Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 20 luglio 1978, n. 44.

Scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici.

(B.U. 14 agosto 1978, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi, i beni ed il personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi in base all'articolo 45 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, sono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuiti ai Comuni.
I beni immobili dei consorzi dei patronati scolastici soppressi come dal comma precedente sono attribuiti al Comune sede del consorzio, rimanendo tuttavia a disposizione dei Comuni membri del consorzio per un uso integrato dei beni stessi.
Con la stessa decorrenza cessano dalle funzioni gli organi di amministrazione in carica, ed il Presidente o il Commissario in carica, ovvero, in caso di vacanza, la persona che svolge funzioni di Presidente assume l'incarico di Commissario straordinario liquidatore dell'Ente.
La procedura di liquidazione non puo' potrarsi oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La eventuale nomina e revoca dei Commissari liquidatori sono disposte dai Consigli comunali competenti per territorio.

Art. 2.

Le funzioni di assistenza scolastica svolte dai patronati scolastici, soppressi come dall'articolo precedente, sono esercitate dal Comune in cui ha sede il Patronato scolastico.
Durante la procedura di liquidazione e fino alla attribuzione definitiva dei beni, ciascun Comune esercita le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi del personale dei patronati, che gli e' trasferito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e delle disponibilita' finanziarie del patronato avente sede nel Comune e del Consorzio di patronati di appartenenza, per la quota parte di spettanza.

Art. 3.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 e' assegnato ai Comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avra' effetto dalla data di estinzione degli Enti, si provvedera' con le modalita' che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei Patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita' previste dall'ordinamento di provenienza.
Al personale assegnato ai Comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarita' gia' facente capo agli enti estinti.
In attesa della riorganizzazione definitiva della materia, i Comuni, destinatari delle funzioni, assicurano almeno il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresi al personale in servizio presso i Consorzi dei Patronati scolastici. La ripartizione del personale sia del Patronati che dei Consorzi dei Patronati scolastici fra i Comuni sara' effettuata di intesa fra la Regione ed i Comuni, con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4.

I contributi regionali previsti da leggi vigenti in favore dei Patronati scolastici e dei Consorzi di Patronati scolastici sono attribuiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Comuni competenti per territorio.

Art. 5.

Le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni saranno disciplinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 45, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.