Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 luglio 1978, n. 47.

Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato.

(B.U. 1° agosto 1978, n. 31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato, nonche' per sostenere l'economia delle relative aziende, la Regione Piemonte attua gli interventi previsti nella presente legge.
Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio della Regione.

Art. 2.

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dell'artigianato piemontese o di suoi specifici comparti, anche in rapporto alla articolazione territoriale del settore, il Consiglio regionale puo' adottare, su proposta della Giunta, in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

L'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge e' disposta dalla Giunta regionale, sentito per gli interventi di cui ai successivi articoli 4-8-9 e 17, un Comitato tecnico consultivo composto:
a) dall'assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'artigianato, tenendo conto della pluralita' delle associazioni sindacali;
c) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione bancaria italiana e uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane;
d) da tre esperti in materia di artigianato designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Alla costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
I membri del Comitato di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dall'ufficio regionale dell'artigianato.
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo sono a carico della Regione.

Titolo II. Finanziamenti a medio termine fidejussione regionale operazioni di locazione finanziaria

Art. 4.

La Regione concorre, nella misura del 6% annuo, nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assunti dalle imprese artigiane singole o associate, per la realizzazione di una o piu' delle seguenti iniziative da intraprendere o gia' intraprese da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
a) impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
b) installazione anche in forma collettiva di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente;
c) costruzione di impianti e realizzazione di servizi, uffici strutture in forme consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonche' per l'attuazione di singole fasi di produzione;
d) costruzione di immobili e acquisto di attrezzature, anche mediante partecipazione o concorso nelle spese, da destinare alla costituzione di centri per servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
e) acquisto, messa in opera e ammodernamento di macchinari e attrezzature necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attivita' produttiva.
Per le iniziative previste ai punti b) c) e d) il contributo regionale e' concesso nella misura dell'8% annuo. La stessa misura del contributo regionale e' applicata per le iniziative rivolte all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori in aree destinate dagli strumenti urbanistici e insediamenti artigiani.
Qualora, in relazione al tasso di interesse praticabile sui finanziamenti, il tasso a carico dei beneficiari risultasse inferiore al minimo stabilito dallo Stato, ai sensi dell'articolo 109 - comma 3° - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il contributo regionale sara' ridotto in misura tale da garantire l'applicazione del tasso minimo determinato.
Il contributo regionale di cui ai precedenti commi e' concesso per tutta la durata del periodo di ammortamento dei finanziamenti.

Art. 5.

La Giunta regionale, nei limiti stabiliti in base a legge dello Stato, a norma dell'art. 109, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, determina per ogni singola richiesta di finanziamento l'importo da ammettere al contributo regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo di cui al precedente art. 3.
Sono esclusi dal contributo regionale i finanziamenti che possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.
La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore a 10 anni, per le iniziative di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente articolo 4 e a 5 anni per le iniziative di cui alla lettera e).

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente titolo la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei finanziamenti nella minor misura possibile in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario e comunque in misura non superiore al limite massimo stabilito dai competenti organi dello Stato ai sensi della disposizione di cui all'articolo 109, comma 2°, del D.P.R. 24-7-1977, n. 6l6.
Tale interesse e' suscettibile di revisione semestrale.
Nelle convenzioni di cui al 1° comma del presente articolo saranno altresi' determinate:
- le condizioni di erogazione dei finanziamenti il cui ammortamento deve avvenire a rate costanti, semestrali e posticipate;
- le modalita' di accreditamento del contributo regionale a favore delle imprese artigiane beneficiarie e di recupero nei casi di revoca;
- le procedure per l'interruzione del pagamento del contributo regionale in caso di estinzione anticipata delle operazioni di finanziamento;
- la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al successivo articolo 8.

Art. 7.

