Legge regionale 21 agosto 1978, n. 51. Modificazioni alla legge regionale 25-6-76, n. 32 'Istituzione dell'Azienda regionale della tenuta La Mandria'. (B.U. 29 agosto 1978, n. 35) 1) La lettera e) dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' cosi' modificata:
"e) deliberare l'acquisto e la vendita di scorte vive e morte e di attrezzature inerenti la produzione agricola, zootecnica e di selvaggina, entro il limite di L. 20 milioni, e proporre alla Giunta regionale gli atti e i contratti necessari per l'attivita' aziendale che comportino una spesa superiore".
2) La lettera f) dell'art 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' cosi' modificata: aggiungere in fine, dopo "dell'Azienda", "e del parco regionale".
3) Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' cosi' modificato:
3a) sopprimere le lettere a), c) e d):
3b) modificare la dizione della lettera b) con "l'Assessore regionale competente per i parchi regionali che lo presiede";
3c) sostituire la dizione della lettera f) con "i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni i cui territori insistono sull'area attrezzata del parco regionale La Mandria".
4) Sopprimere in fine del 6° comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 le parole "o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore".
5) Il 7° comma dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' cosi' modificato: "Il Comitato tecnico-politico invita a partecipare alle sue riunioni i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore dell'Azienda".