Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 luglio 1978, n. 42.

Interventi regionali in materia di movimenti migratori.

(B.U. 11 luglio 1978, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle finalita' fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato, promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarieta' volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la Regione Piemonte. La Regione assume, inoltre, iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
Per i fini di cui al precedente comma, la Regione:
a) istituisce la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;
b) promuove studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti migratori ed individua le aree regionali nelle quali piu' intenso e il movimento di migrazione e le caratteristiche socio-economiche del fenomeno migratorio per ciascuna zona;
c) attua interventi di carattere socio-assistenziale, concedendo in particolare, tramite i Comuni:
- contributi di prima sistemazione o di accoglimento ai lavoratori emigrati all'estero che rientrino definitivamente in Piemonte e che versino in disagiate condizioni economiche, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale e produttiva;
- contributi per l'assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati all'estero affetti da malattie professionali, non altrimenti assistiti;
- sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati all'estero che risiedano nel territorio regionale o che vi rientrino definitivamente, che si trovino in particolari condizioni di bisogno;
- assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani e ai figli dei lavoratori piemontesi emigrati all'estero che non usufruiscono di altri analoghi benefici;
d) favorisce la conoscenza, da parte degli emigrati all'estero, del patrimonio letterario, linguistico e culturale del Piemonte;
e) sostiene ed incrementa le iniziative delle Associazioni e Organizzazioni di cui alla lettera e) del successivo articolo 3 per l'elevazione sociale dei lavoratori piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie.
I frontalieri sono considerati, agli effetti della presente legge, dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero.

Art. 2.

La Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta di cui al successivo art. 3, propone, per la sua approvazione, al Consiglio Regionale, il programma annuale degli interventi di cui al precedente articolo 1.
Nel programma saranno anche previste le modalita' per la gestione dei fondi da concedersi ai Comuni per le finalita' di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 e per la concessione, da parte della Giunta Regionale, dei contributi previsti alle lettere d) ed e) dello stesso articolo 1.
Alla realizzazione dell'attivita' di studio e di ricerca provvede la Giunta Regionale avvalendosi dell'IRES o conferendo specifici incarichi a norma della legge regionale 4 gennaio 1973, n. 1.

Art. 3.

Presso la Giunta Regionale e' istituita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
La Consulta e' composta:
a) dall'Assessore regionale al lavoro che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione permanente del Consiglio Regionale competente per i problemi del lavoro, o da un suo delegato;
c) da 6 rappresentanti delle Amministrazioni comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
d) da 3 rappresentanti designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e) da 8 rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Italia e all'Estero a favore degli immigrati, emigrati, frontalieri e le loro famiglie;
f) da 5 rappresentanti degli Istituti di Patronato ed Assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli immigrati, emigrati, frontalieri e le loro famiglie;
g) da 4 rappresentanti delle Associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
h) da 5 membri nominati dal Consiglio regionale.
Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere e), f), g) provvede il Consiglio Regionale su designazione delle singole Organizzazioni.
Le funzioni di segreteria della Consulta sono esercitate da un funzionario designato d'intesa tra l'Assessore regionale ai problemi del lavoro e dell'immigrazione e il Presidente della Commissione permanente del Consiglio Regionale di cui al precedente punto b).
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente invita a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame.
La Consulta e' convocata di norma almeno ogni quattro mesi.

Art. 4.

La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislazione regionale.
Ai componenti della Consulta sono corrisposti, se dovuti, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 5.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha il compito di:
- proporre alla Giunta Regionale l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui al punto b) del precedente art. 1;
- esprimere parere alla Giunta Regionale sulla proposta di programma di cui al precedente art. 2;
- esprimere parere sui problemi di inserimento nelle attivita' produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero;
- formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, al fine di sopperire ai bisogni delle Comunita' nelle quali piu' rilevante e' l'apporto costituito da lavoratori provenienti da altre localita' e dalle loro famiglie;
- esprimere parere sui piani di programmazione regionale, formulando proposte in materia di piena occupazione nel quadro delle esigenze di un armonico sviluppo territoriale;
- segnalare l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale;
- formulare alla Giunta Regionale proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli Enti ed Organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
- esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa Consulta dai competenti Organi della Regione.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale:
a) degli stanziamenti regionali di cui all'art. 7 della presente legge;
b) dei contributi o rimborsi del fondo sociale europeo;
c) degli eventuali contributi dello Stato.
Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1978 e per ciascuno degli anni finanziari successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati: "Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".
Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati "Contributi o rimborsi del fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Per le attivita' di studio e di ricerca di cui al precedente articolo 1, lettera b), e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 25.000.000.
Lo stanziamento del capitolo n. 2250 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sara' conseguentemente integrato di L. 25.000.000, in termini di competenza e di cassa, mediante contestuale riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e in termini di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione medesimo.
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, lettere c), d) ed e), e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 100 milioni; nel bilancio per tale anno sara' conseguentemente iscritto apposito capitolo denominato "Interventi in materia di migrazioni", con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa, dietro contestuale riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
Per il funzionamento della Consulta di cui al precedente articolo 3 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 5.000.000, cui si provvede con la disponibilita' esistente al capitolo n. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 e per gli anni successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge e' dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma dello Statuto regionale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.