Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 21 agosto 1978, n. 52.

Interventi per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

(B.U. 29 agosto 1978, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

La Regione Piemonte, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, coordina ed indirizza le iniziative per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed acustico sull'intero territorio regionale, anche per predisporre gli strumenti conoscitivi per i provvedimenti di competenza delle Province e dei Comuni.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, la Regione potenzia il funzionamento dei Servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti ai sensi dell'art. 7, 1° e 2° comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615 dalle Province e dai Comuni, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, il piano generale per l'istituzione di una rete di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, integrata da strumenti di laboratorio e da mezzi mobili. I progetti attuativi del piano sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
La rete e' gestita dai Servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo precedente e coordinata dagli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente che si avvarranno della collaborazione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, costituito con legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, per l'elaborazione e la gestione dei dati.
Ai fini della raccolta, dell'esame, dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati, secondo le indicazioni del piano, ciascuna stazione di rilevamento della rete sara' collegata, con opportuni sistemi di trasmissione dei dati numerici, a centri capomaglia funzionanti presso ciascun Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e, da questi, agli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente.
I dati raccolti attraverso la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico sono posti a disposizione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, delle Unita' locali dei servizi istituite ai sensi della L.R. 9 luglio 1976, n. 41, e di ogni altro Ente od Ufficio che necessiti di informazioni sullo stato di salubrita' dell'aria.

Art. 4.

Per il miglior funzionamento della rete di rilevamento, per l'uniformita' di misura dei parametri significativi dell'inquinamento, nonche' per l'ottimizzazione della spesa, la Regione, sentiti i Servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico esistenti, acquista:
1) gli automezzi attrezzati a laboratorio mobile in grado di effettuare la misura delle emissioni, delle variazioni meteorologiche e delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera;
2) gli strumenti di laboratorio, tenuto conto degli strumenti gia' esistenti presso ciascun Servizio di rilevamento e di quelli assegnati alle Amministrazioni provinciali con la legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 e successive integrazioni e modificazioni;
3) gli apparecchi di rilevamento necessari per la costituzione della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.
La strumentazione necessaria al funzionamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico viene assegnata agli stessi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni che prevederanno gli obblighi reciproci della Regione, delle Province e dei Comuni interessati.
La Regione puo' inoltre stipulare convenzioni con Istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia.

Art. 5.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, quando nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 5 e 10 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, ritenga di prescrivere l'installazione di apparecchi di controllo in continuo delle immissioni provenienti da stabilimenti industriali, da insediamenti pubblici e privati che possono con le loro emissioni provocare inquinamenti atmosferici, puo' prescrivere altresi' che gli stessi siano compatibili con la rete regionale di rilevamento e ad essa collegabili.

Art. 6.

Nelle convenzioni di cui agli articoli precedenti puo' essere contemplato l'impegno della Regione a corrispondere alle Province ed ai Comuni interessati contributi annui per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, anche con riguardo al pagamento degli stipendi al personale tecnico specializzato che deve essere inserito nei ruoli organici dei Servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Art. 7.

Le convenzioni previste dalla presente legge possono integrarsi con le convenzioni di cui all'art. 7 della legge reg. 8 novembre 1974, n. 32 e successive modifiche e integrazioni, al fine di favorire, presso le Amministrazioni Provinciali, la formazione di appositi Servizi di protezione dell'acqua e dell'aria.

Art. 8.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in attuazione dell'articolo 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esamina anche le questioni di competenza regionale inerenti all'inquinamento acustico ed e' cosi' integrato nella sua composizione:
- da un esperto in chimica industriale;
- da un esperto in tossicologia;
- da due esperti in acustica.
I tecnici di cui al comma precedente sono scelti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tra gli esperti di Istituti pubblici di ricerca.
Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni.
Ai componenti del Comitato spettano i compensi fissati dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 9.

Ai fini dello studio dei problemi dell'inquinamento acustico di competenza regionale, in funzione della prevenzione dei relativi effetti, la Giunta regionale e' autorizzata all'acquisto di attrezzature per la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore, nonche' alla stipulazione di apposite convenzioni con Istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia, per predisporre gli elementi tecnici di una legislazione regionale per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento acustico, nonche' per l'inserimento, nei regolamenti municipali di igiene, di norme volte allo specifico fine; nonche' infine per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per personale tecnico nel campo della misura, della prevenzione, del controllo e della repressione dell'inquinamento ambientale acustico.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di 1.800 milioni negli anni dal 1978 al 1980.
Per l'anno 1978 la quota di spesa e' determinata in 600 milioni; la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari e' rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
All'onere di 600 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico" e con lo stanziamento di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.