Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37.

Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali.

(B.U. 4 luglio 1978, n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Istituzione del Museo)

La Regione Piemonte, sulla base delle competenze trasmessele dal titolo II del D.P.R. n. 3 del 1972 e dal titolo III capo VII del D.P.R. n. 616 del 1977 istituisce, come settore della propria attivita' amministrativa, il Museo regionale di Scienze naturali.

Art. 2.
(Finalita' del Museo)

Le finalita' primarie del Museo sono:
1) Promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica e migliorare la preparazione di quelli esistenti, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza.
2) Mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprieta' dell'Universita' di Torino; favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Universita' e con gli istituti scientifici operanti nella Regione.
Le finalita' di cui sopra saranno realizzate attraverso apposita convenzione con l'Universita' di Torino nel rispetto dell'autonomia, del patrimonio e delle competenze istituzionali dell'Universita' stessa.
3) Provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attivita' di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte.

Art. 3.
(Sede, regolamento ed organico)

Il Museo regionale di Scienze naturali ha sede legale presso la Giunta Regionale che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del Museo stesso.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta elaborera' il regolamento del Museo che dovra' essere discusso ed approvato dal Consiglio Regionale.
Nello stesso tempo con apposita legge il Consiglio deliberera' l'organico del Museo composto da personale che dipendera' a tutti gli effetti dalla Regione Piemonte.
Il regolamento del Museo dovra' prevedere norme relative:
l) agli obblighi specifici del personale;
2) ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri Enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo;
3) ai criteri di funzionamento del Museo e la sua eventuale suddivisione in sezioni;
4) alle funzioni e compiti del Comitato Scientifico e del Direttore del Museo.
Il personale costituente l'organico del Museo dovra' essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attivita' da svolgersi all'interno del Museo.
Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.

Art. 4.
(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico e' composto da cinque membri scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attivita'.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, dal Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, dal Rettore dell'Universita' di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovra' essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalita' previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.
Nella sua prima seduta il Comitato Scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta Regionale e gli Enti terzi.
Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.
Il Comitato Scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, 1° comma, ed alle proposte di attivita' di cui al 3° comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.
Il Comitato Scientifico ha altresi' il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attivita' del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.
Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.

Art. 5.
(Facolta' di spesa)

Ogni anno, entro il mese di novembre, in accordo con il direttore del Museo ed il Comitato Scientifico, l'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche presentera' alla Giunta un piano di attivita' ordinaria e straordinaria del Museo, con relativi oneri di spesa, per l'inserimento nel bilancio preventivo della Regione .
Le spese per il personale in organico sono a carico del bilancio ordinario della Regione e non fanno parte del piano se non come partita di giro.
Oltre alla spesa di cui sopra dovra' essere prevista una quota aggiuntiva pari al 20% della spesa, per spese non previste o non prevedibili, da effettuarsi con apposite delibere nel corso dell'anno .
Le spese previste dal piano annuale, da allegarsi al bilancio della Regione, costituiscono autorizzazione di spesa da effettuarsi, a richiesta del Direttore del Museo approvata dall'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche, con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 6.
(Norme transitorie)

Tutte le attivita' relative alla costituzione del Museo sono demandate alla Giunta Regionale che le realizzera' con la collaborazione del Comitato Scientifico.
A questo scopo la Giunta Regionale e' autorizzata alla assegnazione di incarichi ai sensi della legislazione regionale vigente che avranno termine, in ogni caso, entro tre mesi dall'assunzione del personale corrispondente previsto dall'organico del Museo.
La Giunta e' inoltre autorizzata a stipulare i contratti di consulenza che siano necessari per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.
Il Comitato scientifico dovra' predisporre le ipotesi di convenzione che la Regione dovra' stipulare con l'Universita' di Torino, L'Ente ospedaliero S. Giovanni ed eventuali altri interessati, per la realizzazione del Museo.
Il piano di cui al 1° comma dell'art. 5 per l'inizio di attivita' del Museo potra' essere elaborato e le spese relative autorizzate anche se il Direttore del Museo non sara' ancora nominato.
Nell'ipotesi di cui sopra ed in ogni altro caso in cui manchi il Direttore le funzioni ad esso spettanti saranno provvisoriamente svolte dal Presidente del Comitato Scientifico.

Art. 7.
(Norme finanziarie)

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per il funzionamento del Museo Regionale di Scienze Naturali" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.