Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 2 giugno 1978, n. 28.

Interventi a favore delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977, nella Provincia di Alessandria.

(B.U. 13 giugno 1978, n. 24)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Per favorire la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977 nella Provincia di Alessandria ed in attesa degli appositi provvedimenti statali, la Regione partecipa alla costituzione di un fondo presso la Camera di Commercio di Alessandria, operante mediante la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a favore delle aziende agricole, commerciali, industriali ed artigiane della Provincia danneggiate dalla alluvione.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 75 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo con la denominazione: "Quota a carico della Regione Piemonte per la costituzione di un fondo per il finanziamento a breve termine delle aziende agricole, commerciali, industriali ed artigiane della Provincia di Alessandria colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977" e con lo stanziamento di 75 milioni in termini di competenza e di cassa.
Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sara' contestualmente ridotto di 75 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.