Legge regionale 6 ottobre 1978, n. 62. Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41. (B.U. 10 ottobre 1978, n. 41) Il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41, e' integrato come segue:
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, 6° comma dello Statuto Regionale.
"essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successori".
Dopo il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41 e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di scioglimento di un Consiglio Comunale che rappresenti l'intera categoria di Comuni, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11, si applica quanto disposto per lo scioglimento del Consiglio del Comune capoluogo di Provincia".