Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.

Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attivita' culturali, Musei, Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali di interesse locale dai decreti del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n. 3 e 24-7-1977, n.616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione dei cittadini, degli Enti Locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso. La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della liberta' della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attivita' e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia umana e naturale della regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di liberta' ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti:
1) la Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali;
2) il Servizio per i beni e le attivita' culturali;
3) la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione.
La Consulta e' organo consultivo della Giunta regionale; il Servizio e' l'unita' amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale, operante alle dipendenze dell'Assessorato per i Beni e per le Attivita' culturali; la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale e' organo consultivo dell'Assessorato competente.

Art. 2.
()

La Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa e' composta da:
l'Assessore ai Beni e alle Attivita' culturali che la presiede;
l'Assessore al Turismo e al Tempo libero;
l'Assessore ai Parchi naturali;
10 membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 6 nominativi, di cui 3 scelti in rappresentanza delle associazioni del tempo libero;
3 membri designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi;
3 membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi;
3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi;
1 membro designato da ciascun Comitato di Comprensorio;
3 membri designati dall'Universita' di Torino;
1 membro designato dal Politecnico di Torino;
5 rappresentanti dei distretti scolastici scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 nominativi nell'ambito dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale;
1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal D.P.R. 31-5-1974, n. 419; 1 rappresentante designato dalle Societa' Storiche esistenti in Piemonte;
1 rappresentante dell'Accademia delle Scienze;
i direttori dei Conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati;
il Presidente del Teatro Regio o suo delegato;
il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo delegato;
1 membro designato dalle Commissioni Diocesane per l'arte sacra;
1 membro designato dalla Commissione Diocesana per l'arte sacra di Torino;
3 membri designati dalle Organizzazioni Sindacali confederali piu' rappresentative nella Regione;
il capo del servizio per i Beni e per le Attivita' culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.
I membri della Consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attivita' istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attivita' scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge. Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale.
I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale. La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Per l'esercizio della propria attivita' la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.
A tal fine la Consulta puo' avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
I membri della Consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge regionale 2-7-1976, n. 33 . I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra localita' per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali. La Consulta e' dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12-8-1974, n. 22 e successive modificazioni.

Art. 3.

La Consulta svolge funzioni consultive e propositive.
Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale
L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo 7, 4° comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il parere deve essere espresso.
Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta.
Il Presidente e' tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.
Ogni anno, entro il 31 marzo, la Consulta e' tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sulla attivita' svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso termine presenta una relazione sulla situazione culturale e dei Beni culturali della Regione.

Art. 4.

Il servizio per i Beni e le Attivita' culturali e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'organico del servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12-8-1974, n. 22 e successive modificazioni.
Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attivita' culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) finanziare e coordinare l'attivita' ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;
2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;
3) coordinare e promuovere le attivita' di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attivita' culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;
4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli gia' esistenti secondo criteri di scientificita' e di fruibilita' da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;
5) promuovere le attivita' teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche gia' esistenti e consolidate;
6) promuovere iniziative quali allestimenti di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'allevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realta' culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;
7) assumere direttamente l'esercizio di attivita' di promozione culturale di particolare rilievo;
8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto puo' essere utile per una migliore conoscenza e per l 'utilizzazione sociale di questi beni;
9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Universita' e con il Politecnico, l'attivita' di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attivita' culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonche' per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;
10) coordinare l'attivita' degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio puo' operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attivita'.
Per le attivita' e per le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per i Beni e per le Attivita' culturali si avvale, di norma, di idonee Strutture pubbliche di proprieta' di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non puo' essere inferiore ai 5 anni.
Le attivita' previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunita' locali.

Art. 5.
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La Commissione per le Biblioteche e per i Musei di interesse locale e' composta dai Direttori delle biblioteche e dei Musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale. I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Commissione e' presieduta dall'Assessore competente.
La Commissione svolge le seguenti funzioni:
1) fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente ed alla Consulta;
2) elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la Commissione puo' essere convocata a richiesta di almeno un terzo del suoi componenti.
Per i servizi prestati per conto della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte della Regione.

Art. 6.

Entro il 15 marzo e il 15 ottobre di ogni anno i Comuni, i Consorzi di Comuni, istituiti secondo i criteri previsti dalla legge regionale 8-8-1977, n. 39 , le Comunita' montane, tenuto conto dei programmi di attivita' culturali elaborati dai Consigli Distrettuali scolastici, Enti, Istituti ed Associazioni a carattere locale, possono inviare ai Comitati di Comprensorio e per conoscenza alla Giunta regionale documentate richieste di servizi o finanziamenti per attivita' di carattere culturale. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, devono essere corredate da:
a) programma delle attivita' per cui si richiede il finanziamento o il servizio;
b ) preventivo di spesa;
c) eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte.
Le richieste relative ai finanziamenti per le attivita' ordinarie delle biblioteche devono pervenire entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base annuale.
I Comitati di Comprensorio trasmettono alla Giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute, corredate ciascuna da un parere attinente la qualita' dell'iniziativa, la congruita' della spesa e la possibilita' di realizzazione. I Comitati indicano inoltre, motivandole, le priorita' di intervento, valutate sulla base della natura della iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale. Prima della formulazione del parere i Comitati di Comprensorio, o per essi la competente Commissione, fornita la preventiva necessaria informazione agli Enti ed Associazioni interessati, svolgono opera di coordinamento e di integrazione tra le varie iniziative. Per la propria attivita' i Comitati di Comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici del Servizio per i beni e le attivita' culturali, con richiesta dell'Assessore competente. Qualora i Comitati di Comprensorio non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede l'Assessorato per i Beni e per le Attivita' culturali.
La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale. La Consulta esprime il proprio parere sulla qualita' delle iniziative e sulle priorita' indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. La Giunta regionale, sentito il Consiglio e per esso la Commissione consiliare competente, delibera il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti.
Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attivita' svolta, ammessa al finanziamento.

Art. 7.

Enti, Istituti e Associazioni di carattere regionale o nazionali, purche' operanti nel territorio della Regione, possono presentare alla Giunta regionale le richieste di cui al 1° comma del precedente articolo per iniziative di rilievo regionale.
La Giunta regionale, attraverso l'Assessorato ai Beni e alle Attivita' culturali, puo' assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attivita' culturali regolate dalla presente legge.
Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, e' sottoposto al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma e' altresi' sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.
Per motivi di urgenza il termine di 15 giorni di cui al 3° comma dell'articolo 3 e' ridotto, su richiesta del Presidente, a giorni sette.
Con le stesse modalita' di cui al 3° comma del presente articolo la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, puo' provvedere, sentita la Commissione consiliare competente, al finanziamento di Enti, Istituti o Associazioni per la loro attivita' istituzionale ordinaria.

Art. 8.

La Sovrintendenza ai Beni Librari e' soppressa.
Le funzioni delegate previste dall'articolo 9 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 sono svolte tramite apposito ufficio del servizio per i beni e le attivita' culturali.

Art. 9.

Per l'anno 1978 e' istituito il capitolo n. 10961 denominato "Iniziative ed erogazioni per le attivita' previste dall'articolo 7 della legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali' con lo stanziamento di L. 50 milioni. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978. Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10.
(Norme transitorie)

Il personale della soppressa Sovrintendenza ai Beni Librari e' inquadrato nell'organico del Servizio per i beni e per le attivita' culturali con la stessa deliberazione costitutiva.
Il dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovraintendente e' preposto alla direzione dell'intero servizio.