Le domande di contributo, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale.
Ciascuna domanda e sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo previsto dal precedente articolo 3 e contestualmente trasmessa, a cura dell'Assessorato competente per i problemi dell'artigianato, all'Istituto di credito prescelto dal richiedente per la concessione del finanziamento.
L'Istituto di credito svolge l'istruttoria di competenza e comunica alla Regione la decisione adottata nei termini che saranno indicati nella convenzione di cui al precedente articolo 6.
La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico consultivo e dell'Istituto di credito interessato, delibera l'ammissione al contributo.
L'ammissione al contributo deliberata dalla Giunta, salvo motivata richiesta di proroga, decade se il richiedente non ottiene il finanziamento da parte dell'Istituto di credito entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.
La concessione ad erogazione del contributo e' disposta, anche ai fini di cui all'art. 55 ultimo comma della legge regionale 14-3-1978, n. 12, con decreto del Presidente della Giunta regionale, direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il finanziamento.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del finanziamento alle finalita' dichiarate, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo, provvede con proprio decreto per la revoca del contributo.
La Giunta regionale e' autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo.

Art. 8.

Qualora gli Istituti di credito comprovino di non poter concedere i finanziamenti assistibili dal contributo regionale a norma dei precedenti articoli, per insufficienza di garanzie reali o personali da parte dei richiedenti, puo' essere accordata apposita garanzia fidejussoria della Regione.
Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di lire 30.000 milioni.
La fidejussione regionale si esplica fino al 100 per 100 della perdita che gli Istituti di credito dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari.
Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per importo pari alla garanzia stessa.
Per ogni operazione di credito garantita dalla Regione l'impresa mutuataria e' tenuta a corrispondere una somma, una volta tanto, pari all'1% dell'importo dell'operazione; tale somma e' prelevata dall'Istituto di credito mutuante all'atto dell'erogazione del finanziamento e versata alla Regione la quale provvede a introitarla in apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e successivi, con la denominazione "Proventi connessi alla prestazione di garanzie fidejussorie regionali per finanziamenti a medio termine alle imprese artigiane".

Art. 9.

Qualora le iniziative di cui al precedente articolo 4 siano realizzate mediante operazioni di locazione finanziaria, intraprese con societa' di leasing appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, puo' essere concesso un contributo pari al 6% del valore dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati che i conduttori devono versare alla firma del contratto.
Sulle stesse operazioni sono inoltre corrisposti contributi costanti annui posticipati, stabiliti in misura del 3% del valore originario dei beni oggetto della locazione, per una durata massima corrispondente alla durata del contratto e comunque per non piu' di 5 o l0 anni a seconda che si tratti di operazioni di leasing mobiliare o immobiliare.
Il contributo regionale, non cumulabile con altre agevolazioni finanziarie corrisposte da altri Enti per le medesime iniziative, verra' revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

Titolo III. Cooperative artigiane di garanzia e loro consorzi

Art. 10.

Per sviluppare e potenziare il sistema di garanzie primarie collettive nelle operazioni di credito alle imprese artigiane, la Regione concede alle cooperative artigiane di garanzia nei limiti delle somme stanziate annualmente in bilancio:
a) contributi nelle spese di impianto;
b) contributi annuali nelle spese di esercizio;
c) contributi annuali ordinari nella formazione del patrimonio sociale.
Hanno titolo a conseguire i benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo Statuto-tipo approvato con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato in data 12-2-1959, e composte da almeno 50 soci.
Per le cooperative artigiane di garanzia che hanno sede nel territorio di una Comunita' montana il limite numerico di cui al comma precedente e' ridotto a 30 unita'.
II Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta con propria deliberazione un nuovo Statuto-tipo. Entro un anno dalla deliberazione stessa le cooperative artigiane di garanzia devono adeguare le norme statutarie per i fini della presente legge
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi, nella misura stabilita ai successivi articoli 11, 12 e 13, anche al consorzi costituiti tra almeno cinque cooperative artigiane di garanzia.

Art. 11.

