Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 56.

Compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

Il 4° comma dell'articolo 59 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 e' abrogato e sostituito dal seguente:
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 e secondo gli indici percentuali di cui alla allegata tabella A.
L'indice percentuale stabilito per la qualifica di Dirigente di Settore viene maggiorato del 26% limitatamente ai Dirigenti di Settore che alla data di entrata in vigore della presente legge godano di un compenso per lavoro straordinario maggiore di quello previsto dal precedente comma.
Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli eventualmente previste in ordine alla determinazione del compenso per prestazioni straordinarie nella legge di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 2.

Le nuove misure del compenso orario di cui all'articolo precedente vengono corrisposte per le prestazioni straordinarie effettuate dall'1-1-1978.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 e per gli anni finanziari successivi, valutati in 150 milioni annui, si provvede con la disponibilita' del capitolo n. 260 del bilancio per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Allegato A.

Tabella A: Indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario riferiti alle qualifiche regionali appresso indicate
Omissis