art. 11, punti 4 e 5 della Legge regionale 11-9-74, n. 31 dell'ammontare complessivo di L. 60 milioni, per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975 trasferiti al 1976 in base all'art. 2 della Legge regionale 20-8-76, n. 44, dell'esercizio 1976, trasferiti, insieme con quelli del 1974 e 1975, all'esercizio 1978 ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 24-1-1978, n. 9, ed iscritti ai capitoli n. 4060 e n. 4065.
Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 7, su mutui di durata fino a 20 anni, e' autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite di impegno di L. 325 milioni.
All'onere, pari a L. 325 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 1997 si provvede mediante l'utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla soppressione, di pari ammontare complessivo, disposta dal successivo art. 68, dei capitoli nn. 3900, 3910, 3930 e 3940 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.
Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 7, su mutui di durata fino a 30 anni, e' autorizzato il limite d'impegno di L. 30 milioni per l'esercizio 1978.
All'onere, pari a L. 30 milioni per gli esercizi compresi tra il 1978 ed il 2008, si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilita' derivante dalla soppressione, disposta dal successivo art. 68 del cap. 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

Art. 64.
(Anticipazione ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive del contributo statale)

L'anticipazione di cui al 1° comma dell'art. 53 a favore dei Consorzi di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25-5-1970, n. 364, e' determinata per l'anno finanziario 1978 in L. 4.000 milioni.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1978 e' conseguentemente istituito un apposito capitolo con la denominazione: "Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversita' atmosferiche" e con lo stanziamento in termini di competenza di L. 4.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e' istituito un apposito capitolo con la denominazione: "Erogazione di fondi per la concessione di contributi a favore di Consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversita' atmosferiche" e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 4.000 milioni.
Al maggior onere in termini di cassa, di 4.000 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.
Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somme da iscrivere nel capitolo di entrata nonche' in quello di spesa per gli anni finanziari 1979 e successivi.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 65.
(Istituzione di nuovi capitoli di spesa)

In relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nei precedenti articoli, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1978 i capitoli elencati nell'allegato C con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati.
All'onere derivanti dall'iscrizione degli stanziamenti in termini di cassa ai capitoli istituiti ai sensi del precedente comma, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli indicati nell'allegato B della presente legge.
Nel bilancio per l'anno 1979 verranno inoltre istituiti i capitoli indicati nell'allegato D, relativi alle autorizzazioni di spesa che decorrono dall'anno medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 66.
(Integrazione delle autorizzazioni di spesa)

Le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, nonche' quelle previste dalla Legge regionale 6-5-1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 64 della Legge regionale 22 -2- 1977, n. 15, possono essere integrate o rinnovate con apposita norma da inserire nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.
In conseguenza della modifica e dell'aggiornamento annuale dei programmi dell'area di intervento Agricoltura ai sensi della Legge regionale 19-8-1977, n. 43, anche in riferimento al 2° comma dell'art. 2 della presente legge, possono essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente comma, in sede di approvazione o di variazione degli stati di previsione annuali della spesa. Le quote assegnate alla Regione, ai sensi della legge 27 -12- 1977, n. 984 per la realizzazione dei programmi regionali di settore sono ripartite fra gli interventi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali, con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri a carico della Regione derivanti da anticipazioni disposte ai sensi degli artt. 16, 53, - 1° comma - 54 e 55 eventualmente eccedenti rispetto alle corrispondenti assegnazioni statali, si fara' fronte mediante variazioni compensative ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 67.
(Disposizioni finali)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, salvo che ai fini dell'assunzione di impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa e sui limiti di impegno di cui alla Legge regionale 7-1-1978, n. 3, della liquidazione e del pagamento di impegni gia' assunti a carico del bilancio regionale ed ai fini delle autorizzazioni sia di limiti di impegno che ad accendere mutui, tutte le disposizioni recate dalle seguenti leggi regionali:
Legge regionale 26 aprile 1973, n. 6
Legge regionale 26 aprile 1973, n. 7;
Legge regionale 31-10-1973, n. 24;
Legge regionale 14-1-1974, n. 1;
Legge regionale 12 marzo 1974, n. 7;
Legge regionale 2-7-1974, n. 17;
Legge regionale 2-7-1974, n. 18;
Legge regionale 5-7-1974, n. 19;
Legge regionale 11 settembre 1974, n. 31;
Legge regionale 24 marzo 1975, n. 19;
Legge regionale 4-6-1975, n. 45;
Legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
Legge regionale 15-1-1976, n. 3;
Legge regionale 22-1-1976, n. 6;
Legge regionale 30-8-1976, n. 47;
Legge regionale 30-8-1976, n. 48;
Legge regionale 30-7-1977, n. 37;
Legge regionale 6 settembre 1977, n. 47;
Legge regionale 12 -12- 1977, n. 59.
I programmi dell'area di intervento Agricoltura compresi nel bilancio pluriennale 1978-80 sono sostituiti dai programmi allegati E, F, F, H, I, L ed M alla presente legge.

Art. 68.
(Soppressione di stanziamenti in termini di competenza per l'anno 1978)

Ai fini dell'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, sono soppressi gli stanziamenti in termini di competenza dei capitoli elencati nell'allegato A/1 della presente legge nonche' le spese previste per gli anni 1979 e 1980 nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale ed indicate nell'allegato A/2 della presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato A.

Allegato A/1: Elenco degli stanziamenti per l'esercizio 1978 soppressi ai sensi del i comma dell'art. 68 del D.D.L.: cap. N. Denominazione cifre in milioni di lire
OMISSIS

Allegato B.

Allegato A/2: Elenco delle spese previste per gli anni 1979 e 1980 nei programmi dell'area di intervento 1 del bilancio pluriennale Soppresse ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del D.D.L. (cifre in milioni di L.) Anno 1979 Anno 1980
OMISSIS

Allegato C.

Allegato B: Riduzioni degli stanziamenti in termini di cassa 2° comma dell'art. 45 del D.D.L. (cifre in milioni di L.) N. del capitolo - Denominazione - Previsione assestata - Riduzione
OMISSIS

Allegato D.

Allegato C: Elenco dei nuovi capitoli di spesa istituiti nello stato di previsione per l'esercizio 1978 in base alle autorizzazioni di spesa recate del.D.D.L.: Capitoli di nuova istituzione: Denominazione - Competenza - Cassa
OMISSIS

Allegato E.

Allegato D: Elenco dei nuovi capitoli di spesa istituiti nello stato di previsione per l'esercizio 1979 in base alle autorizzazioni di spesa recate dal D.D.L. Capitoli di nuova istituzione: Numero - Denominazione - Capitoli corrispondenti
OMISSIS

Allegato F.

Allegato E: Cod - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS

Allegato G.

Allegato F: Cod - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS

Allegato H.

Allegato G: Cod. Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio - Note
OMISSIS

Allegato I.

Allegato H: Cod - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS

Allegato L.

Allegato I: Cod. - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS

Allegato M.

Allegato L: Cod. - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS

Allegato N.

Allegato M: Cod. - Ripartizione delle spese (denominazione abbreviata) - Legislazione di riferimento - Class. delle spese - Anno '78 - Anno '79 - Anno '80 - Totale - Rif. cap. bilancio 1978 - Note
OMISSIS