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione viene corrisposto, in concorso spese di impianto, un contributo di lire 1 milione.
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale corredate dai seguenti documenti:
- copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
- elenco nominativo dei soci della cooperativa risultanti dall'apposito libro, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo previsto dal presente articolo e' elevato a lire 2 milioni.

Art. 12.

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia e' corrisposto un contributo fisso di lire 1 milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di lire 3.000 per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non puo' comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.
Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo annuale nelle spese di esercizio e' stabilito in misura fissa di lire 1 milione.

Art. 13.

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia e' concesso un contributo nella formazione del patrimonio sociale il cui ammontare e' determinato dalla ripartizione annuale delle somme stanziate in bilancio, al netto dell'effettivo importo assegnato ai consorzi tra le cooperative artigiane di garanzia ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, secondo il seguente criterio:
a) il 25% in proporzione diretta all'incremento del numero dei soci;
b) il 50% in proporzione diretta all'incremento dell'ammontare delle operazioni effettivamente garantite;
c) il 25% in proporzione diretta all'incremento del capitale sociale versato dai soci;
sulla base di situazioni riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ai consorzi costituiti tra cooperative artigiane di garanzia e' concesso, a titolo di concorso nella formazione del patrimonio sociale, un contributo pari al 50% della parte del capitale sociale che corrisponde alle nuove quote effettivamente versate dai soci; l'importo complessivo dei contributi annui erogati a tale titolo non puo' comunque superare il 25% della somma stanziata in bilancio per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 le cooperative artigiane di garanzia devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. Le domande devono essere corredate:
- dall'elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale della cooperativa da cui risulti l'incremento del numero dei soci registrato e l'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate da soci nell'anno;
- da una dichiarazione degli Istituti di credito convenzionati con le cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno;
- da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
Le domande per la concessione del contributo nelle spese di esercizio e nella formazione del patrimonio sociale, da parte dei consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:
- dall'elenco delle cooperative artigiane di garanzia associate;
- da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale del consorzio da cui risulti l'incremento dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nell'anno;
- da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Titolo IV. Crediti garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia

Art. 15.

La Regione concorre, nella misura del 5% annuo, nel pagamento degli interessi sui prestiti stipulati da imprese artigiane ed assistiti da fideiussione prestata da una cooperativa artigiana di garanzia.
Il concorso di cui al comma precedente e' disposto con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 5 milioni per ciascuna impresa e con durata non superiore ai 36 mesi.
Per le cooperative ed i consorzi artigiani il contributo regionale e' concesso per un importo massimo di prestito di L. 30 milioni.

Art. 16.

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente articolo 15, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le cooperative artigiane di garanzia con gli Istituti di credito.
Nelle convenzioni dovra' tra l'altro, essere stabilito che per le operazioni che godono del contributo in conto interesse da parte di altri enti, il contributo regionale verra' corrisposto in misura tale che la somma dei contributi risulti pari al 5% annuo.
La concessione del contributo e' disposta, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa artigiana interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito, previa comunicazione di avvenuta erogazione da parte dell'Istituto di credito mutuante.
Il contributo e' erogato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito.

Titolo V. Associazionismo tra imprese artigiane

Art. 17.

Alle cooperative e ai consorzi costituiti ai sensi di legge da imprese artigiane iscritte all'albo, per la produzione, l'approvvigionamento delle materie prime, la presentazione collettiva dei prodotti, la commercializzazione e vendita degli stessi - sia sul mercato nazionale che estero - l'assunzione di lavori, la gestione comune di servizi e le prestazioni di garanzia in operazioni di credito alle imprese associate, la Regione concede contributi nelle spese generali di avviamento riferite al primo anno di esercizio, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzature e macchinari.
La Regione puo' concorrere inoltre con contributi nelle spese straordinarie di gestione derivanti da convenzioni stipulate con enti, istituti, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttivita', il miglioramento delle fasi di commercializzazione dei prodotti.
I contributi previsti dal precedenti commi sono accordati anche al consorzi e cooperative di secondo grado costituiti da non meno di 5 consorzi o cooperative.

