Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 ottobre 1978, n. 61.

Elevazione del limite massimo di eta' per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte.

(B.U. 10 ottobre 1978, n. 41)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 e' sostituito dal seguente:
"b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, si applica la norma di cui all'art. 2 della legge 3-6-1978, n. 388. Nessun limite di eta' e' prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni statali e degli Enti locali".
Nei bandi di concorso gia' pubblicati, nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si intende modificato il requisito dell'eta' secondo quanto previsto al comma precedente.

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.