Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 12 giugno 1978, n. 33.

Istituzione del Centro di Formazione Professionale di Biella.

(B.U. 13 giugno 1978, suppl. al n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

E istituito un Centro di Formazione Professionale a carattere sperimentale in campo tessile e meccano-tessile.
Tale Centro ha per compito la Formazione di maestranze qualificate e specializzate nella varie attivita' attinenti i campi indicati. A tale scopo il Centro puo' svolgere tutti i tipi di corso previsti dalla legislazione vigente.
Il Centro e' gestito direttamente all'Amministrazione regionale.

Art. 2.

La direzione operativa del Centro e' affidata al Direttore, il quale e' nominato dalla Giunta regionale, nell'ambito dei dipendenti regionali, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, oppure assunto tramite pubblico concorso.
Il Direttore svolge le proprie funzioni in collaborazione con gli altri organismi previsti dalle leggi statali e regionali o dai contratti di lavoro.
Il Comitato Tecnico-Scientifico e' composto da nove membri nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale su indicazione delle organizzazioni industriali.
Fanno inoltre parte del Comitato Tecnico-Scientifico il Direttore del Centro e due tecnici del settore designati dal Consiglio regionale e nominati dal Presidente della Giunta regionale .
Gli indirizzi tecnici dell'attivita' formativa del Centro sono adottati ogni anno dal Direttore sulla base delle linee generali orientative elaborate dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 3.

Il Centro di Formazione Professionale ha sede in Biella nello stabile di cui all'articolo 7 della presente legge.
Per la propria attivita' formativa il Centro si avvale delle strutture dell'impianto pilota Felice Piacenza gestito dalla S.p.A. Citta' degli Studi di Biella. L'impianto ha sede nello stabile, di cui all'art. 7, costruito dalla Regione Piemonte e che e', per la parte interessata, concesso in comodato a detta Societa'. I rapporti fra Centro, ed impianto pilota sono regolati da opportuna convenzione che stabilisce i criteri di utilizzazione degli impianti, del personale, la suddivisione dei costi e dell'eventuale disavanzo di gestione.
Con analoghe convenzioni fra la Regione Piemonte, la S.p.A. Citta' degli Studi, la Fondazione Giovanni Rivetti ed eventuali altri soggetti interessati, sono regolati i rapporti con il Centro sperimentale Giovanni Rivetti, per coordinare gli aspetti didattici e sperimentali della attivita' formativa e produttiva.
Le convenzioni possono essere modificate mediante accordo fra la Regione Piemonte e la S.p.A. Citta' degli Studi di Biella e gli altri soggetti interessati.

Art. 4.

Il Centro di Formazione Professionale, sempre sulla base di convenzioni, puo' utilizzare le strutture di ricerca, abitative e ricreative realizzate, allo scopo di costituire un complesso integrato di formazione, sperimentazione e ricerca per il settore tessile, rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dalla Fondazione Collegio Pietro e Federico Petiva, nonche' altre eventuali strutture di interesse comune.

Art. 5.

Entro cinque anni dall'entrata in funzione del complesso di cui alla presente legge e' prevista, altresi', l'istituzione di un Centro di Formazione per quadri tecnici superiori la cui attivita' deve essere coordinata con i soggetti esistenti e informata al criteri previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Fra i vari Enti che danno vita al complesso di cui al precedente articolo 4 sono stabiliti con apposita convenzione i criteri di coordinamento dell'attivita' dell'intero complesso.
Un Comitato di coordinamento, i cui membri sono nominati dai vari Enti secondo modalita' previste dalla Convenzione di cui all'articolo 4, garantisce il regolare e coordinato funzionamento di tutte le attivita' previste per il complesso.

Art. 7.

Per la realizzazione e la costruzione degli edifici del Centro di Formazione Professionale di Biella, compresa la costruzione delle porzioni destinate a sede dell'impianto pilota Felice Piacenza e del Centro sperimentale Giovanni Rivetti la Regione si avvale, ai sensi della legge 26.1.1976, n. 8, della Finpiemonte S.p.A. - Istituto Finanziario Regionale Piemontese.
La Giunta regionale e' autorizzata a conferire alla Finpiemonte S.p.A. - Istituto Finanziario Regionale - il mandato per tutti gli atti connessi alla realizzazione del Centro ad eccezione delle convenzioni previste dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979.
All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede:
- per 400 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;
- per 600 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Nello stato di previsione medesimo sara' istituito apposito capitolo con la denominazione: "Somma a disposizione della Finpiemonte S.p.A. - Istituto Finanziario Regionale Piemontese - per la realizzazione del Centro di Formazione Professionale e Sperimentale di Biella" e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e in termini di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stesso stato di previsione sara' conseguentemente ridotto di 400 milioni.
All'onere di 2.800 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede con apposito stanziamento iscritto nel Bilancio pluriennale 1978-1980.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.