Art. 18.

Il contributo previsto dal primo comma del precedente articoli 17 e' accordato in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di lire.
Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale unitamente:
- ad una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- all'elenco nominativo del soci del consorzio e della cooperativa, con indicazione per ciascun socio della rispettiva attivita' professionale e domicilio.

Art. 19.

Il contributo nelle spese straordinarie di gestione, previsto dal 2° comma del precedente articolo 17, e' accordato in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Con la deliberazione di concessione del contributo sono altresi' determinate le modalita' di erogazione.
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:
- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale con l'indicazione del rappresentante legale della cooperativa o del consorzio;
- elenco nominativo dei soci, con l'indicazione della loro attivita' professionale e domicilio;
- copia autenticata della convenzione;
- piano tecnico-finanziario della consulenza o della ricerca che formano oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.
La Giunta regionale potra' richiedere qualsiasi altra documentazione legale attinente alla attivita' della cooperativa o del consorzio.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni in merito stabilite con la deliberazione di concessione, la Giunta regionale provvede, sentito il Comitato tecnico consultivo, per la revoca del contributo.

Titolo Vl. Disposizioni finanziarie finali e transitorie

Art. 20.

Agli oneri di cui all'art. 3, ultimo comma, della presente legge valutati per l'anno finanziario 1978 in lire 2 milioni e mezzo si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Per gli anni successivi al 1978 si provvedera' mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 21.

Per concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della presente legge e' autorizzata per gli esercizi finanziari 1978-1980, il limite di impegno complessivo di 1.050 milioni di cui 50 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di impari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione "Contributi in conto interessi per finanziamenti decennali o quinquennali relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttivita' delle imprese artigiane" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il limite di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sara' determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Le spese per annualita' derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritte in appositi capitoli dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato di apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 8 della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di 10 milioni.
All'onere di 10 milioni, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione "Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per finanziamenti assistiti dal contributo regionale relativi all'ammodernamento e al miglioramento della produttivita' delle imprese artigiane" e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa, da considerarsi spesa "obbligatoria" al sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978 n. 12.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sara' determinata con la legge d'approvazione del relativo bilancio. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Per la concessione dei contributi previsti dal 1° comma dell'articolo 9 della presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma, per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione "Contributi sui canoni anticipati versati dalle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Per la concessione del contributi previsti dal 2° comma dell'art. 9 della presente legge e' autorizzato per gli esercizi finanziari 1979-1980 il limite di impegno complessivo di 100 milioni.
Le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi finanziari 1979 1980 saranno determinare con le leggi di approvazione del relativi bilanci.
Le spese per annualita' derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli del relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Per la concessione del contributi previsti dall'art. 11 della presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 10 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione "Contributi a cooperative artigiane di garanzia e relativi consorzi nelle spese di impianto" e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

La spese per la concessione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci successivi all'esercizio finanziario 1978.

Art. 26.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della presente legge e' autorizzato per gli esercizi finanziari 1978-1980, il limite di impegno complessivo di 900 milioni di cui 300 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione "Contributi in conto interessi per prestiti triennali garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia" e con lo stanziamento di 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il limite d'impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sara' determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Le spese per annualita' derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritte in appositi capitoli dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 17 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 50 milioni in termini di competenza e di 30 milioni in termini di cassa cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi fissati in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 ed iscrivendo le stesse somme in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Contributi ai consorzi e cooperative costituite da imprese artigiane".
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.

Art. 29.

Le domande presentate in Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1974 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni e non esaminate, dovranno essere ripresentate dalle imprese richiedenti ai sensi della presente legge. Ai fini dell'istruttoria e della validita' della documentazione di spesa prodotta sara' ritenuta valida la data di presentazione della domanda originaria.
Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, per le quali non sia stata ancora disposta la concessione dell'agevolazione regionale, saranno esaminate ai sensi della presente legge.