Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 giugno 1978, n. 30.

Delega alle Province dell'attivitą istruttoria relativa alla tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di merci.

(B.U. 27 giugno 1978, n. 26)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui al secondo capoverso, lettera b) del D.P.R. 24 luglio 1977, 616 , concernenti le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, e con riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298 istitutiva dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, sono delegate alle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza con decorrenza dal 1° gennaio 1978 in conformita' delle direttive emanate dai competenti organi dello Stato.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale sovrintende all'esercizio delle attivita' istruttorie delegate con la presente legge e provvede in via surrogatoria in caso di inadempienza degli Enti delegati nella esecuzione degli atti istruttori.

Art. 3.

La Giunta regionale, o per essa l'Assessore ai Trasporti ed alla Viabilita', e' autorizzata ad emanare, anche d'intesa con i competenti organi dello Statuto, con gli Enti delegati e con gli altri Enti pubblici, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati annualmente con riferimento all'art. 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e al decreto dei Ministeri dei Trasporti e del Tesoro 26 agosto 1977.
All'onere di cui al precedente comma valutato in 100 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap. n. 12400 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n 5935, con la denominazione: "Spese relative all'attivita' istruttoria per la tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci" e con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con deliberazione della Giunta Regionale sara' stabilita, sentite le Province, la ripartizione della somma sopraindicata e di quelle che saranno iscritte nei bilanci successivi al 1978, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entita' delle attivita' istruttorie da esperire da parte di ciascuna Provincia. Con la medesima deliberazione sara' disposto il trasferimento alle Province, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.